Regio
decreto 16 marzo 1942 n. 267. Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa. (G.U. n. 81, 6 aprile
1942, Supplemento Ordinario – Testo aggiornato con le modifiche introdotte
dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80) |
Regio decreto 16
marzo 1942 n. 267 [1] [2] Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata[3]
e della liquidazione coatta amministrativa (G.U. n. 81, 6 aprile
1942, Supplemento Ordinario – Testo aggiornato con le modifiche introdotte
dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 e dal D.Lgs. …..2005) |
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Imprese soggette
al fallimento, al concordato preventivo e all'amministrazione controllata) 1. Sono soggetti alle disposizioni sul
fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata gli
imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti
pubblici e i piccoli imprenditori. 2. Sono considerati piccoli imprenditori
gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, i quali sono stati
riconosciuti, in sede di accertamento ai fini della imposta di ricchezza
mobile [4], titolari di un
reddito inferiore al minimo imponibile. Quando è mancato l'accertamento ai
fini dell'imposta di ricchezza mobile sono considerati piccoli imprenditori
gli imprenditori esercenti una attività commerciale nella cui azienda risulta
essere stato investito un capitale non superiore a lire trentamila [5] . In nessun caso
sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali[6] [7]. |
Titolo I DISPOSIZIONI
GENERALI Art. 1 (Imprese soggette
al fallimento e al concordato preventivo)[8] 1. Sono soggetti alle disposizioni sul
fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano
un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. Ai fini del primo comma, non sono piccoli
imprenditori gli esercenti un’attività commerciale in forma individuale o
collettiva che, anche alternativamente: a) hanno effettuato investimenti
nell’azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila; b) hanno realizzato, in qualunque modo
risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o
dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare
complessivo annuo superiore a euro duecentomila. 2. I limiti di cui alle lettere a) e b)
del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del
Ministro della giustizia sulla base della media delle variazioni degli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute
nel periodo di riferimento. |
Art. 2 (Liquidazione
coatta amministrativa e fallimento) La legge determina le imprese soggette a
liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione
coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla. Le imprese soggette a liquidazione coatta
amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge
diversamente disponga. Nel caso in cui la legge ammette la
procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si
osservano le disposizioni dell'art. 196. |
Art. 2 (Liquidazione
coatta amministrativa e fallimento) 1. La legge determina le imprese soggette
a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta
amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla. 2. Le imprese soggette a liquidazione
coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge
diversamente disponga. 3. Nel caso in cui la legge ammette la
procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si
osservano le disposizioni dell'art. 196. |
Art. 3 (Liquidazione
coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata) Se la legge non dispone diversamente, le
imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse
alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata,
osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma
dell'art. 195. Le imprese esercenti il credito non sono
soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge. |
Art. 3 (Liquidazione
coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata[9]) 1. Se la legge non dispone diversamente,
le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere
ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione
controllata[10], osservate per
le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195. 2. (soppresso)[11] |
Art. 4 (Rinvio a leggi
speciali) L'agente di cambio è soggetto al
fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali. [12] Sono salve le disposizioni delle leggi
speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito
d'imposta. |
Art. 4 (Rinvio a leggi
speciali) (Abrogato)
[13] |
Titolo II DEL FALLIMENTO |
Titolo II DEL FALLIMENTO |
Capo I DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO Art. 5 (Stato
d'insolvenza) L'imprenditore che si trova in stato
d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con
inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore
non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. |
Capo I DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO Art. 5 (Stato
d'insolvenza) 1. L'imprenditore che si trova in stato
d'insolvenza è dichiarato fallito. 2. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti
od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in
grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. |
Art. 6 (Iniziativa per
la dichiarazione di fallimento) Il fallimento è dichiarato su richiesta
del debitore su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico
ministero oppure d'ufficio. |
Art. 6 (Iniziativa per
la dichiarazione di fallimento)[14] 1. Il fallimento è dichiarato su ricorso
del debitore, di uno o più creditori, su richiesta del pubblico ministero. 2. Nel ricorso di cui al primo comma
l’istante può indicare il recapito
telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler
ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla seguente legge. |
Art. 7 (Stato
d'insolvenza risultante in sede penale) Quando l'insolvenza risulta dalla fuga o
dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa,
dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta
dell'attivo da parte dell'imprenditore, il procuratore del Re Imperatore che
procede contro l'imprenditore deve richiedere il tribunale competente per la
dichiarazione di fallimento. |
Art. 7 (Iniziativa del
pubblico ministero)[15] Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma
dell’articolo 6: 1) quando l'insolvenza risulta nel
corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla
irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali
dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione
fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore; 2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal
giudice che l’abbia rilevata nel corso di un
procedimento civile.. |
Art. 8 (Stato
d'insolvenza risultante in giudizio civile) Se nel corso di un giudizio civile risulta
l'insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne
riferisce al tribunale competente per la dichiarazione del fallimento. |
Art. 8 (Stato
d'insolvenza risultante in giudizio civile) (Abrogato)[16] |
Art. 9 (Competenza) 1. Il fallimento è dichiarato dal
tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. 2. L'imprenditore, che ha all'estero la
sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nel Regno anche
se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero. 3. Sono salve le convenzioni
internazionali. |
Art. 9 (Competenza) 1. Il fallimento è dichiarato dal
tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. 2. Il trasferimento della sede intervenuto
nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di
fallimento non rileva ai fini della competenza[17]. 3. L’imprenditore, che ha all’estero la
sede principale dell’impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica
anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero[18]. 4. Sono fatte salve le convenzioni
internazionali e la normativa dell’Unione europea[19]. 5. Il trasferimento della sede
dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione
italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 6 o
la presentazione della richiesta di cui all’articolo 7[20]. |
|
Art. 9-bis (Disposizioni in
materia di incompetenza)[21] 1.
La sentenza che dichiara l’incompetenza è trasmessa in copia al tribunale
dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l’immediata
trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il
tribunale che dichiara la propria incompetenza. 2. Il tribunale dichiarato competente,
entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d’ufficio il
regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura
civile, dispone la prosecuzione del fallimento, provvedendo alla nomina del
nuovo giudice delegato e del curatore. 3. Restano salvi gli effetti degli atti
precedentemente compiuti. 4. Qualora l’incompetenza sia dichiarata
all’esito del giudizio di cui all’articolo 18, l’appello, per le questioni
diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell’articolo 50 del codice di
procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente. 5. Nei giudizi promossi ai sensi
dell’articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente all’esito del
giudizio di cui all’articolo 18, il giudice assegna alle parti un termine per
la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi
dell’articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione
della causa dal ruolo. |
|
Art. 9-ter (Conflitto
positivo di competenza)[22] 1. Quando il fallimento è stato dichiarato
da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che
si è pronunciato per primo. 2. Il tribunale che si è pronunciato
successivamente, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai
sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la
trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si
applica l’articolo precedente, in quanto compatibile. |
Art. 10 (Fallimento
dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa)[23] L'imprenditore che per qualunque causa, ha
cessato l'esercizio dell'impresa, può essere dichiarato fallito entro un anno
dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente
alla medesima o entro l'anno successivo. |
Art. 10 (Fallimento
dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa)[24] 1. Gli imprenditori individuali e
collettivi cancellati dal registro delle imprese, possono essere dichiarati
falliti entro un anno dalla cancellazione, se l'insolvenza si è manifestata
anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. 2. In caso di impresa individuale o di
cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la
facoltà di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da
cui decorre il termine del primo comma. |
Art. 11 (Fallimento
dell'imprenditore defunto) 1. L'imprenditore defunto può essere
dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo
precedente. 2. L'erede può chiedere il fallimento del
defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio. 3. Con la dichiarazione di fallimento
cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai
creditori del defunto a norma del codice civile. |
Art. 11 (Fallimento
dell'imprenditore defunto) 1. L'imprenditore defunto può essere
dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo
precedente. 2. L'erede può chiedere il fallimento del
defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l’erede
che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito
di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, numero 3)[25]. 3. Con la dichiarazione di fallimento
cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai
creditori del defunto a norma del codice civile. |
Art. 12 (Morte del
fallito) Se l'imprenditore muore dopo la
dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi,
anche se hanno accettato con beneficio d'inventario. Se ci sono più eredi, la procedura
prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In
mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici
giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato. Nel caso previsto dall'art. 528 del codice
civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente
e nel caso previsto dall'art. 641 del codice civile nei confronti
dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice. |
Art. 12 (Morte del
fallito) 1. Se l'imprenditore muore dopo la
dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi,
anche se hanno accettato con beneficio d'inventario. 2. Se ci sono più eredi, la procedura
prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In
mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici
giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato. 3. Nel caso previsto dall'art. 528 del
codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità
giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del codice civile nei confronti
dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice. |
Art. 13 (Obbligo di
trasmissione dell'elenco dei protesti) I pubblici ufficiali abilitati a levare
protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al presidente del
tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, un elenco dei
protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti.
L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il cognome, il nome e il
domicilio della persona alla quale fu fatto e del richiedente, la scadenza
del titolo protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto di pagamento. Eguale obbligo hanno i procuratori del
registro per i rifiuti di pagamento fatti in conformità della legge
cambiaria. |
Art. 13 (Obbligo di
trasmissione dell'elenco dei protesti) (Abrogato)[26] |
Art. 14 (Obbligo
dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento) L'imprenditore che chiede il proprio
fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture
contabili, il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite per i due anni
precedenti ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore
durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo
delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei
rispettivi crediti, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali
mobiliari su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del
titolo da cui sorge il diritto. |
Art. 14 (Obbligo
dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento)[27] L'imprenditore che chiede il proprio
fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture
contabili e fiscali obbligatorie concernenti
i tre esercizi precedenti ovvero l'intera
esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve
inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue
attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi
crediti, l’indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre anni,
l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose
in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge
il diritto. |
Art. 15 (Facoltà del
tribunale di sentire il debitore)[28] Il tribunale, prima di dichiarare il
fallimento, può ordinare la comparizione dell'imprenditore in camera di
consiglio e sentirlo anche in confronto dei creditori istanti. |
Art. 15 (Istruttoria
prefallimentare)[29] 1. Il procedimento per la dichiarazione di
fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le
modalità dei procedimenti in camera di consiglio. 2. Il tribunale convoca, con decreto apposto
in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il
fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto
l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento. 3. Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del
tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del
procedimento ai sensi del quinto comma. Tra la data della notificazione, a
cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso, e quella
dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni
liberi. 4. Il decreto contiene l’indicazione che
il procedimento è volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione
di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima
dell’udienza per la presentazione di memorie ed il deposito di documenti e relazioni
tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone, con gli accertamenti necessari,
che l’imprenditore depositi una situazione patrimoniale, economica e
finanziaria aggiornata. 5. I termini di cui al terzo e quarto
comma possono essere abbreviati dal presidente
del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di
urgenza. 6. Il tribunale può delegare al giudice
relatore l’audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede,
senza indugio e nel rispetto del contraddittorio, all’ammissione ed
all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti
d’ufficio. 7. Le parti possono nominare consulenti
tecnici. 8. Il tribunale, ad istanza di parte, può
emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o
dell’impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla
durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che
dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l’istanza. 9. Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento
se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti
dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro
venticinquemila. Tale importo è
periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma
dell’articolo 1. |
Art. 16 (Sentenza
dichiarativa di fallimento) La sentenza dichiarativa di fallimento è
pronunciata in camera di consiglio. Con la sentenza il tribunale: 1) nomina il giudice
delegato per la procedura; 2) nomina il curatore; 3) ordina al fallito il
deposito dei bilanci e delle scritture contabili, entro ventiquattro ore, se
non è ancora stato eseguito a norma dell'articolo 14; 4) assegna ai creditori e
ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del
fallito, un termine non maggiore di giorni trenta dalla data dell'affissione
della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande; 5) stabilisce il luogo,
il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di giorni 20 da quello
indicato nel numero precedente, si procederà all'esame dello stato passivo. La sentenza è provvisoriamente esecutiva. Con la stessa sentenza o con successivo
decreto il tribunale ordina la cattura del fallito o degli altri responsabili
a carico dei quali sussistano le circostanze indicate dall'art. 7 o altri
indizi di colpevolezza per i reati previsti in questa legge. La sentenza o il
decreto è comunicato al procuratore del Re Imperatore, che ne cura
l'esecuzione. |
Art. 16 (Sentenza
dichiarativa di fallimento) 1. La sentenza dichiarativa di fallimento
è pronunciata in camera di consiglio. 2. Con la sentenza il tribunale: 1) nomina il giudice
delegato per la procedura; 2) nomina il curatore; 3) ordina al fallito il
deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie,
nonché dell’elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora
eseguito a norma dell'articolo 14[30]; 4) stabilisce il luogo,
il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato
passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal
deposito della sentenza[31]; 5) assegna ai creditori e
ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del
fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza di cui al
numero precedente per la presentazione in cancelleria delle domande di
insinuazione.[32] 3. La sentenza produce i suoi effetti
dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del
codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono
dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi
dell’articolo 17, secondo comma.[33] 4. (Abrogato)[34] |
Art. 17 (Comunicazione e
pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento) La sentenza che dichiara il fallimento è
comunicata per estratto, a norma dell'art. 136 del codice di procedura
civile, al debitore, al curatore e al creditore richiedente, non più tardi
del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il norme delle
parti, il dispositivo e la data della sentenza. Nello stesso termine, uguale estratto è
affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato
al pubblico ministero, all'ufficio del registro delle imprese per
l'iscrizione da farsi non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla
cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore è nato o la
società fu costituita. [35] L'estratto della sentenza è inoltre
pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia a cura del
cancelliere. |
Art. 17 (Comunicazione e
pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento)[36] 1. Entro il giorno successivo al deposito
in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su
richiesta del cancelliere, ai sensi dell’articolo 137 del codice di procedura
civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del
procedimento previsto dall’articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai
sensi dell’articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore ed al
richiedente il fallimento. L’estratto deve contenere il nome del debitore, il
nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza. 2. La sentenza è altresì annotata presso
l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale e,
se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente
al luogo ove la procedura è stata aperta. 3. A tal fine, il cancelliere, entro il termine di
cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l’estratto della
sentenza all’ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente. |
Art. 18 (Opposizione alla
dichiarazione di fallimento) Contro la sentenza che dichiara il
fallimento il debitore e qualunque interessato possono fare opposizione nel
termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza [37] . L'opposizione non può essere proposta da
chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento. L'opposizione è proposta con atto di
citazione da notificarsi al curatore e al creditore richiedente. L'opposizione non sospende l'esecuzione
della sentenza. |
Art. 18 (Appello)[38] 1. Contro la sentenza che dichiara il
fallimento può essere proposto appello dal debitore e da qualunque
interessato con ricorso da depositarsi entro trenta giorni presso la corte
d’appello. 2. L’appello non sospende gli effetti
della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall’articolo 19, primo
comma. 3. Il termine per l’appello decorre per il
debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell’articolo
17 e, per tutti gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel
registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si
applica la disposizione di cui all’articolo 327, primo comma, del codice di
procedura civile. 4. Il presidente, nei cinque giorni
successivi al deposito del ricorso, fissa con decreto, da comunicarsi al
ricorrente, l’udienza di comparizione entro quarantacinque giorni dal
deposito del ricorso, assegnando termine al ricorrente non superiore a dieci
giorni dalla comunicazione per la notifica del ricorso e del decreto alle
parti e al curatore, nonché un termine alle parti resistenti non superiore a
cinque giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie. 5. All’udienza il collegio, sentite le
parti presenti in contraddittorio tra loro ed assunti, anche d’ufficio, i
mezzi di prova necessari ai fini della decisione, provvede con sentenza,
emessa ai sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile. In
caso di particolare complessità, la corte può riservarsi di depositare la
motivazione entro quindici giorni. 6. La sentenza che revoca il fallimento è
notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al
debitore, se questi non è opponente, e deve essere pubblicata, comunicata ed
iscritta a norma dell'art. 17. 7. La sentenza che rigetta l'appello è
notificata al ricorrente. 8. Se il fallimento è revocato, restano
salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della
procedura. 9. Le spese della procedura ed il compenso al
curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con
decreto non soggetto a reclamo. |
Art. 19 (Sentenza nel
giudizio di opposizione e gravami) La sentenza che revoca il fallimento è
notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al
debitore, se questi non è opponente, e deve essere pubblicata, comunicata,
affissa ed iscritta a norma dell'art. 17. La sentenza che rigetta l'opposizione è
notificata all'opponente. In entrambi i casi il termine per
appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Alla sentenza d'appello si applicano le
disposizioni del primo e secondo comma. |
Art. 19 (Sospensione
della liquidazione dell’attivo)[39] 1. Proposto l’appello, il collegio, su
richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi,
sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione
dell’attivo. 2. Se è proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di cui al primo comma o
la loro revoca sono chiesti alla corte di appello. 3. L’istanza si propone con ricorso. Il presidente,
con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi
al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono
notificate alle altre parti ed al curatore. |
Art. 20 (Morte del
fallito durante il giudizio di opposizione) Se il fallito muore durante il giudizio di
opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate
nell'art. 12, osservate le disposizioni degli artt. 299 e seguenti del codice
di procedura civile. |
Art. 20 (Morte del
fallito durante il giudizio di opposizione) Se il fallito muore durante il giudizio di
opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate
nell'art. 12, osservate le disposizioni degli artt. 299 e seguenti del codice
di procedura civile. |
Art. 21 (Revoca della
dichiarazione di fallimento) 1. Se la sentenza dichiarativa di
fallimento è revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente
compiuti dagli organi del fallimento. 2. Le spese della procedura ed il compenso
al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo,
su relazione del giudice delegato. 3. (Abrogato)[40] |
Art. 21 (Revoca della
dichiarazione di fallimento) (Abrogato)[41] |
Art. 22 (Gravami contro
il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento)[42] Il tribunale, che respinge il ricorso per
la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato. Contro il decreto il creditore istante
può, entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte
d'appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il creditore
istante e il debitore[43] . Se la corte d'appello accoglie il ricorso,
rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento. |
Art. 22 (Gravami contro
il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento)[44] 1. Il tribunale, che respinge il ricorso
per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato
a cura del cancelliere alle parti. 2. Entro
quindici giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico
ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla
corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con
decreto motivato. Il debitore non può
chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla
rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità
aggravata ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile. 3. Il decreto della corte di appello è
comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui
all’articolo 15. 4. Se la corte d'appello accoglie il
reclamo del creditore ricorrente o del
pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale,
per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di
parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari. 5. I termini di cui agli articoli 10 e 11
si computano con riferimento al decreto della corte d’appello. |
Capo II DEGLI ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO |
Capo II DEGLI ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO |
Sezione I DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE |
Sezione I DEL TRIBUNALE
FALLIMENTARE |
Art. 23 (Poteri del
tribunale fallimentare) Il tribunale che ha dichiarato il
fallimento è investito dall'intera procedura fallimentare; provvede sulle
controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del
giudice delegato; decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice
delegato[45] . Il tribunale può in ogni tempo sentire in
camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori, e
surrogare un altro giudice al giudice delegato. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste
da questo articolo sono pronunciati con decreto non soggetto a gravame. |
Art. 23 (Poteri del
tribunale fallimentare)[46] 1. Il tribunale che ha dichiarato il
fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla
nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi
della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato;
può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il
comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa
che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i
provvedimenti del giudice delegato. 2. I provvedimenti del tribunale nelle
materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che
non sia diversamente disposto. |
Art. 24 (Competenza del
tribunale fallimentare) Il tribunale che ha dichiarato il
fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano
qualunque ne sia il valore e anche se relative a rapporti di lavoro,
eccettuate le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme
ordinarie di competenza. |
Art. 24 (Competenza del
tribunale fallimentare)[47] 1. Il tribunale che ha dichiarato il
fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano,
qualunque ne sia il valore. 2. Salvo che non sia diversamente
previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme
previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si
applica l'articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile. |
Sezione II DEL GIUDICE DELEGATO |
Sezione II DEL GIUDICE DELEGATO |
Art. 25 (Poteri del
giudice delegato) Il giudice delegato dirige le operazioni
del fallimento, vigila l'opera del curatore, ed inoltre: 1) riferisce al tribunale
su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio; 2) emette o provoca dalle
competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del
patrimonio; 3) convoca il comitato
dei creditori nei casi prescritti dalla legge e quando lo ritiene opportuno; 4) autorizza il curatore
a nominare le persone la cui opera è richiesta nell'interesse del fallimento,
salvo che la nomina sia a lui riservata per legge; 5) provvede nel più breve
termine sui reclami proposti contro gli atti del curatore; 6) autorizza per iscritto
il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto; nomina gli
avvocati ed i procuratori; autorizza il curatore a compiere gli atti di
straordinaria amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo 35.
L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati, e per i
giudizi deve essere data per ogni grado di essi; 7) sorveglia l'opera
prestata nell'interesse del fallimento da qualsiasi incaricato, revocandogli
l'incarico se occorre, e ne liquida i compensi, sentito il curatore; 8) procede con la
cooperazione del curatore all'esame preliminare dei crediti, dei diritti
reali vantati dai terzi, e della relativa documentazione. I provvedimenti del giudice delegato sono dati con
decreto. |
Art. 25 (Poteri del
giudice delegato)[48] 1. Il giudice delegato esercita funzioni
di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e: 1) riferisce al tribunale
su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio; 2) emette o provoca dalle
competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del
patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che
rivendichino un proprio diritto incompatibile con l’acquisizione; 3) convoca il curatore e
il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo
ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura; 4) su proposta del
curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca l’incarico
conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore
nell'interesse del fallimento; 5) provvede, nel termine
di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del
comitato dei creditori; 6) autorizza per iscritto
il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto.
L’autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi
deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore,
liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito agli
avvocati nominati dal medesimo curatore; 7) su proposta del
curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti
previsti dalla legge; 8) procede
all’accertamento dei crediti e dei
diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del Capo V della
presente legge. 2. Il giudice delegato non può trattare i
giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del
reclamo proposto contro i suoi atti. 3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato. |
Art. 26 (Reclamo contro
il decreto del giudice delegato)[49] Contro i decreti del giudice delegato,
salvo disposizione contraria, è ammesso reclamo al tribunale entro tre giorni
dalla data del decreto, sia da parte del curatore, sia da parte del fallito,
del comitato dei creditori e di chiunque vi abbia interesse.[50] Il tribunale decide con decreto in camera
di consiglio. Il ricorso non sospende l'esecuzione del
decreto. |
Art. 26 (Reclamo contro
il decreto del giudice delegato e del tribunale)[51] 1. Salvo che non sia diversamente
disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere
proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in
camera di consiglio. 2. Il reclamo è proposto dal curatore, dal
fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse. 3. Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci
giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del
provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori
e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento;
per gli altri interessati, il termine decorre dall’esecuzione delle formalità
pubblicitarie disposte dal giudice delegato. La comunicazione integrale del
provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell’avvenuta ricezione
in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
equivale a notificazione. 4. Indipendentemente dalla previsione di
cui al terzo comma, il reclamo non può proporsi decorsi novanta giorni dal
deposito del provvedimento in cancelleria. 5. Il reclamo non sospende l’esecuzione
del provvedimento. 6. Il reclamo si propone con ricorso che
deve contenere l'indicazione del tribunale o della corte di appello
competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare; le
generalità del ricorrente e l’elezione del domicilio in un comune sito nel
circondario del tribunale competente; la determinazione dell’oggetto della
domanda; l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa
il reclamo e le relative conclusioni; l’indicazione specifica, a pena di
decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei
documenti prodotti. 7. Il presidente del collegio nomina il
giudice relatore e fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti in
camera di consiglio, assegnando al reclamante un termine per la notifica al curatore ed ai controinteressati
del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. Tra la notifica e
l’udienza devono intercorrere non meno di dieci giorni liberi e non più di
venti; il resistente, almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata,
deposita memoria difensiva contenente l’indicazione dei documenti prodotti. 8. Nel medesimo termine e con le medesime
forme devono costituirsi gli interessati che intendono intervenire nel
giudizio. 9. Nel corso dell’udienza il collegio,
sentiti il reclamante, il curatore e gli eventuali controinteressati, assume,
anche d’ufficio, le informazioni ritenute necessarie, eventualmente delegando
uno dei suoi componenti. 10. Entro trenta giorni dall’udienza di
convocazione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato con il
quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato. |
Sezione III DEL CURATORE |
Sezione III DEL CURATORE |
Art. 27 (Ruolo degli
amministratori giudiziari) Presso ogni tribunale è istituito il ruolo
degli amministratori giudiziari, fra i quali è scelto il curatore di
fallimento. Il tribunale tuttavia, per motivi da enunciarsi nella sentenza
dichiarativa di fallimento, può scegliere il curatore nel ruolo degli
amministratori di un altro tribunale del distretto della Corte di appello. In casi eccezionali, il tribunale, per
motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, può scegliere
il curatore fra persone idonee anche non iscritte nel ruolo degli
amministratori giudiziari. Le norme relative alla formazione del
ruolo e alla nomina e disciplina degli amministratori giudiziari saranno
emanate con decreto reale. |
Art. 27 (Nomina del
curatore)[52] Il curatore è nominato con la sentenza di
fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale. |
Art. 28 (Requisiti per la
nomina a curatore) Non può essere nominato curatore e, se
nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato
dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati
curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del
fallito, i creditori di questo e chi ha prestato comunque la sua attività
professionale a favore del fallito o in qualsiasi modo si è ingerito
nell'impresa del medesimo durante i due anni anteriori alla dichiarazione di
fallimento. |
Art. 28 (Requisiti per la
nomina a curatore)[53] 1. Possono essere chiamati a svolgere le
funzioni di curatore: a) avvocati, dottori
commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, nonché coloro che
abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società
per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché negli
ultimi dieci anni non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di
fallimento; b) studi professionali
associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse
abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tal caso,
all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona
fisica responsabile della procedura; c)
coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo
in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e
purchè non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Nel
provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e
attitudini del curatore. 2. Non possono essere nominati curatore il
coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i
creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell’impresa durante i due
anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in
conflitto di interessi con il fallimento. |
Art. 29 (Accettazione del
curatore) Il curatore deve, entro i due giorni
successivi alla partecipazione della sua nomina, comunicare al giudice
delegato la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo,
il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro
curatore. |
Art. 29 (Accettazione del
curatore) 1. Il curatore deve, entro i due giorni
successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire[54] al giudice
delegato la propria accettazione. 2. Se il curatore non osserva questo
obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina
di altro curatore. |
Art. 30 (Qualità di
pubblico ufficiale) Il curatore, per quanto attiene all'esercizio
delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. |
Art. 30 (Qualità di
pubblico ufficiale) Il curatore, per quanto attiene
all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. |
Art. 31 (Poteri del
curatore) Il curatore ha l'amministrazione del
patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato. Egli non può stare in giudizio senza
l'autorizzazione scritta dal giudice delegato, salvo in materia di
contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari. Il curatore non può assumere la veste di
avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento. |
Art. 31 (Gestione della
procedura)[55] 1. Il curatore ha l'amministrazione del
patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la
vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito
delle funzioni ad esso attribuite. 2. Egli non può stare in giudizio senza
l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di
crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che
nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del
tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore. 3. Il curatore non può assumere la veste
di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento. |
Art. 32 (Intrasmissibilità
delle attribuzioni del curatore) Il curatore esercita personalmente le
attribuzioni del proprio ufficio e non può delegarle ad altri, tranne che per
singole operazioni e previa autorizzazione del giudice delegato. Può essere autorizzato da questo, previo
parere del comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre
persone retribuite, compreso lo stesso fallito, sotto la propria
responsabilità. |
Art. 32 (Esercizio delle
attribuzioni del curatore)[56] 1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche
operazioni, previa autorizzazione del giudice delegato. L’onere per il
compenso del delegato, liquidato dal giudice delegato, è detratto dal
compenso del curatore. 2. Il curatore può essere autorizzato
dal comitato dei creditori, a farsi
coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso
riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del
compenso finale del curatore. |
Art. 33 (Relazione al
giudice) Il curatore, entro un mese dalla
dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una
relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla
diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sul tenore della
vita privata di lui e della famiglia, sulla responsabilità del fallito o di
altri e su quanto può interessare anche ai fini dell'istruttoria penale. Il curatore deve inoltre indicare gli atti
del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende
impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione
sommaria anche prima del termine suddetto. Se si tratta di società, la relazione deve
esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte intorno alla
responsabilità degli amministratori, dei sindaci, dei soci e, eventualmente,
di estranei alla società. Nei primi cinque giorni di ogni mese il
curatore deve presentare al giudice delegato una esposizione sommaria della
sua amministrazione ed esibire, se richiesto, i documenti giustificativi. |
Art. 33 (Relazione al
giudice) 1. Il curatore, entro sessanta giorni[57]
dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una
relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza
spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, [sul tenore della vita privata di lui e della famiglia] [58], sulla
responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai
fini dell'istruttoria penale. 2. Il curatore deve inoltre indicare gli
atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende
impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione
sommaria anche prima del termine suddetto.[59] 3. Se si tratta di società, la relazione
deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla
responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e,
eventualmente, di estranei alla società.[60] 4. Il giudice delegato ordina il deposito
della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti
relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che
il curatore intende proporre qualora possano comportare l’adozione di
provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della
procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della
relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.[61] 5. Il curatore, ogni sei mesi successivi
alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un
rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le
informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della
sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori,
unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al
periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono
formulare osservazioni scritte. Altra
copia del rapporto è trasmessa,
assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del
registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del
termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.[62] |
Art. 34 (Deposito delle
somme riscosse) Le somme riscosse a qualunque titolo dal
curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario
per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate
entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso un istituto di credito
indicato dal giudice, con le modalità da lui stabilite. Il deposito deve essere intestato
all'ufficio fallimentare e non può essere ritirato che in base a mandato di
pagamento del giudice delegato. In caso di mancata esecuzione del deposito nel
termine prescritto, il tribunale dispone la revoca del curatore. |
Art. 34 (Deposito delle
somme riscosse)[63] 1. Le somme riscosse a qualunque titolo
dal curatore sono depositate entro il
termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare
aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. 2. La mancata costituzione del deposito
nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del
curatore. 3. Se è prevedibile che le somme
disponibili non possano essere immediatamente destinate ai creditori, su
richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il
giudice delegato può ordinare che
le disponibilità liquide siano impiegate nell’acquisto di titoli emessi dallo
Stato. 4. Il prelievo delle somme è eseguito su copia
conforme del mandato di pagamento del giudice delegato. |
Art. 35 (Integrazione dei
poteri del curatore) Il giudice delegato, sentito il comitato
dei creditori, può autorizzare con decreto motivato il curatore a consentire
riduzioni di crediti, a fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti,
ricognizioni di diritti di terzi, a cancellare ipoteche, a restituire pegni,
a svincolare cauzioni e ad accettare eredità e donazioni. Se gli atti suddetti sono di valore
indeterminato o superiore a lire diecimila[64] ,
l'autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito
il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato non soggetto a
gravame. In quanto possibile, deve essere sentito
anche il fallito. |
Art. 35 (Integrazione dei
poteri del curatore)[65] 1. Le riduzioni di crediti, le
transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti
di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo
delle cauzioni, l’accettazione di eredità e donazioni e gli atti di
straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione
del comitato dei creditori. 2. Se gli atti suddetti sono di valore
superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore
ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati approvati dal medesimo ai sensi
dell’articolo 104-ter. 3. Il limite di cui al secondo comma può
essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia. |
Art. 36 (Reclamo contro
gli atti del curatore) Contro gli atti d'amministrazione del
curatore il fallito e ogni altro interessato possono reclamare al giudice
delegato, che decide con decreto motivato. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale
entro tre giorni dalla data del decreto medesimo. Il tribunale decide con
decreto motivato, sentito il curatore e il reclamante. |
Art. 36 (Reclamo contro
gli atti del curatore e del comitato di creditori)[66] 1. Contro gli atti di amministrazione del
curatore e contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori,
il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice
delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza
dell’atto o, in caso di omissione, dalla diffida a provvedere. Il giudice delegato,
sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non
indispensabile al contraddittorio. 2. Contro il decreto del giudice delegato
è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della
comunicazione del decreto medesimo. Il
tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante,
omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato
non soggetto a gravame. 3. Se è accolto il reclamo concernente un
comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al
provvedimento della autorità giudiziaria. Se è accolto il reclamo concernente
un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest’ultimo con
l’accoglimento del reclamo. |
|
Art. 36-bis (Termini
processuali)[67] Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e
36 non sono soggetti alla sospensione feriale. |
Art. 37 (Revoca del
curatore) Il tribunale può in ogni tempo, su
proposta del giudice delegato o su richiesta del compitato dei creditori o
d'ufficio, revocare il curatore. Il tribunale provvede con decreto, sentiti il
curatore ed il pubblico ministero. |
Art. 37 (Revoca del
curatore) 1. Il tribunale provvede con decreto
motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori. 2. Il tribunale provvede con decreto
motivato, sentiti il curatore e il
comitato dei creditori [68]. 3. Contro il decreto di revoca o di rigetto
dell’istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi
dell’articolo 26; il reclamo non sospende l’efficacia del decreto[69]. |
|
Art. 37-bis (Sostituzione del
curatore e dei componenti del comitato dei creditori)[70] 1. In sede di adunanza per l’esame dello
stato passivo, i creditori presenti, personalmente o per delega, che
rappresentano la maggioranza dei crediti allo
stato ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai
componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui
all’articolo 40, nonché chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta
e un nuovo nominativo. Il tribunale
provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano
rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40. 2. Dal computo dei crediti, su istanza di
uno o più creditori, sono esclusi con decreto del giudice delegato quelli che
si trovino in conflitto di interessi. 3. Nella
stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli allo
stato ammessi, indipendentemente dall’entità dei crediti vantati, possono
stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre
al rimborso delle spese di cui all’articolo 41, un compenso per la loro
attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al
curatore.. |
Art. 38 (Responsabilità
del curatore) Il curatore deve adempiere con diligenza
ai doveri del proprio ufficio. Egli deve tenere un registro, preventivamente
vidimato senza spese dal giudice delegato, e annotarvi giorno per giorno le
operazioni relative alla sua amministrazione. Durante il fallimento l'azione di
responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore,
previa autorizzazione del giudice delegato. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante
il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116. |
Art. 38 (Responsabilità
del curatore) 1. Il curatore adempie ai doveri del
proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione
approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Egli deve
tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del
comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative
alla sua amministrazione [71]. 2. Durante il fallimento l'azione di
responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore,
previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori[72]. 3. Il curatore che cessa dal suo ufficio,
anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma
dell'art. 116. |
Art. 39 (Compenso del
curatore) Il compenso e le spese dovuti al curatore,
anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza
del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione
del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro per
la grazia e giustizia. La liquidazione del compenso è fatto dopo
l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del
concordato. E' in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul
compenso per giustificati motivi. Nessun compenso, oltre quello liquidato
dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di
spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è
sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente
dall'esercizio dell'azione penale, se vi è luogo. |
Art. 39 (Compenso del
curatore) 1. Il compenso e le spese dovuti al
curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad
istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su
relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia[73]. 2. La liquidazione del compenso è fatto
dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del
concordato. E' in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul
compenso per giustificati motivi. 3. Se
nell’incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo
criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della
procedura, salvi eventuali accordi[74]. 4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal
tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le
promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre
ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente
dall'esercizio dell'azione penale, [se
vi è luogo][75]. |
Sezione IV DEL COMITATO DEI CREDITORI |
Sezione IV DEL COMITATO DEI CREDITORI |
Art. 40 (Nomina del
comitato) Il comitato dei creditori deve essere
costituito entro dieci giorni dal decreto previsto dall'articolo 97; può
essere costituito in via provvisoria anche prima di detto termine, se il
giudice lo ritiene opportuno. Il comitato è nominato con provvedimento
del giudice delegato ed è composto di tre o cinque membri scelti fra i
creditori, fra i quali lo stesso giudice nomina il presidente del comitato. Il giudice delegato può sostituire i
membri del comitato. |
Art. 40 (Nomina del
comitato)[76] 1. Il comitato dei creditori è nominato
dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla
base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con
la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la
disponibilità ad assumere l’incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi.
Salvo quanto previsto dall’articolo 37-bis, la composizione del comitato può
essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello
stato passivo o per altro giustificato motivo. 2. Il comitato è composto di tre o cinque
membri scelti tra i creditori,in modo da rappresentare in misura equilibrata
quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di
soddisfacimento dei crediti stessi. 3. Il comitato, entro dieci giorni dalla
nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il
proprio presidente. 4. La sostituzione dei membri del comitato
avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma. 5. Il componente del comitato che si trova
in conflitto di interessi si astiene dalla votazione. 6. Ciascun componente del comitato dei
creditori può delegare in tutto o in parte l’espletamento delle proprie
funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell’articolo 28,
previa comunicazione al giudice delegato. |
Art. 41 (Funzioni del
comitato) Il comitato può essere richiesto del suo
parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il tribunale o il
giudice delegato lo ritiene opportuno. Il presidente convoca il comitato ogni
qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo crede opportuno. Le deliberazioni del comitato sono prese a
maggioranza di voti dei suoi membri. Il comitato ed ogni membro possono sempre
ispezionare le scritture contabili e i documenti del fallimento, ed hanno
diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito. I membri del comitato hanno diritto solo al rimborso
delle spese. |
Art. 41 (Funzioni del
comitato)[77] 1. Il comitato dei creditori vigila
sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi
previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice
delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni. 2. Il presidente convoca il comitato per
le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi
componenti. 3. Le deliberazioni del comitato sono
prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni
successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto
può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con
altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la
prova della manifestazione di voto. 4. In caso di inerzia, di impossibilità di
funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato. 5. Il comitato ed ogni componente possono
ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della
procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al
fallito. 6. I componenti del comitato hanno diritto
al rimborso delle spese, oltre
all’eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui
all’articolo 37-bis, quarto comma. 7. Ai componenti del comitato dei
creditori si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2407 del codice
civile. L’azione di responsabilità può essere proposta anche durante lo
svolgimento della procedura. |
Capo III DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO |
Capo III DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO |
Sezione I DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER IL FALLITO |
Sezione I DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER IL FALLITO |
Art. 42 (Beni del
fallito) La sentenza che dichiara il fallimento,
priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità
dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento. Sono compresi nel fallimento anche i beni
che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività
incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. |
Art. 42 (Beni del
fallito) 1. La sentenza che dichiara il fallimento,
priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità
dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento. 2. Sono compresi nel fallimento anche i
beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività
incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. 3. Il
curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad
acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare
qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione
risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.[78] |
Art. 43 (Rapporti
processuali) Nelle controversie, anche in corso,
relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel
fallimento sta in giudizio il curatore. Il fallito può intervenire nel giudizio
solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta
a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge. |
Art. 43 (Rapporti
processuali) 1. Nelle controversie, anche in corso,
relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel
fallimento sta in giudizio il curatore. 2. Il fallito può intervenire nel giudizio
solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta
a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge. 3. L’apertura del fallimento
determina l’interruzione del processo.[79] |
Art. 44 (Atti compiuti
dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento) Tutti gli atti compiuti dal fallito e i
pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci
rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti
ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. |
Art. 44 (Atti compiuti
dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento) 1. Tutti gli atti compiuti dal fallito e i
pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci
rispetto ai creditori. 2. Sono egualmente inefficaci i pagamenti
ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. 3.
Fermo quanto previsto dall’articolo 42, secondo comma, sono acquisite al
fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura
per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma [80]. |
Art. 45 (Formalità
eseguite dopo la dichiarazione di fallimento) Le formalità necessarie per rendere opponibili gli
atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento,
sono senza effetto rispetto ai creditori. |
Art. 45 (Formalità
eseguite dopo la dichiarazione di fallimento) Le formalità necessarie per rendere opponibili gli
atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento,
sono senza effetto rispetto ai creditori. |
Art. 46 (Beni non
compresi nel fallimento) Non sono compresi nel fallimento: 1) i beni ed i diritti di
natura strettamente personale; 2) gli assegni aventi
carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito
guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il
mantenimento suo e della famiglia; 3) i frutti derivanti
dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei beni costituiti in
patrimonio familiare, salvo quanto è disposto dagli artt. 170 e 326 del
codice civile; 4) i frutti dei beni
costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto è disposto dall'art. 188
del codice civile; 5) le cose che non
possono essere pignorate per disposizione di legge. I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono
fissati con decreto del giudice delegato. |
Art. 46 (Beni non
compresi nel fallimento) 1. Non sono compresi nel fallimento: 1) i beni ed i diritti di
natura strettamente personale; 2) gli assegni aventi
carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito
guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il
mantenimento suo e della famiglia; 3)
i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni
costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto
dall’articolo 170 del codice civile; [81] 4) (soppresso)[82] 5) le cose che non
possono essere pignorate per disposizione di legge. 2. I limiti previsti nel numero 2) del presente
articolo sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve
tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua
famiglia.[83] |
Art. 47 (Alimenti al
fallito e alla famiglia) Se al fallito vengono a mancare i mezzi di
sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei
creditori, se è stato nominato, può concedergli un sussidio a titolo di
alimenti per lui e per la famiglia. La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui
è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere
distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività. |
Art. 47 (Alimenti al
fallito e alla famiglia) 1. Se al fallito vengono a mancare i mezzi
di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei
creditori, [se è stato nominato],[84] può concedergli
un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. 2. La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria
all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale
uso fino alla liquidazione delle attività. |
Art. 48 (Corrispondenza
diretta al fallito) La corrispondenza diretta al fallito deve
essere consegnata al curatore, il quale ha diritto di trattenere quella
riguardante interessi patrimoniali. Il fallito ha diritto di prendere visione della
corrispondenza. Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto di
questa estraneo agli interessi patrimoniali. |
Art. 48 (Corrispondenza
diretta al fallito)[85] L’imprenditore del quale sia stato
dichiarato il fallimento o il legale rappresentante della società o dell’ente
soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la
propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica,
riguardante i rapporti compresi nel fallimento. |
Art. 49 (Obbligo di
residenza del fallito) Il fallito non può allontanarsi dalla sua
residenza senza permesso del giudice delegato, e deve presentarsi
personalmente a questo, al curatore o al comitato dei creditori ogni
qualvolta è chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il giudice lo
autorizzi a comparire per mezzo di mandatario. Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se
questi non ottempera all'ordine di presentarsi. |
Art. 49 (Obblighi del
fallito)[86] 1. L’imprenditore del quale sia stato
dichiarato il fallimento o il legale rappresentante della società o enti
soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore
ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio. 2. Se occorrono informazioni o chiarimenti
ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma
devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al
comitato dei creditori. 3. In caso di legittimo impedimento o di
altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l’imprenditore o il
legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di
fallimento a comparire per mezzo di mandatario. |
Art. 50 (Pubblico
registro dei falliti) Nella cancelleria di ciascun tribunale è
tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono
dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonché di quelli dichiarati
altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione
del tribunale. Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono
cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale. Finché l'iscrizione non è cancellata, il
fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge. Le norme per la tenuta del registro
saranno emanate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Fino
all'istituzione del registro dei falliti le iscrizioni previste dal presente
articolo sono eseguite nell'albo dei falliti attualmente esistente. |
Art. 50 (Pubblico
registro dei falliti) (Abrogato)[87] |
Sezione II DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER I CREDITORI |
Sezione II DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER I CREDITORI |
Art. 51 (Divieto di
azioni esecutive individuali) Salvo diversa disposizione della legge dal giorno
della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può
essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. |
Art. 51 (Divieto di
azioni esecutive e cautelari individuali)[88] Salvo diversa disposizione della legge,
dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale
esecutiva o cautelare , anche per crediti maturati durante il fallimento, può
essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. |
Art. 52 (Concorso dei
creditori) Il fallimento apre il concorso dei
creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto
di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V,
salvo diverse disposizioni della legge. |
Art. 52 (Concorso dei
creditori) 1. Il fallimento apre il concorso dei
creditori sul patrimonio del fallito. 2. Ogni credito, anche se munito di diritto di
prelazione o trattato ai sensi dell’articolo 111 n. 1, nonché ogni diritto
reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le
norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge[89]. |
Art. 53 (Creditori muniti
di pegno o privilegio su mobili) I crediti garantiti da pegno o assistiti
da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono
essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al
passivo con prelazione. Per essere autorizzato alla vendita il
creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il
comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita,
disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e
determinando le modalità relative. Il giudice delegato, sentito il comitato dei
creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a
riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o
ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente. |
Art. 53 (Creditori muniti
di pegno o privilegio su mobili) 1. I crediti garantiti da pegno o
assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile
possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati
ammessi al passivo con prelazione. 2. Per essere autorizzato alla vendita il
creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il
comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita,
disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e
determinando le modalità relative. 3. Il giudice delegato, sentito il
comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il
curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il
creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente. |
Art. 54 (Diritto dei
creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo) I creditori garantiti da ipoteca, pegno o
privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni
vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti
integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori
chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo. Essi hanno diritto di concorrere anche
nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei
beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione
definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in
primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori
viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori
chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito
garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere
solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari. L'estensione del diritto di prelazione
agli interessi è regolata dagli artt. 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del
codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento
all'atto di pignoramento [90] [91] |
Art. 54 (Diritto dei
creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo) 1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno
o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni
vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti
integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori
chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo. 2. Essi hanno diritto di concorrere anche
nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei
beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile
collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito,
computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni
anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai
creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del
credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di
trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori
chirografari. 3. L’estensione del diritto di prelazione agli
interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo,
del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento
all’atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il
decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto
nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.[92] |
Art. 55 (Effetti del
fallimento sui debiti pecuniari) La dichiarazione di fallimento sospende il
corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino
alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da
ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma
dell'articolo precedente [93] . I debiti pecuniari del fallito si
considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione
del fallimento. I crediti condizionali partecipano al
concorso a norma degli artt. 95 e 113. Sono compresi tra i crediti
condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non
previa escussione di un obbligato principale. |
Art. 55 (Effetti del
fallimento sui debiti pecuniari) 1. La dichiarazione di fallimento sospende
il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso,
fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti
da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma
dell'articolo precedente. [94] 2. I debiti pecuniari del fallito si
considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione
del fallimento. 3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli artt. 96, 113 e 113-bis[95]. Sono compresi tra
i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito,
se non previa escussione di un obbligato principale. |
Art. 56 (Compensazione in sede di fallimento) I creditori hanno diritto di compensare
coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso,
ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia
non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi
dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore. |
Art. 56 (Compensazione in
sede di fallimento) 1. I creditori hanno diritto di compensare
coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso,
ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. 2. Per i crediti non scaduti la
compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito
per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno
anteriore. |
Art. 57 (Crediti
infruttiferi) I crediti infruttiferi non ancora scaduti
alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per
l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli
interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo
che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno
della scadenza del credito. |
Art. 57 (Crediti
infruttiferi) I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data
della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intera somma.
Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi
composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a
decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza
del credito. |
Art. 58 (Obbligazioni) Le obbligazioni emesse dalle società per
azioni si valutano al prezzo nominale detratti i rimborsi. Quelle rimborsabili per estrazione a
sorte, con somma superiore al prezzo nominale, sono valutate nell'importo
equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla
base dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo
delle obbligazioni non ancora sorteggiate. Il valore di ciascuna obbligazione
è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero
delle obbligazioni non estinte. Non si può in alcun caso attribuire alle
obbligazioni un valore inferiore al prezzo nominale, detratto ciò che è stato
pagato a titolo di rimborso di capitale. |
Art. 58 (Obbligazioni e
titoli di debito)[96] I crediti derivanti da obbligazioni e da
altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale
detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a
sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che
hanno diritto al sorteggio. |
Art. 59 (Crediti non
pecuniari)[97] I crediti non scaduti, aventi per oggetto
una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o
aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il
loro valore alla data della dichiarazione di fallimento. |
Art. 59 (Crediti non
pecuniari)[98] I crediti non scaduti, aventi per oggetto una
prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi
per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro
valore alla data della dichiarazione di fallimento. |
Art. 60 (Rendita perpetua e rendita vitalizia) Se nel passivo del fallimento sono
compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art.
1866 del codice civile. Il creditore di una rendita vitalizia è
ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita
stessa al momento della dichiarazione di fallimento. |
Art. 60 (Rendita perpetua
e rendita vitalizia) 1. Se nel passivo del fallimento sono
compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art.
1866 del codice civile. 2. Il creditore di una rendita vitalizia è
ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita
stessa al momento della dichiarazione di fallimento. |
Art. 61 (Creditore di più
coobbligati solidali) Il creditore di più coobbligati in solido
concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero
credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento. Il regresso tra i coobbligati falliti può
essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per
l'intero credito. |
Art. 61 (Creditore di più
coobbligati solidali) 1. Il creditore di più coobbligati in
solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per
l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento. 2. Il regresso tra i coobbligati falliti
può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per
l'intero credito. |
Art. 62 (Creditore di più
coobbligati solidali parzialmente soddisfatto) Il creditore che, prima della
dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col
fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di
concorrere nel fallimento per la parte non riscossa. Il coobbligato che ha diritto di regresso
verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la
somma pagata. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare
la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto
ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il
creditore rimane parzialmente insoddisfatto. |
Art. 62 (Creditore di più
coobbligati solidali parzialmente soddisfatto) 1. Il creditore che, prima della
dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col
fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di
concorrere nel fallimento per la parte non riscossa. 2. Il coobbligato che ha diritto di
regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo
per la somma pagata. 3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi
assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di
quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato
se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto. |
Art. 63 (Coobbligato o
fideiussore del fallito con diritto di garanzia) Il coobbligato o fideiussore del fallito
che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua
azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha
ipoteca o pegno. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle
cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta. |
Art. 63 (Coobbligato o
fideiussore del fallito con diritto di garanzia) 1. Il coobbligato o fideiussore del
fallito che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia
della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la
quale ha ipoteca o pegno. 2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in
pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta. |
Sezione III DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI |
Sezione III DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI |
Art. 64 (Atti a titolo
gratuito) Sono privi di effetto rispetto ai
creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione
di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti
compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in
quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante. |
Art. 64 (Atti a titolo
gratuito) Sono privi di effetto rispetto ai
creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione
di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti
compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in
quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante. |
Art. 65 (Pagamenti) Sono privi di effetto rispetto ai
creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione
di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal
fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. |
Art. 65 (Pagamenti) Sono privi di effetto rispetto ai
creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione
di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal
fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. |
Art. 66 (Azione
revocatoria ordinaria) Il curatore può domandare che siano
dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei
creditori, secondo le norme del codice civile. L'azione si propone dinanzi al tribunale
fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei
sui aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro. |
Art. 66 (Azione
revocatoria ordinaria) 1. Il curatore può domandare che siano
dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei
creditori, secondo le norme del codice civile. 2. L'azione si propone dinanzi al
tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in
confronto dei sui aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro
costoro. |
Art. 67 (Atti a titolo
oneroso, pagamenti, garanzie) [99] Sono revocati, salvo che l'altra parte
provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo
oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui
le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di
oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di
debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri
mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi
e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi
e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori
alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono altresì revocati, se il curatore
prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i
pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli
costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi,
contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento. Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e
servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; b) le rimesse effettuate
su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti
della banca; c) le vendite a giusto
prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione
principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado; d) gli atti, i pagamenti
e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in
esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della
esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua
situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi
dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile; e) gli atti, i pagamenti
e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi
dell'articolo 182-bis; f) i pagamenti dei
corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri
collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti
liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di
servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione
controllata e di concordato preventivo. Le disposizioni di questo articolo non si
applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di
credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali. |
Art. 67 (Atti a titolo
oneroso, pagamenti, garanzie)[100] 1. Sono revocati, salvo che l'altra parte
provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti
nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni
eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto
ciò che a lui è stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari
scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di
pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche
volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento
per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche
giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. 2. Sono altresì revocati, se il curatore
prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i
pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli
costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi,
contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento. 3. Non sono soggetti all'azione
revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi
effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; b) le rimesse effettuate su un conto
corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e
durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; c) le vendite a giusto prezzo d'immobili
ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale
dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado; d) gli atti, i pagamenti e le garanzie
concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un
piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione
debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione
finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo
2501-bis, quarto comma, del codice
civile; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie
posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata[101], nonché
dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis; f) i pagamenti dei corrispettivi per
prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche
non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed
esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi
strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione
controllata e di concordato preventivo. 4. Le disposizioni di questo articolo non
si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e
di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali. |
|
Art. 67-bis (Patrimoni
destinati ad uno specifico affare)[102] Gli atti che incidono su un patrimonio
destinato ad uno specifico affare previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del
codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della
società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza
dello stato d'insolvenza della società. |
Art. 68 (Pagamento di
cambiale scaduta) In deroga a quanto disposto dall'art. 67,
secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il
possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di
regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto
del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del
principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la
somma riscossa al curatore. |
Art. 68 (Pagamento di cambiale
scaduta) In deroga a quanto disposto dall'art. 67,
secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il
possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di
regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto
del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del
principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la
somma riscossa al curatore. |
Art. 69 (Atti compiuti
tra coniugi)[103] Gli atti previsti dall'art. 67, compiuti
tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava una impresa commerciale,
sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del
coniuge fallito. Se il marito esercitava un'impresa
commerciale al tempo della celebrazione del matrimonio o se ha iniziato
l'esercizio di un'impresa commerciale nell'anno successivo, l'ipoteca legale
per la dote della moglie non si estende ai beni pervenuti al marito durante
il matrimonio per titolo diverso da quello di successione o donazione. Nei casi suddetti la moglie non può
esercitare nel fallimento alcuna azione per i vantaggi derivanti a suo favore
dal contratto di matrimonio e i creditori non possono valersi dei vantaggi
derivanti dallo stesso contratto a favore del marito. |
Art. 69 (Atti compiuti
tra coniugi)[104] Gli atti previsti dall’articolo 67,
compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa
commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni
prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito
esercitava un’impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che
ignorava lo stato d’insolvenza del coniuge fallito. |
|
Art. 69-bis (Decadenza
dall’azione)[105] Le azioni revocatorie disciplinate nella
presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla
dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento
dell’atto. |
Art. 70 (Effetti della
revocazione) [106] La revocatoria dei pagamenti avvenuti
tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale
o dalle società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della
prestazione. Colui che, per effetto della revoca
prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è
ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti
estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una
somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue
pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato
d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è
aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al
passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito. |
Art. 70 (Effetti della
revocazione)[107] 1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti
tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale
o dalle società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della
prestazione. 2. Colui che, per effetto della revoca
prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è
ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito. 3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti
estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una
somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue
pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato
d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è
aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al
passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito. |
Art. 71 (Effetti della
revocazione) Colui che per effetto della revoca
prevista nelle disposizioni precedenti ha restituito quanto aveva ricevuto è
ammesso al passivo fallimento per il suo eventuale credito. |
Art. 71 (Effetti della
revocazione) (Abrogato) [108]. |
Sezione IV DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI |
Sezione IV DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI |
Art. 72 (Vendita non
ancora eseguita da entrambi i contraenti) Se un contratto di vendita è ancora
ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando il
compratore è dichiarato fallito, il venditore ha diritto a compiere la sua
prestazione, facendo valere nel passivo del fallimento il suo credito per il
prezzo. Se egli non intende valersi di tale
diritto, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore,
con la autorizzazione del giudice delegato, dichiari di subentrare in luogo
del fallito nel contratto, assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di
sciogliersi dal medesimo. Il venditore può mettere in mora il
curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore
ad otto giorni, decorso il quale il contratto s'intende sciolto. In caso di fallimento del venditore, se la
cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si
scioglie. Se la cosa venduta non è passata in proprietà del compratore, il
curatore ha la scelta fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto. In
caso di scioglimento del contratto il compratore ha diritto di far valere il
proprio credito nel passivo senza che gli sia dovuto risarcimento del danno. Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare
di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il
curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del
contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel
passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del
privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che
gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati
anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.[109] |
Art. 72 (Rapporti
pendenti)[110] 1. Se un contratto è ancora ineseguito o
non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una
di esse, è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto, fatte salve
le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando
il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di
subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi
obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. 2. Il contraente può mettere in mora il
curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore
a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. 3. La disposizione di cui al primo comma
del presente articolo si applica anche al contratto preliminare salvo quanto
previsto nell’articolo 72-bis. 4. In caso di scioglimento, il contraente
ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato
adempimento. 5. L’azione di risoluzione del contratto
promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i
suoi effetti nei confronti del curatore , fatta salva, nei casi previsti,
l’efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende
ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un
bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le
disposizioni di cui al Capo V della presente legge. 6. Sono inefficaci le clausole negoziali
che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento. 7. Qualora l'immobile sia stato oggetto di
preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore,
ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto,
l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza
che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui
all'articolo 2775-bis del codice
civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto
preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di
fallimento. |
Art. 72-bis (Contratti
relativi ad immobili da costruire)[111] In caso di situazione di crisi del
costruttore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2
agosto 2004, n. 210, il contratto si intende sciolto se, prima che il
curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia
escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al
costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la
fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato di
voler dare esecuzione al contratto. |
Art. 72-bis (Fallimento del
venditore e contratti relativi ad immobili da costruire)[112] 1. In caso di fallimento del venditore, se
la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non
si scioglie. 2. Qualora l'immobile sia stato oggetto di
preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, a
norma dell’articolo 72, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha
diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia
dovuto il risarcimento del danno. All’acquirente spetta il privilegio di cui
all'articolo 2775-bis del codice
civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto
preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di
fallimento . 3. In caso di situazione di crisi del
costruttore ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2
agosto 2004, n. 210, il contratto si intende sciolto se, prima che il
curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente
abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato
al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la
fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto. |
|
Art. 72-ter (Effetti sui
finanziamenti destinati ad uno specifico affare)[113] 1. Effetti sui finanziamenti destinati ad
uno specifico affare. Il fallimento della società determina lo scioglimento
del contratto di finanziamento di cui all’articolo 2447-bis, primo comma, lettera b) del codice civile quando impedisce
la realizzazione o la continuazione dell’operazione. 2. In caso contrario, il curatore, sentito
il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel
contratto in luogo della società assumendone gli oneri relativi. 3. Ove il curatore non subentri nel
contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il
comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l’operazione, in proprio
o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i
proventi dell’affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in via
chirografaria per l’eventuale credito residuo. 4. Nelle ipotesi previste nel secondo e
terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma,
del codice civile. 5. Qualora, nel caso di cui al primo
comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo
comma, si applica l’articolo 2447-decies,
sesto comma, del codice civile. |
|
Art. 72-quater (Locazione
finanziaria)[114] 1. Al contratto di locazione finanziaria
si applica, in caso di fallimento dell’utilizzatore, l’art. 72. Se è disposto
l’esercizio provvisorio dell’impresa il contratto continua ad avere
esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal
contratto. 2. In caso di scioglimento del contratto,
il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare
alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla
vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo
in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l’articolo 67, terzo
comma, lettera a). 3. Il concedente ha diritto ad insinuarsi
nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del
fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. 4. In caso di fallimento delle società
autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto, incluso quello a
carattere traslativo, prosegue; l’utilizzatore conserva la facoltà di
acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo
pagamento dei canoni e del prezzo pattuito. |
Art. 73 (Vendita a
termine o a rate) In caso di fallimento del compratore, se
il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare
nel contratto con l'autorizzazione del giudice delegato; ma il venditore può
chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con
lo sconto dell'interesse legale. Nella vendita a rate con riserva della
proprietà il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del
contratto. |
Art. 73 (Vendita a
termine o a rate) 1. In caso di fallimento del compratore,
se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può
subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori[115] il venditore
può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo
con lo sconto dell'interesse legale. 2. Nella vendita a rate con riserva della
proprietà il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del
contratto. |
Art. 74 (Contratto di
somministrazione) Nelle vendite a consegne ripartite e nel
contratto di somministrazione si applicano le disposizioni dei commi secondo,
terzo e quarto dell'art. 72. Tuttavia il curatore che subentra deve pagare
integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute. |
Art. 74 (Contratto di
somministrazione) 1. Nelle vendite a consegne ripartite e
nel contratto di somministrazione si applicano le disposizioni dell'art. 72 primo e secondo comma[116]. 2. Se il curatore subentra, deve pagare
integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già
erogati.[117] |
Art. 75 (Restituzione di
cose non pagate) Se la cosa mobile oggetto della vendita è
già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di
questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, nè
altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il
possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti,
semprechè egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel
passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare
la cosa pagandone il prezzo integrale. |
Art. 75 (Restituzione di
cose non pagate) Se la cosa mobile oggetto della vendita è
già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di
questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né
altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il
possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti,
semprechè egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel
passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare
la cosa pagandone il prezzo integrale. |
Art. 76 (Contratto di
borsa a termine) Il contratto di borsa a termine, se il
termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, è
risolto alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il
prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di
dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in
credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario. |
Art. 76 (Contratto di
borsa a termine) Il contratto di borsa a termine, se il
termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie[118] alla data della
dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il
valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è
versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al
passivo del fallimento nel caso contrario. |
Art. 77 (Associazione in
partecipazione) La associazione in partecipazione si
scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far
valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non
è assorbita dalle perdite a suo carico. Egli è tenuto al versamento della parte
ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista
dall'art. 150. |
Art. 77 (Associazione in
partecipazione) 1. La associazione in partecipazione si
scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far
valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non
è assorbita dalle perdite a suo carico. 2. L’associato[119] è tenuto al
versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo
carico. 3. Nei suoi confronti è applicata la
procedura prevista dall'art. 150. |
Art. 78 (Conto corrente,
mandato, commissione) I contratti di conto corrente, di mandato
e di commissione si sciolgono per il fallimento di una delle parti. |
Art. 78 (Conto corrente,
mandato, commissione)[120] 1. I contratti di conto corrente, anche
bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle
parti. 2. Il contratto di mandato si scioglie per
il fallimento del mandatario. 3. Se il curatore del fallimento del
mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma
dell’articolo 111 n. 1 per l’attività compiuta dopo il fallimento. |
Art. 79 (Possesso del
fallito a titolo precario) Se le cose delle quali il fallito deve la
restituzione non si trovano più in suo possesso il giorno della dichiarazione
di fallimento e il curatore non può riprenderle, l'avente diritto può far
valere nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della
dichiarazione del fallimento. Se il possesso della cosa è cessato dopo
l'apposizione dei sigilli l'avente diritto può chiedere l'integrale pagamento
del valore della cosa. Sono salve le disposizioni dell'art. 1706
del codice civile. |
Art. 79 (Possesso del
fallito a titolo precario) 1. Se le cose delle quali il fallito deve
la restituzione non si trovano più in suo possesso dal giorno della dichiarazione di fallimento[121] e il curatore
non può riprenderle, l'avente diritto può far valere nel passivo il credito
per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento. 2. Se il possesso della cosa è cessato
dopo l'apposizione dei sigilli l'avente diritto può chiedere l'integrale
pagamento del valore della cosa e il
credito è regolato a norma dell’art. 111, n. 1[122]. 3. Sono salve le disposizioni dell'art. 1706
del codice civile. |
Art. 80 (Contratto di
locazione di immobili) Il fallimento del locatore, salvo patto
contrario, non scioglie il contratto di locazione d'immobili, ma il curatore
subentra nel contratto. In caso di fallimento del conduttore, il
curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al
locatore un giusto compenso, che nel dissenso fra le parti è determinato dal
giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per il compenso è
privilegiato a norma dell'art. 2764 del codice civile. |
Art. 80 (Contratto di
locazione di immobili)[123] 1. Il fallimento del locatore non scioglie
il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto. 2. In caso di fallimento del conduttore,
il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al
locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le
parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il
credito per l’indennizzo è regolato dall’articolo 111, n. 1 e dall'articolo
2764 del codice civile. |
|
Art. 80-bis (Contratto di
affitto d’azienda)[124] Il fallimento non è causa di scioglimento
del contratto di affitto d’azienda, ma entrambe le parti possono recedere
entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo,
che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti
gli interessati. L’indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall’articolo
111, n. 1. |
Art. 81 (Contratto di
appalto) Il contratto di appalto si scioglie per il
fallimento di una delle parti, a meno che il curatore, sentito il comitato
dei creditori, se è stato nominato, e con l'autorizzazione del giudice delegato,
non dichiari di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra
parte nel termine di giorni venti dalla dichiarazione di fallimento ed
offrendo idonee garanzie. La prosecuzione del rapporto non è
consentita nel caso di fallimento dell'appaltatore, quando la considerazione
della sua persona è stato un motivo determinante del contratto. Sono salve le norme relative al contratto
di appalto per le opere pubbliche. |
Art. 81 (Contratto di
appalto)[125] 1. Il contratto di appalto si scioglie per
il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del
comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone
comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla
dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie. 2. Nel caso di fallimento dell’appaltatore, il rapporto contrattuale
si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del
contratto, salvo che il committente
non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. 3. Sono salve le norme relative al
contratto di appalto per le opere pubbliche. |
Art. 82 (Contratto di
assicurazione) Il fallimento dell'assicurato non scioglie
il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva
l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento
del rischio. Se il contratto continua, il credito
dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto
integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione
di fallimento. |
Art. 82 (Contratto di
assicurazione) 1. Il fallimento dell'assicurato non
scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario,
e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un
aggravamento del rischio. 2. Se il contratto continua, il credito
dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto
integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione
di fallimento. |
Art. 83 (Contratto di
edizione) Gli effetti del fallimento dell'editore sul
contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale. |
Art. 83 (Contratto di
edizione) Gli effetti del fallimento dell'editore sul
contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale. |
|
Art. 83-bis (Clausola
arbitrale)[126] Se il contratto in cui è contenuta una
clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente
sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito. |
Capo IV DELLA CUSTODIA E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE
ATTIVITA' FALLIMENTARI |
Capo IV DELLA CUSTODIA E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE
ATTIVITA' FALLIMENTARI |
Art. 84 (Apposizione dei
sigilli) Dichiarato il fallimento, il giudice
delegato o per sua delegazione, in caso d'impedimento, il giudice di pace,
procede immediatamente, secondo le norme stabilite dal codice di procedura
civile, all'apposizione dei sigilli, sui beni che si trovano nella sede
principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore. All'apposizione dei
sigilli nella sede principale dell'impresa deve assistere, salvo legittimo
impedimento, il curatore.[127] Per i beni che si trovano in altre
località il giudice delegato richiede, per mezzo del cancelliere, i giudici
di pace competenti di procedere all'apposizione dei sigilli. Il verbale
redatto dal giudice di pace è trasmesso
immediatamente al giudice delegato.[128] Il giudice che procede all'apposizione dei
sigilli può emettere i provvedimenti provvisori e conservativi che ritiene
necessari, compreso quello della vendita delle cose deteriorabili. |
Art. 84 (Dei sigilli)[129] 1. Dichiarato il fallimento, il curatore
procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile ovvero
avvalendosi dell’assistenza di un notaio, all’apposizione dei sigilli sui
beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del
debitore. 2. Il curatore può richiedere l’assistenza
della forza pubblica. 3. Se i beni o le cose si trovano in più
luoghi e non è agevole l’immediato completamento delle operazioni,
l’apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori
designati dal giudice delegato. 4. Per i beni e le cose sulle quali non è
possibile apporre i sigilli si procede a norma dell’articolo 758 del codice
di procedura civile. |
Art. 85 (Apposizione dei
sigilli da parte del giudice di pace)[130] Anche prima di ricevere la richiesta prevista dal
secondo comma dell'articolo precedente, il giudice di pace, che abbia certa
notizia della dichiarazione di fallimento, può procedere all'apposizione dei
sigilli nei luoghi compresi nella sua giurisdizione.[131] |
Art. 85 (Apposizione
dei sigilli da parte del giudice di pace) (Abrogato)[132] |
Art. 86 (Cose non
soggette all'apposizione dei sigilli) Non sono poste sotto sigillo, oltre le
cose che ne sono escluse dal codice di procedura civile: 1) le cose che servono
all'esercizio dell'impresa, se questo, a giudizio del giudice, non può essere
immediatamente interrotto; 2) le scritture
contabili; 3) le cambiali e gli
altri titoli scaduti o di imminente scadenza, che devono essere consegnati al
curatore per la riscossione; 4) il danaro contante, da
consegnarsi ugualmente al curatore, il quale provvede a depositarlo a norma
dell'art. 34. Di tutti questi oggetti si fa la
descrizione nel processo verbale. Le scritture contabili, dopo essere state vidimate
dal giudice che procede, devono essere depositate nella cancelleria del
tribunale. Tuttavia il giudice delegato può autorizzare il curatore a
trattenerle temporaneamente con l'obbligo di esibirle ad ogni legittima
richiesta. |
Art. 86 (Consegna del
denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione)[133] 1. Devono essere consegnate al curatore: a)
il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell’articolo
34; b)
le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti; c)
le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o
acquisita se non ancora depositate in cancelleria. 2. Il giudice delegato può autorizzarne il
deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve
esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia
diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la
documentazione richiesta, l’interessato può proporre ricorso al giudice
delegato che provvede con decreto motivato. 3. Può essere richiesto il rilascio di copia, previa
autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.. |
Art. 87 (Rimozione dei
sigilli e inventario) Il curatore deve chiedere nel più breve
termine possibile al giudice l'autorizzazione a rimuovere i sigilli ed a fare
l'inventario. A tali operazioni egli procede, secondo le norme stabilite dal
codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei
creditori, se esiste, con l'assistenza del cancelliere del tribunale o della
pretura, che ne redige processo verbale. Possono intervenire i creditori. Il giudice delegato può prescrivere
speciali norme e cautele per l'inventario e, quando occorre, nomina uno
stimatore. Prima di chiudere l'inventario il curatore
invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare
se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario,
avvertendoli delle pene stabilite dall'art. 220 in caso di falsa o omessa
dichiarazione. L'inventario è redatto in doppio originale
e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere
depositato nella cancelleria del tribunale. |
Art. 87 (Inventario)[134] 1. Il curatore, rimossi i sigilli, redige
l’inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal
codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei
creditori, se nominato, formando, con l’assistenza del cancelliere o di un
notaio, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i
creditori. 2. Il curatore, quando occorre, nomina uno
stimatore. 3. Prima di chiudere l'inventario il
curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a
dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario,
avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa
dichiarazione. 4. L'inventario è redatto in doppio originale e
sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere
depositato nella cancelleria del tribunale. |
|
Art. 87-bis (Inventario su
altri beni)[135] 1. In deroga a quanto previsto dagli
articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o
personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del
giudice delegato su istanza della parte interessata e con il consenso del
curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato. 2. I beni di cui al primo comma possono
non essere inclusi nell’inventario. 3. Sono inventariati i beni di proprietà
del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel
godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni
non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell’articolo 88 |
Art. 88 (Presa in
consegna dei beni del fallito da parte del curatore) Il curatore prende in consegna i beni di
mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i
documenti del fallito. Se il fallito possiede immobili o altri
beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto
della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia
annotato nei pubblici registri. |
Art. 88 (Presa in
consegna dei beni del fallito da parte del curatore) 1. Il curatore prende in consegna i beni
di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i
documenti del fallito. 2. Se il fallito possiede immobili o altri
beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto
della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia
annotato nei pubblici registri. |
Art. 89 (Elenchi dei
creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio) Il curatore, con la scorta delle scritture
contabili del fallito e delle altre notizie che può raccogliere, deve
compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e
diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti
reali mobiliari su cose in possesso del fallito, con l'indicazione dei titoli
relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. Il curatore deve inoltre redigere il
bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel
termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali
aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art.
14. |
Art. 89 (Elenchi dei
creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio) 1. Il curatore, in base alle scritture
contabili del fallito e delle altre notizie che può raccogliere, deve
compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e
diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti
reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella
disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi
sono depositati in cancelleria[136]. 2. Il curatore deve inoltre redigere il
bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel
termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali
aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art.
14. |
Art. 90 (Esercizio
provvisorio) Dopo la dichiarazione di fallimento il
tribunale può disporre la continuazione temporanea dell'esercizio
dell'impresa del fallito, quando dall'interruzione improvvisa può derivare un
danno grave e irreparabile. Dopo il decreto previsto dall'art. 97, il
comitato dei creditori deve pronunciarsi sull'opportunità di continuare o di
riprendere in tutto o in parte l'esercizio della impresa del fallito,
indicandone le condizioni. La continuazione o la ripresa può esser disposta
dal tribunale solo se il comitato dei creditori si è pronunciato
favorevolmente. Se è disposto l'esercizio provvisorio a
norma del comma precedente, il comitato dei creditori è convocato dal giudice
delegato almeno ogni due mesi per essere informato dal curatore
sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sulla opportunità di
continuare l'esercizio. Il tribunale può ordinare la cessazione
dell'esercizio provvisorio se il comitato dei creditori ne fa richiesta,
ovvero se in qualsiasi momento ne ravvisa l'opportunità. Il tribunale provvede in ogni caso con
decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentito il curatore. |
Art. 90 (Fascicolo della
procedura)[137] 1. Immediatamente dopo la pubblicazione
della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in
modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti
tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento,
opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di
riservatezza, debbono essere custoditi separatamente. 2. Il comitato dei creditori e ciascun suo
componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento
contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della
relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione
del giudice delegato, spetta anche al fallito. 3. Gli altri creditori ed i terzi hanno
diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti
per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa
autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore. |
Art. 91 (Anticipazioni
delle spese dall'erario) (Abrogato)[138] |
Art. 91 (Anticipazioni
delle spese dall'erario) (Abrogato)[139] |
Capo V DELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI REALI MOBILIARI DEI TERZI |
Capo V DELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI REALI MOBILIARI DEI TERZI |
Art. 92 (Avviso ai creditori per la verifica) Il curatore comunica, mediante
raccomandata, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi
indicati nell'articolo 89 il termine entro il quale devono far pervenire in
cancelleria le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza
dichiarativa di fallimento, che riguardano la formazione dello stato passivo. Per i creditori e per gli altri
interessati non residenti nel Regno l'avviso è rimesso a chi li rappresenta.
Se manca un loro rappresentante nel Regno, il giudice può prorogare il
termine e della proroga è data notizia a tutti gli altri creditori e interessati. |
Art. 92 (Avviso ai
creditori ed agli altri interessati)[140] 1. Il curatore, esaminate le scritture dell’imprenditore ed altre
fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di
diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in
possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede dell’impresa o la
residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica: 1) che possono partecipare al concorso
depositando nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi dell’articolo
seguente; 2) la data fissata per l’esame dello stato
passivo e quella entro cui vanno presentate le domande; 3) ogni utile informazione per agevolare
la presentazione della domanda. 2. Se il creditore ha sede o risiede
all’estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in
Italia, se esistente |
Art. 93 (Domanda di
ammissione al passivo) La domanda di ammissione al passivo deve
contenere il cognome e il nome del creditore, l'indicazione della somma, del
titolo da cui il credito deriva, delle ragioni di prelazione e dei documenti
giustificativi. Se il creditore non è domiciliato nel
comune in cui ha sede il tribunale, la domanda deve inoltre contenere l'elezione
del domicilio nel comune stesso; altrimenti tutte le notificazioni posteriori
si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale. I documenti non presentati con la domanda
devono essere depositati prima dell'adunanza di verifica. Il giudice ad istanza della parte può
disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine
presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di
ammissione al passivo. |
Art. 93 (Domanda di
ammissione al passivo)[141] 1. La domanda di ammissione al passivo di
un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si
propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno
trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. 2. Il ricorso può essere sottoscritto
anche personalmente dalla parte e può essere spedito, anche in forma
telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire la
prova della ricezione. 3. Il ricorso contiene: 1) l’indicazione della procedura cui si
intende partecipare e le generalità del creditore; 2) la determinazione della somma che si
intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede
la restituzione o la rivendicazione; 3) la succinta esposizione dei fatti e
degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; 4) l’eventuale indicazione di un titolo di
prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, nonché la
descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha
carattere speciale; 5) l’indicazione del numero di telefax,
l’indirizzo di posta elettronica o l’elezione di domicilio in un comune nel
circondario ove ha sede il tribunale, ai fini della successive comunicazioni.
È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di
comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere
dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle
predette modalità. 4. Il ricorso è inammissibile se è omesso
o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 o 3 del
precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al
n. 4, il credito è considerato chirografario. 5. Se è omessa l’indicazione di cui al n.
5, tutte le comunicazioni successive a quella con la quale il curatore dà
notizia della esecutività dello stato passivo, si effettuano presso la
cancelleria. 6. Al ricorso sono allegati i documenti
dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che
chiede la restituzione o rivendica il bene. 7.
I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati, a pena di
decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l’esame
dello stato passivo. 8. Con la domanda di restituzione o
rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei
beni oggetto della domanda. 9. Il ricorso può essere presentato dal
rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell’articolo 2418, secondo
comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori. 10. Il giudice ad istanza della parte può
disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine
presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di
ammissione al passivo. |
Art. 94 (Effetto della
domanda) La domanda di ammissione al passivo produce gli
effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza dei termini per
gli atti che non possono compiersi durante il fallimento. |
Art. 94 (Effetti della
domanda)[142] La domanda di cui all’articolo 93 produce
gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento. |
Art. 95 (Formazione dello
stato passivo) Il cancelliere forma un elenco cronologico
delle domande di ammissione al passivo e lo rimette al giudice delegato.
Questi con l'assistenza del curatore, sentito il fallito ed assunte le
opportune informazioni, esamina le domande e predispone in base ad esse lo
stato passivo del fallimento. Il giudice indica distintamente i crediti che
ritiene di ammettere, specificando se sono muniti di privilegio, pegno o
ipoteca, e i crediti che ritiene di non ammettere in tutto o in parte,
esponendo sommariamente i motivi dell'esclusione totale o parziale di essi o
delle relative garanzie. I crediti indicati nell'ultimo comma
dell'art. 55 e quelli per i quali non sono stati ancora presentati i
documenti giustificativi sono compresi con riserva fra i crediti ammessi. Se il credito risulta da sentenza non
passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere
il credito. Lo stato passivo predisposto dal giudice
deve essere depositato in cancelleria almeno tre giorni prima di quello
fissato dall'art. 16, n. 5. I creditori possono prenderne visione. |
Art. 95 (Progetto di
stato passivo e udienza di discussione)[143] 1. Il curatore esamina le domande di cui
all’articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di
diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito,
rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può
eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto
valere, nonché l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la
prelazione, anche se è prescritta la relativa azione. 2. Il curatore deposita il progetto di
stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello
stato passivo, dandone comunicazione ai creditori, ai titolari di diritti sui beni ed al fallito; avvertendoli che possono esaminare il
progetto e presentare osservazioni scritte sino a cinque giorni prima della udienza. 3. All’udienza fissata per l’esame dello
stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su
ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo
alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle
formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti
di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di
speditezza del procedimento. 4. Il fallito può chiedere di essere
sentito. 5. Delle operazioni si redige processo
verbale. |
Art. 96 (Verificazione
dello stato passivo) Nell'adunanza prevista dall'art. 16, n. 5,
è esaminato, alla presenza del curatore e con l'intervento del fallito, lo
stato passivo predisposto dal giudice. Sono inoltre esaminate le domande di
ammissione al passivo pervenute successivamente o presentate nell'adunanza
stessa. Il giudice, tenuto conto delle
contestazioni e delle osservazioni degli interessati, nonché dei nuovi
documenti esibiti, apporta allo stato passivo le modificazioni e le
integrazioni che ritiene necessarie. Se le operazioni non possono esaurirsi in
una sola adunanza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto
giorni, senza che occorra altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti. Il giudice ha in ogni caso facoltà di
riservarsi la definitiva formazione dello stato passivo fino a quindici
giorni dopo che l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni. |
Art. 96 (Formazione ed
esecutività dello stato passivo)[144] 1. Il giudice delegato, con decreto,
accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la
domanda proposta ai sensi dell’articolo 93. Il decreto è succintamente
motivato se sussiste contestazione da parte del curatore sulla domanda
proposta. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude
la successiva riproposizione. 2. Con il provvedimento di accoglimento
della domanda, il giudice delegato indica anche il grado dell’eventuale
diritto di prelazione. 3. Oltre che nei casi stabiliti dalla
legge, sono ammessi al passivo con riserva: 1) i crediti condizionati e quelli
indicati nell’ultimo comma dell’articolo 55; 2) i crediti per i quali la mancata
produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che
la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice; 3) i crediti accertati con sentenza del
giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima
della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il
giudizio di impugnazione. 4. Se le operazioni non possono esaurirsi
in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto
giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti. 5. Terminato l’esame di tutte le domande,
il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto
depositato in cancelleria. 6. Il decreto che rende esecutivo lo stato
passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui
all’articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso. |
Art. 97 (Esecutività
dello stato passivo) Lo stato passivo del fallimento è
sottoscritto dal giudice e dal cancelliere e si chiude con decreto del
giudice che lo dichiara esecutivo a decorrere dalla data in cui l'adunanza
dei creditori ha esaurito le sue operazioni o da quella successiva prevista nel
quarto comma dell'articolo precedente. Lo stato passivo col decreto del giudice è
depositato in cancelleria, ove i creditori possono prenderne visione. Se vi sono domande di ammissione al passivo, che non
sono state accolte in tutto o in parte o che sono state accolte con riserva,
il curatore ne dà immediatamente notizia ai creditori esclusi o ammessi con
riserva mediante raccomandata con avviso di ricevimento. |
Art. 97 (Comunicazione
dell’esito del procedimento di accertamento del passivo)[145] 1. Il curatore, immediatamente dopo la
dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunica a ciascun
creditore l’esito della domanda e l’avvenuto deposito in cancelleria dello
stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno
presentato domanda ai sensi dell’articolo 93, informando il creditore del
diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della
domanda. 2. La comunicazione è data a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite telefax o posta
elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di
comunicazione. |
Art. 98 (Opposizione dei
creditori esclusi o ammessi con riserva) I creditori esclusi o ammessi con riserva
possono fare opposizione, entro 15 giorni dal deposito dello stato passivo in
cancelleria presentando ricorso al giudice delegato [146] . Il giudice fissa con decreto l'udienza in
cui tutti i creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti a lui,
nonché il termine per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto [147] . Almeno cinque giorni prima dell'udienza i
creditori devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce,
l'opposizione si reputa abbandonata Possono intervenire in causa gli altri
creditori. |
Art. 98 (Impugnazioni)[148] 1. Contro il decreto che rende esecutivo
lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti
ammessi o revocazione. 2. Con l’opposizione il creditore o il
titolare di diritti su beni mobili o immobili
contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia
stata respinta; l’opposizione è proposta nei confronti del curatore. 3. Con l’impugnazione il curatore, il
creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o
di altro concorrente sia stata accolta; l’impugnazione è rivolta nei
confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al
procedimento partecipa anche il curatore. 4. Con la revocazione il curatore, il
creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i
termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono
chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati
se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore
essenziale di fatto o dalla mancata
conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente
per causa non imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore
concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del
curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento
partecipa il curatore. 5. Gli errori materiali contenuti nello
stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del
creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata. |
Art. 99 (Istruzione
dell'opposizione e sentenza relativa) 1. Il giudice delegato provvede
all'istruzione delle varie cause di opposizione e quindi fissa l'udienza per
la discussione davanti al collegio a norma dell'art. 189 del codice di
procedura civile. 2. Quando alcune opposizioni sono mature
per la decisione e altre richiedono lunga istruzione, il giudice pronuncia
ordinanza con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature
per la decisione. 3. Il tribunale pronuncia su tutte le
opposizioni, che gli sono rimesse, con unica sentenza. Nella ipotesi prevista
dall'articolo 279, primo comma, del codice di procedura civile, il tribunale
può ammettere provvisoriamente al passivo tutto o in parte il credito
contestato. 4. La sentenza deve essere affissa alla
porta esterna del tribunale entro otto giorno dalla sua pubblicazione, ed è
provvisoriamente esecutiva. Il cancelliere dà immediato avviso dell'avvenuta
pubblicazione ai procuratori delle parti, a norma dell'art. 136 del codice di
procedura civile. 5. Il termine per appellare è di giorni
quindici dall'affissione della sentenza. Si osservano per il giudizio di
appello le disposizioni dei commi precedenti in quanto applicabili. Il
termine per il ricorso in cassazione decorre dal giorno dell'affissione della
sentenza ed è ridotto della metà [149] . 6. (Abrogato) [150] . |
Art. 99 (Procedimento)[151] 1. Le impugnazioni di cui all’articolo
precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del
tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 97
ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento. 2. Il ricorso deve contenere: 1) l'indicazione del tribunale, del
giudice delegato e del fallimento; 2) le generalità dell’impugnante e
l’elezione del domicilio in un comune sito nel circondario del tribunale che
ha dichiarato il fallimento; 3) l’esposizione dei fatti e degli
elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni; 4) l’indicazione specifica, a pena di
decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei
documenti prodotti. 3. Il tribunale fissa l’udienza in camera
di consiglio, assegnando al ricorrente un termine per la notifica del ricorso
e del decreto di fissazione dell’udienza alla parte nei confronti della quale
la domanda è proposta, al curatore ed al fallito. Tra la notifica e l’udienza
devono intercorrere almeno trenta giorni liberi. 4. Il giudice delegato non può far parte
del collegio. 5. La parte nei confronti della quale la
domanda è proposta deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza
fissata, depositando memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché
l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. 6. Nel medesimo termine e con le medesime
forme devono costituirsi i creditori che intendono intervenire nel giudizio. 7. Nel corso dell’udienza, il tribunale
assume, in contraddittorio tra le parti, i mezzi di prova ammessi, anche
delegando uno dei suoi componenti. 8. Il tribunale, se necessario, può assumere informazioni anche d'ufficio e
può autorizzare la produzione di ulteriori documenti. 9. Il fallito può chiedere di essere
sentito. 10. Il tribunale ammette con decreto in
tutto o in parte, anche in via provvisoria, le domande non contestate dal
curatore o dai creditori intervenuti. Qualora il tribunale non abbia
pronunciato in via definitiva, provvede con decreto motivato non reclamabile
entro venti giorni dall’udienza. 11. Il decreto è comunicato dalla
cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre
ricorso per cassazione. |
Art. 100 (Impugnazione dei
crediti ammessi) Entro quindici giorni dal deposito dello
stato passivo in cancelleria ciascun creditore può impugnare i crediti
ammessi, con ricorso al giudice delegato [152] . Il giudice fissa con decreto l'udienza in
cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine
perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai
creditori i cui crediti vengono impugnati. Le parti si costituiscono a norma
dell'art. 98, terzo comma [153] . Se all'udienza le parti non raggiungono
l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che il caso di
ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati. Per l'istruzione e la decisione delle
impugnazioni si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il
giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni. |
Art. 100 (Impugnazione dei
crediti ammessi) (Abrogato)[154] |
Art. 101 (Dichiarazioni
tardive di crediti) Anche dopo il decreto previsto nell'art.
97, fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo
fallimentare, i creditori possono chiedere con ricorso al giudice delegato
l'ammissione al passivo. Il giudice fissa con decreto l'udienza in
cui il richiedente e il curatore devono comparire davanti a lui nonché il
termine perentorio per la notificazione al curatore del ricorso e del
decreto. Le parti si sostituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma. Possono
intervenire gli altri creditori. Se all'udienza il curatore non contesta
l'ammissione del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato, il credito è
ammesso con decreto; altrimenti il giudice provvede all'istruzione della
causa a norma degli artt. 175 e seguenti del codice di procedura civile. Il creditore sopporta le spese conseguenti al
ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non
imputabile. |
Art. 101 (Dichiarazioni
tardive di crediti)[155] 1. Le domande di ammissione al passivo di
un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili,
depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima
dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici
mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono
considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il
tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare
quest’ultimo termine fino a diciotto mesi. 2. Il procedimento di accertamento delle
domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all’articolo 95. Il
curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data
dell’udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99. 3. Il creditore ha diritto di concorrere
sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell’articolo 112.
Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è
dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di
liquidazione del bene sino all’accertamento del diritto. 4. Decorso il termine di cui al primo
comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni
dell’attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l’istante
prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. |
Art. 102 (Istanza di
revocazione contro crediti ammessi) Se prima che sia chiuso il fallimento si
scopre che l'ammissione di un credito o d'una garanzia è stata determinata da
falsità, dolo o errore essenziale di fatto, o si rinvengono documenti
decisivi prima ignorati, il curatore o qualunque creditore può proporre
domanda di revocazione del decreto del giudice delegato o della sentenza del
tribunale, relativamente al credito o alla garanzia oggetto dell'impugnativa. L'istanza si propone con ricorso al
giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza per la comparizione
davanti a sé delle parti, nonché il termine perentorio per la notificazione
del ricorso e del decreto alle parti e al curatore. Quindi provvede
all'istruzione della causa. Il curatore può intervenire in giudizio. Finché la controversia non sia
definitivamente decisa, il giudice può disporre che siano accantonate in caso
di ripartizione le quote spettanti ai creditori i cui crediti sono stati
impugnati. Se il fallimento si chiude senza che la
contestazione sia stata decisa, il giudizio continua dinanzi allo stesso
tribunale. |
Art. 102 (Previsione di
insufficiente realizzo)[156] 1. Il tribunale, con decreto motivato da
adottarsi prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo, su istanza del
curatore depositata almeno dieci giorni prima dell’udienza stessa, corredata
da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e sentiti il comitato
dei creditori ed il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di
accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che
non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che
abbiano chiesto l’ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti
prededucibili e delle spese di procedura. 2. Il tribunale dispone in conformità a
quanto previsto nel primo comma anche se la condizione di insufficiente
realizzo emerge nel corso delle
eventuali udienze successive a quella fissata ai sensi dell’articolo 16. 3. Il curatore comunica il decreto di cui
al primo comma ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al
passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi,
possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in
camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei
creditori ed il fallito. |
Art. 103 (Domande di
rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili) Le disposizioni degli artt. da 93 a 102 si
applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di
cose mobili possedute dal fallito. In base all'elenco di tutte le domande il
giudice forma uno stato delle domande accolte o respinte ai sensi degli artt.
95,96 e97. Se le domande sono proposte tardivamente a
norma dell'art. 101, il giudice delegato può sospendere la vendita delle cose
rivendicate, chieste in restituzione o separate, con cauzione o senza. In ogni caso il giudice, prima di
provvedere sulle domande, deve, in quanto possibile, sentire il fallito. Le domande di rivendicazione, restituzione
e separazione sul prezzo non pregiudicano le ripartizioni anteriori, e
possono essere fatte valere sulle somme ancora da distribuire. |
Art. 103 (Procedimento
relativi a domande di rivendica e restituzione)[157] Ai procedimenti che hanno ad oggetto
domande di restituzione o rivendicazione, si applica il regime probatorio
previsto nell’articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è
stato acquisito all’attivo della procedura, il titolare del diritto, anche
nel corso dell’udienza di cui all’articolo 95, può modificare l’originaria
domanda e chiedere l’ammissione al passivo del controvalore del bene alla data
di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo
averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore
del bene sia corrisposto in prededuzione. |
Capo VI DELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO |
Capo VI DELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO |
Sezione I DISPOSIZIONI GENERALI |
Sezione I DELL’ESERCIZIO
PROVVISORIO E DELLA LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO[158] |
Art. 104 (Inizio della
liquidazione) Il curatore deve procedere, sotto la
direzione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, se questo
è stato nominato, alla vendita dei beni dopo il decreto previsto dall'art.
97, salve le esigenze dell'esercizio provvisorio della impresa, quando questo
sia stato autorizzato. Il curatore può essere autorizzato con decreto
motivato dal giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, a procedere
alle vendite anche prima del termine indicato nel primo comma. |
Art. 104 (Esercizio
provvisorio dell’impresa del fallito)[159] 1. Con la sentenza dichiarativa del
fallimento, il tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa,
anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, se dalla interruzione può
derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.
Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere
favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la
continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a
specifici rami dell’azienda, fissandone la durata. 2. Durante il periodo di esercizio
provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni
tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per
pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio. 3. Se il comitato dei creditori non
ravvisa l’opportunità di continuare l’esercizio provvisorio, il giudice
delegato ne ordina la cessazione 4. Ogni semestre, o comunque alla
conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare
un rendiconto dell'attività mediante deposito in cancelleria. 5. In ogni caso il curatore informa senza
indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze
sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio
provvisorio. 6. Il tribunale può ordinare la cessazione
dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi
l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo
sentiti il curatore ed il comitato dei creditori. 7. Durante l'esercizio provvisorio i
contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne
l’esecuzione o scioglierli. 8. I crediti sorti nel corso
dell’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi
dell’articolo 111, primo comma, n. 1). 9. Al momento della cessazione dell'esercizio
provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla Sezione IV del Capo
III del Titolo II. |
|
Art. 104-bis (Affitto
d’azienda o di rami d’azienda)[160] 1. Anche prima della presentazione del
programma di liquidazione di cui all’articolo 104-ter, su proposta del
curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei
creditori, autorizza l’affitto dell’azienda del fallito a terzi anche
limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua
vendita dell’azienda o di parti della stessa. 2. La scelta dell’affittuario è effettuata
dal curatore a norma dell’art. 107, sulla base di stima, assicurando, con
adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli
interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che
dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della
attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto
riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali. 3. Il contratto di affitto stipulato dal
curatore nelle forme previste dall’art. 2556, c.c., deve prevedere il diritto
del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di
idonee garanzie per le tutte le obbligazioni dell’affittuario derivanti dal
contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che
può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la
corresponsione all’affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai
sensi dell’articolo 111 n. 1. 4. La durata dell’affitto deve essere
compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni. 5. Il diritto di prelazione a favore
dell’affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa
autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato
dei creditori. In tal caso, esaurito il procedimento di determinazione del
prezzo di vendita dell’azienda, o del singolo ramo, il curatore, entro dieci
giorni, lo comunica all’affittuario, il quale può esercitare il diritto di
prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. 6. La retrocessione al fallimento di
aziende, o rami di aziende, non comporta
la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla
retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del
codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si
applicano le disposizioni di cui alla Sezione IV del Capo III del Titolo II. |
|
Art. 104-ter (Programma di
liquidazione)[161] 1. Entro sessanta giorni dalla redazione
dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da
sottoporre, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori,
all’approvazione del giudice delegato. 2. Il programma deve indicare le modalità
e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando: a) l’opportunità di disporre l'esercizio
provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell’art.
104, ovvero l’opportunità di autorizzare l'affitto dell’azienda, o di rami, a
terzi ai sensi dell'articolo 104-bis; b) la sussistenza di proposte di
concordato ed il loro contenuto; c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o
revocatorie da esercitare; d) le possibilità di cessione unitaria
dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili
in blocco; e) le condizioni della vendita dei singoli
cespiti. 3. Il curatore può essere autorizzato dal
giudice delegato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della
procedura di liquidazione dell’attivo. 4. Il comitato dei creditori può proporre
al curatore modifiche al programma presentato. 5. L’approvazione del programma di
liquidazione tiene luogo delle singole autorizzazioni eventualmente
necessarie ai sensi della presente legge per l’adozione di atti o
l’effettuazione di operazioni inclusi nel programma. 6. Per sopravvenute esigenze, il curatore
può presentare, con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo, un
supplemento del piano di liquidazione. 7. Prima della approvazione del programma,
il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione
del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo
quando dal ritardo può derivare pregiudizio all’interesse dei creditori. 8. Il curatore, previa autorizzazione del
comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare
uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non
conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i
quali, in deroga a quanto previsto nell’art. 51, possono iniziare azioni
esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. |
Art. 105 (Norme
applicabili) Alle vendite di beni mobili od immobili
del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile
relative al processo di esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni
delle sezioni seguenti. |
Art. 105 (Vendita
dell’azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco)[162] 1. La liquidazione dei singoli beni ai
sensi degli articoli seguenti del presente Capo è disposta quando risulta prevedibile che la
vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti
giuridici individuabili in blocco non
consenta una maggiore soddisfazione dei creditori. 2. La vendita del complesso aziendale o di
rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all’art. 107, in
conformità a quanto disposto dall’articolo 2556 del codice civile. 3. Nell'ambito delle consultazioni
sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i
rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo
parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori
modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti. 4. Salva diversa convenzione, è esclusa la
responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle
aziende cedute, sorti prima del trasferimento. 5. Il curatore può procedere altresì alla
cessione delle attività e delle passività dell’azienda o dei suoi rami,
nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque
la responsabilità dell’alienante prevista dall’art. 2560 del codice civile. 6. La cessione dei crediti relativi alle
aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua
accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento
dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore
ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente. 7. I privilegi e le garanzie di qualsiasi
tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente,
conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario. 8. Il curatore può procedere alla
liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società,
eventualmente di nuova costituzione, dell’azienda o di rami della stessa,
ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso,
esclusa la responsabilità dell’alienante ai sensi dell’art. 2560 del codice
civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente
Sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali. 9. Il pagamento del prezzo può essere
effettuato mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente solo se non
viene alterata la graduazione dei
crediti. |
Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI |
Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI |
Art. 106 (Modalità della
vendita dei beni mobili) Per i beni mobili, compresi i frutti
naturali degli immobili, il giudice delegato, sentiti il curatore e il
comitato dei creditori, stabilisce il tempo della vendita, disponendo se
questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le
modalità relative, sentito ove occorra uno stimatore. In caso di necessità o di utilità evidente
può autorizzare la vendita in massa delle attività mobiliari, in tutto o in
parte, prescrivendo speciali misure di pubblicità. |
Art. 106 (Vendita dei
crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere)[163] 1. Il curatore può cedere i crediti,
compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di
contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i
relativi giudizi sono già pendenti. 2. Per
la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica
l’articolo 2471 del codice civile. 3. In alternativa alla cessione di cui al
primo comma del presente articolo, il curatore può stipulare contratti di
mandato per la riscossione dei crediti. |
Sezione III DELLA VENDITA DEI BENI IMMOBILI |
Sezione III DELLA VENDITA DEI BENI IMMOBILI |
Art. 107 (Espropriazione
in corso) Se prima della dichiarazione di fallimento
è stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del
fallito, il curatore si sostituisce nella procedura al creditore istante. In caso d'ingiustificato ritardo da parte
del curatore il creditore procedente, il fallito e ogni altro interessato
possono reclamare, a norma dell'art. 36, al giudice delegato. Se era in corso il procedimento di
distribuzione del prezzo, il procedimento deve essere integrato con
l'intervento del curatore. Il curatore deve tenere un conto speciale
delle vendite dei singoli immobili e dei frutti percepiti sui medesimi dalla
data della dichiarazione di fallimento. La somma ricavata dalla vendita dei
frutti è distribuita col prezzo degli immobili relativi. |
Art. 107 (Modalità delle
vendite)[164] 1. Le vendite e gli altri atti di
liquidazione sono effettuati dal curatore, tramite procedure competitive
anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate,
salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti,
assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e
partecipazione degli interessati. 2. Per i beni immobili, prima del
completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante
notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o
comunque muniti di privilegio. 3. Il curatore può sospendere la vendita
ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non
inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. 4. Degli esiti delle procedure, il
curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori,
depositando in cancelleria la relativa documentazione. 5. Se alla data di dichiarazione di
fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in
tal caso si applicano le disposizione del codice di procedura civile;
altrimenti su istanza del curatore il giudice dell’esecuzione dichiara
l’improcedibilità dell’esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all’articolo
51. 6. Con regolamento del Ministro della
giustizia da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e
professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei
quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di
pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita. |
Art. 108 (Modalità della
vendita degli immobili) La vendita degli immobili deve farsi con
incanto. Il giudice delegato tuttavia, su proposta del curatore, sentito il
comitato dei creditori e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo,
aventi un diritto di prelazione sugli immobili, può ordinare la vendita senza
incanto, ove la ritenga più vantaggiosa. Le vendite sono disposte con ordinanza dal
giudice delegato, su istanza del curatore, ed hanno luogo innanzi al giudice
medesimo, salvo quanto disposto dall'articolo 578 del codice di procedura
civile. Il giudice che procede può sospendere la
vendita, quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a
quello giusto. Un estratto dell'ordinanza che dispone la
vendita è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ammessi al passivo
con diritto di prelazione sull'immobile, nonché ai creditori ipotecari iscritti. |
Art. 108 (Poteri del
giudice delegato)[165] 1. Il giudice delegato, su istanza del
fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere
dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le
operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero,
su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito
di cui al quarto comma dell’articolo 107, impedire il perfezionamento della
vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello
giusto tenuto conto delle condizioni di mercato. 2. Per i veicoli iscritti nel pubblico
registro automobilistico e per i beni immobili, una volta eseguita la vendita
e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la
cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché
delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni
altro vincolo. |
|
Art. 108-bis (Modalità della
vendita delle navi, galleggianti ed aeromobili)[166] La
vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati
dal codice della navigazione è eseguita a norma delle disposizioni dello
stesso codice, in quanto applicabili. |
|
Art. 108-ter (Modalità della
vendita di diritti sulle opere dell’ingegno; sulle invenzioni industriali;
sui marchi)[167] Il trasferimento dei diritti di
utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, il trasferimento dei
diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e
la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi
speciali |
Art. 109 (Procedimento di
distribuzione della somma ricavata) Il giudice delegato provvede alla
distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del
capo seguente. Il giudice delegato stabilisce con decreto
la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale
da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme
alle spese di procedura e di amministrazione. |
Art. 109 (Procedimento di
distribuzione della somma ricavata) 1. Il giudice delegato provvede alla
distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del
capo seguente. 2. Il
tribunale[168] stabilisce con
decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del
compenso finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma è prelevata
sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione. |
Capo VII DELLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO |
Capo VII DELLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO |
Art. 110 (Progetto di
ripartizione) Il curatore, ogni due mesi a partire dalla
data del decreto previsto dall'art. 97, salvo che il giudice delegato
stabilisca un termine diverso, deve presentare un prospetto delle somme
disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle
occorrenti per la procedura. Il giudice, sentito il comitato dei
creditori, apporta al progetto le variazioni che ravvisa convenienti e ne ordina
il deposito in cancelleria disponendo che tutti i creditori ne siano
avvisati. I creditori possono far pervenire entro
dieci giorni dall'avviso le loro osservazioni. Trascorso tale termine, il
giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni, stabilisce con decreto il
piano di riparto, rendendolo esecutivo. |
Art. 110 (Procedimento di
ripartizione)[169] 1. Il curatore, ogni quattro mesi a
partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 o nel diverso
termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme
disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle
occorrenti per la procedura. 2. Il giudice, sentito il comitato dei
creditori, ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria,
disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno
dei giudizi di cui all’articolo 98, ne siano avvisati con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica, con
garanzia di avvenuta ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9, comma 4,
e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. I creditori, entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al
secondo comma, possono proporre reclamo contro il progetto di riparto nelle
forme di cui all’articolo 26. 4. Decorso tale termine, il giudice
delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di
ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è
dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti
oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in
ordine alla destinazione delle somme accantonate. |
Art. 111 (Ordine di
distribuzione delle somme) Le somme ricavate dalla liquidazione
dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento delle
spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per
l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa,
se questo è stato autorizzato; 2) per il pagamento dei
crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato
dalla legge; 3) per il pagamento dei
creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui
ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora
non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui
rimasero non soddisfatti da questa. I prelevamenti indicati al n. 1 sono
determinati con decreto dal giudice delegato. |
Art. 111 (Ordine di
distribuzione delle somme) 1. Le somme ricavate dalla liquidazione
dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti
prededucibili;[170] 2) per il pagamento dei crediti ammessi
con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori
chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di
essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata
ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non
soddisfatti da questa. 2. Sono considerati debiti prededucibili
quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle
procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1[171]. |
|
Art. 111-bis (Disciplina dei
crediti prededucibili)[172] 1. I crediti prededucibili devono essere
accertati con le modalità di cui al Capo V della presente legge, con
esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare e di quelli
sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti
nominati ai sensi dell’articolo 25; in
questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il
procedimento di cui all’articolo 26. 2. Per i crediti prededucibili sorti dopo
l’adunanza di verificazione dello stato passivo ovvero dopo l’udienza alla
quale essa sia stata differita, si provvede all’accertamento ai sensi del
secondo comma dell’articolo 101. 3. I crediti prededucibili vanno
soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della
liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, secondo un criterio
proporzionale, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni
oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il
corso degli interessi cessa al momento del pagamento. 4. I crediti prededucibili sorti nel corso
del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione
e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di
riparto se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i
titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato
dei creditori ovvero dal giudice delegato se l’importo è superiore a euro
25000,00; l’importo può essere aggiornato ogni cinque anni con decreto del
Ministro della giustizia in base agli indici Istat sul costo della vita. 5. Se l’attivo è insufficiente, la
distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della
proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge. |
|
Art. 111-ter (Conti speciali)[173] 1. La massa liquida attiva immobiliare è
costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come
definiti dall’articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze,
nonché dalla quota proporzionale di
interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme. 2. La massa liquida attiva mobiliare è
costituita da tutte le altre entrate. 3. Il curatore deve tenere un conto
autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio
speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di
pegno e privilegio speciale, con analitica
indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e
della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o
gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. |
|
Art. 111-quater (Crediti
assistiti da prelazione)[174] 1. I crediti assistiti da privilegio generale hanno
diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti
di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del
patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un’unica graduatoria con i
crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto
dalla legge. 2. I crediti garantiti da ipoteca e pegno
e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il
capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55,
sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia. |
Art. 112 (Partecipazione
dei creditori ammessi tardivamente) I creditori ammessi a norma dell'art. 101
concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in
proporzione del rispettivo credito, salvi i diritti di prelazione. Se però
dalla sentenza pronunciata a norma dell'articolo 101 risulta che il ritardo è
dipeso da causa ad essi non imputabile, i creditori sono ammessi a prelevare
sull'attivo non ripartito anche le quote che sarebbero loro spettate nelle
precedenti ripartizioni. |
Art. 112 (Partecipazione
dei creditori ammessi tardivamente)[175] I creditori ammessi a norma dell'articolo 101
concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in
proporzione del rispettivo credito salvo il diritto di prelevare le quote che
sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause
di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili. |
Art. 113 (Ripartizioni
parziali) Nelle ripartizioni parziali, che non
possono superare il novanta per cento delle somme da ripartire, devono essere
trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote
assegnate: 1) ai creditori residenti
all'estero per i crediti dei quali, essendo stato prorogato il termine, non
sia ancora avvenuta la verificazione; 2) ai creditori per i
quali è stato ordinato l'accantonamento delle quote, nonché ai creditori
ammessi con riserva di presentazione del titolo; 3) ai creditori i cui
crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi
i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa
escussione di un obbligato principale; 4) alle spese future ritenute necessarie
dal giudice delegato ed alle somme occorrenti per soddisfare il compenso e le
spese dovute al curatore. |
Art. 113 (Ripartizioni
parziali)[176] 1. Nelle ripartizioni parziali, che non
possono superare l’ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere
trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote
assegnate: 1) ai creditori ammessi con riserva; 2) ai creditori opponenti a favore dei
quali sono state disposte misure cautelari; 3) ai creditori opponenti la cui domanda è
stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato; 4) ai creditori nei cui confronti sono
stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione. 2. Le somme ritenute necessarie per spese
future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito
prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l’ammontare della
quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere
ridotta se la misura dell’ottanta per cento appare insufficiente. 3. Devono essere altresì trattenute e
depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla
procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non
ancora passati in giudicato. |
|
Art. 113-bis (Scioglimento
delle ammissioni con riserva)[177] Quando
si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con
riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice
delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda
deve intendersi accolta definitivamente. |
Art. 114 (Restituzione di
somme riscosse) Nei casi previsti dall'art. 102 i
creditori che hanno partecipato a qualche ripartizione devono restituire le
somme ricosse con gli interessi legali. |
Art. 114 (Restituzione di
somme riscosse)[178] 1. I pagamenti effettuati in esecuzione
dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso
dell’accoglimento di domande di revocazione 2. I creditori che hanno percepito
pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli
interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. |
Art. 115 (Pagamento ai
creditori) Il curatore provvede al pagamento delle
somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal
giudice delegato. |
Art. 115 (Pagamento ai
creditori)[179] 1. Il curatore provvede al pagamento delle
somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal
giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso. 2. Se prima della ripartizione i crediti
ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai
cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata,
unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le
sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l’intervenuta cessione.
In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato
passivo. |
Art. 116 (Rendiconto del
curatore) Compiuta la liquidazione dell'attivo prima
del riparto finale, il curatore presenta al giudice delegato il conto della
gestione. Il giudice ordina il deposito del conto in
cancelleria, e fissa l'udienza nella quale ogni interessato può presentare le
sue osservazioni. L'udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi
quindici giorni dal deposito. Dell'avvenuto deposito e della fissazione
della udienza è data immediata comunicazione al fallito e ai singoli
creditori. Se all'udienza stabilita non sorgono
contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il
conto; altrimenti provvede a norma dell'art. 189 del codice di procedura
civile, fissando l'udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni
successivi. |
Art. 116 (Rendiconto del
curatore)[180] 1. Compiuta la liquidazione dell'attivo e
prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il
curatore presenta al giudice delegato l’esposizione analitica delle
operazioni contabili e della attività di gestione della procedura. 2. Il giudice ordina il deposito del conto
in cancelleria e fissa l’udienza fino alla quale ogni interessato può
presentare le sue osservazioni o contestazioni. L’udienza non può essere
tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito. 3. Dell’avvenuto deposito e della
fissazione dell’udienza, il curatore dà immediata comunicazione ai creditori
ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in
prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prende
visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni
fino all’udienza. 4. Se all'udienza stabilita non sorgono
contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il
conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che
provvede in camera di consiglio. |
Art. 117 (Ripartizione
finale) Approvato il conto e liquidato il compenso
del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina
il riparto finale secondo le norme precedenti. Nel riparto finale vengono distribuiti
anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, nel caso previsto
dal n. 3 dell'art. 113, se la condizione non si è ancora verificata, la somma
è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché a suo tempo
possa essere o versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto
supplementare fra gli altri creditori. Per i creditori che non si presentano o
sono irreperibili la somma dovuta è depositata presso un istituto di credito.
Il certificato di deposito vale quietanza. |
Art. 117 (Ripartizione
finale)[181] 1. Approvato il conto e liquidato il
compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore,
ordina il riparto finale secondo le norme precedenti. 2. Nel riparto finale vengono distribuiti
anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione
non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in
giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato,
perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori
cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori.
Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura. 3. Il giudice delegato, nel rispetto delle
cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano
assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del
fallito non ancora rimborsati. 4. Per i creditori che non si presentano o
sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio
postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque
anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi
interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono
versate a cura del depositario all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,
ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della giustizia. 5. Il giudice, anche se è intervenuta
l’esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano
presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione
delle somme non riscosse in base all’articolo 111 fra i soli richiedenti.” |
Capo VIII DELLA CESSAZIONE DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE |
Capo VIII DELLA CESSAZIONE DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE |
Sezione I DELLA CHIUSURA
DEL FALLIMENTO |
Sezione I DELLA CHIUSURA
DEL FALLIMENTO |
Art. 118 (Casi di
chiusura) Salvo quanto disposto nella sezione
seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude: 1) se nei termini
stabiliti nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte
domande di ammissione al passivo; 2) quando, anche prima
che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai
creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono
in altro modo estinti e sono pagati il compenso del curatore e le spese di
procedura; 3) quando è compiuta la
ripartizione finale dell'attivo; 4) quando non possa essere utilmente
continuata la procedura per insufficienza di attivo. |
Art. 118 (Casi di
chiusura) 1. Salvo quanto disposto nella sezione
seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude: 1) se nel termine stabilito[182] nella sentenza
dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al
passivo; 2) quando, anche prima
che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai
creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono
in altro modo estinti e sono pagati tutti
i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione[183]; 3) quando è compiuta la
ripartizione finale dell'attivo; 4) quando nel corso della
procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare,
neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le
spese di procedura. La circostanza di cui al
n. 4) può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti
riepilogativi di cui all’articolo 33.[184] 2. Ove si tratti di fallimento di società il
curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura
della procedura di fallimento della società determina anche la chiusura della
procedura estesa ai soci ai sensi dell’art. 147, salvo che nei confronti del
socio non sia stata aperta una
procedura di fallimento come imprenditore individuale.[185] |
Art. 119 (Decreto di
chiusura)[186] La chiusura del fallimento è dichiarata
con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore
ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17. Il decreto è soggetto a reclamo entro
quindici giorni dalla data di affissione dinanzi alla corte di appello, la
quale provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante, il curatore e
il fallito. |
Art. 119 (Decreto di
chiusura)[187] 1. La chiusura del fallimento è dichiarata
con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore
ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17. 2. Quando la chiusura del fallimento è
dichiarata ai sensi dell’articolo 118, primo comma, n. 4, prima
dell’approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti
il comitato dei creditori ed il fallito.[188] 3. Contro il decreto che dichiara la
chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso
reclamo a norma dell’articolo 26.[189] 4. Con i decreti emessi ai sensi del primo e del
terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive
volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a
seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o
della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare.[190] |
Art. 120 (Effetti della
chiusura) Con la chiusura cessano gli effetti del
fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al
fallimento. I creditori riacquistano il libero
esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei
loro crediti per capitale e interessi. |
Art. 120 (Effetti della
chiusura) 1. Con la chiusura cessano gli effetti del
fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al
fallimento. 2. Le azioni esperite dal curatore per
l’esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere
proseguite.[191] 3. I creditori riacquistano il libero
esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei
loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli
142 e seguenti.[192] 4. Il decreto o la sentenza con la quale
il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli
effetti di cui all’articolo 634 del codice di procedura civile.[193] |
Art. 121 (Casi di
riapertura del fallimento) Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4
dell'articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura,
su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il
fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del
fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o
quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il 10 per cento ai
creditori vecchi e nuovi. Il Tribunale, con sentenza in camera di
consiglio non soggetta a gravame, se accoglie l'istanza: 1) richiama in ufficio il
giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo; 2) stabilisce i termini
previsti dai nn. 4 e 5 dell'art. 16, abbreviandoli non oltre la metà. La sentenza è pubblicata a norma dell'art.
17. Il giudice delegato nomina il comitato dei
creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori. Per le altre
operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti. |
Art. 121 (Casi di riapertura
del fallimento) 1. Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4
dell'articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura,
su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il
fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del
fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o
quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il 10 per cento ai
creditori vecchi e nuovi. 2. Il Tribunale, con sentenza in camera di
consiglio [non soggetta a gravame][194], se accoglie
l'istanza: 1) richiama in ufficio il
giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo; 2) stabilisce i termini previsti dai
numeri 4 e 5 dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà;
i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la
conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al
passivo ulteriori interessi.[195] 3. Il giudice delegato nomina il comitato
dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori. Per le
altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti. 4. La sentenza può essere appellata a norma
dell’articolo 18.[196] |
Art. 122 (Concorso dei
vecchi e nuovi creditori) I creditori concorrono alle nuove
ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto
quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le
cause legittime di prelazione. Restano ferme le precedenti situazioni a
norma degli artt. da 93 a103. |
Art. 122 (Concorso dei
vecchi e nuovi creditori) 1. I creditori concorrono
alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura,
dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni
caso le cause legittime di prelazione. 2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma
del Capo V.[197] |
Art. 123 (Effetti della
riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori) In caso di riapertura del fallimento, per
le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la
chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65,67 e 70, sono
computati dalla data della sentenza di riapertura. Sono privi di effetto nei confronti dei
creditori gli atti a titolo gratuito posteriori alla chiusura e anteriori
alla riapertura del fallimento. |
Art. 123 (Effetti della
riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori) 1. In caso di riapertura del fallimento,
per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la
chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65, 67 e 67-bis[198], sono computati
dalla data della sentenza di riapertura. 2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori
gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all’articolo 69, posteriori alla
chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.[199] |
Sezione II DEL CONCORDATO |
Sezione II DEL CONCORDATO |
Art. 124 (Proposta di
concordato) Dopo il decreto previsto nell'art. 97, il
fallito può proporre ai creditori un concordato, presentando domanda al
giudice delegato. La domanda deve contenere l'indicazione della percentuale
offerta ai creditori chirografari e del tempo del pagamento, e la descrizione
delle garanzie offerte per il pagamento dei crediti, delle spese di procedura
e del compenso al curatore. La cessione delle azioni revocatorie come
patto di concordato è ammessa a favore del terzo che si accolla l'obbligo di
adempiere il concordato limitatamente alle azioni già proposte dal curatore. La cessione non è ammessa a favore del
fallito e dei suoi fideiussori. |
Art. 124 (Proposta di
concordato)[200] 1. La proposta di concordato può essere
presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che
rende esecutivo lo stato passivo, purché i dati contabili e le altre notizie
disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei
creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato.
Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o
da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di sei mesi
dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal
decreto che rende esecutivo lo stato passivo. 2. La proposta può prevedere: a) la suddivisione dei creditori in
classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; b) trattamenti differenziati fra creditori
appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti
differenziati dei medesimi; c) la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione
dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa
l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni,
quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti
finanziari e titoli di debito. 3. La proposta può prevedere che i
creditori muniti di diritto di prelazione non vengano soddisfatti
integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non
inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale,
sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al cespite o
al credito oggetto della garanzia indicato
nella relazione giurata di un esperto o di un revisore contabile o di una
società di revisione designati dal tribunale. Il trattamento stabilito
per ciascuna classe non può aver l’effetto di alterare l’ordine delle cause
legittime di prelazione. 4. La proposta presentata da un terzo può
prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare,
anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice
delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della
pretesa. Il terzo può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli
creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno
proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al
tempo della proposta. In tal caso, verso gli altri creditori continua a
rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in
caso di esdebitazione. |
Art. 125 (Esame della
proposta e comunicazione ai creditori) Sulla proposta di concordato il giudice
chiede il parere del curatore e del comitato dei creditori e, se ritiene la
proposta conveniente, ne ordina la comunicazione immediata, con la
indicazione dei suddetti pareri, mediante lettera raccomandata ai creditori,
fissando un termine, non inferiore a venti nè superiore a trenta giorni dalla
data del provvedimento, entro il quale i creditori devono far pervenire nella
cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso. La dichiarazione
può essere scritta, in calce alla comunicazione. Delle dichiarazioni di voto è presa nota
in apposito verbale sottoscritto dal giudice e dal cancelliere. In seguito alla proposta di concordato il
giudice delegato può sospendere la liquidazione. Se vi sono degli obbligazionisti la proposta di
concordato deve essere comunicata al rappresentante degli obbligazionisti e
il termine concesso ai creditori per far pervenire nella cancelleria del
tribunale la loro dichiarazione di dissensi, deve essere raddoppiato. |
Art. 125 (Esame della
proposta e comunicazione ai creditori)[201] 1. La proposta di concordato è presentata
con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del comitato dei
creditori e del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati
della liquidazione. 2. Qualora la proposta contenga condizioni
differenziate per singole classi di creditori, essa deve essere sottoposta,
con i pareri di cui al primo comma, al giudizio del tribunale, che verifica
il corretto utilizzo dei criteri di cui all’articolo 124, secondo comma,
lettere a) e b), tenendo conto della
relazione resa ai sensi dell’articolo 124, terzo comma. 3. Una volta espletati tali adempimenti
preliminari, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del
curatore, ordina che la proposta venga comunicata ai creditori, specificando
dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione. Nel medesimo
provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti
giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire
nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. Se le
proposte sono più di una, devono essere portate in votazione
contemporaneamente. 4. Se la società fallita ha emesso
obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la
comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le
rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso.
Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire
l'espletamento delle predette assemblee. |
Art. 126 (Concordato nel
caso di numerosi creditori) Se la comunicazione prescritta dall'articolo
precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari, il
tribunale, sentiti il pubblico ministero e il curatore, può autorizzare il
giudice delegato a disporre che la proposta di concordato, anziché comunicata
singolarmente ai creditori, sia pubblicata, con le conclusioni dei pareri del
curatore e del comitato dei creditori, nella Gazzetta Ufficiale del Regno e,
eventualmente, in altri giornali. |
Art. 126 (Concordato nel
caso di numerosi creditori)[202] Ove le comunicazioni siano dirette ad un
rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il
curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con
comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo
integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o
locale. |
Art. 127 (Voto nel
concordato) Hanno diritto al voto i creditori ammessi
al passivo, anche se con riserva o provvisoriamente. I creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se
non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche
parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra
capitale ed accessori. Il voto di adesione deve essere esplicito ed importa
rinuncia al diritto di prelazione per l'intero credito, se è dato senza
dichiarazione di limitata rinuncia. Se il concordato non è approvato, non è
omologato o viene annullato o risoluto, cessano gli effetti della rinuncia. Sono esclusi dal voto o dal computo delle
maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto
grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di
dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento. I trasferimenti dei crediti avvenuti dopo
la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto. |
Art. 127 (Voto nel
concordato)[203] 1. Se la proposta è presentata prima che
lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che
risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal
giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati
nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97. In quest'ultimo
caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con
riserva. 2. I
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia
contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale
pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di
prelazione, salvo quanto previsto dal
terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore
alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. 3. Qualora i creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione,
per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai
creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. 4.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato
prevede, ai sensi dell’articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non
integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito. 5. Sono esclusi dal voto e dal computo
delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al
quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei
crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di
fallimento. 6. La stessa disciplina si applica ai
crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune
controllo. 7. I trasferimenti di crediti avvenuti
dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo
che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari. |
Art. 128 (Approvazione del
concordato) Il concordato è approvato se riporta il
consenso della maggioranza numerica dei creditori aventi diritto al voto, la
quale rappresenti almeno i due terzi della somma dei loro crediti. I creditori che non fanno pervenire la
loro dichiarazione nel termine indicato nell'art. 125 si ritengono
consenzienti, salvo quanto disposto dal comma secondo dell'articolo
precedente. La variazione del numero dei creditori
ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di
sentenza posteriore alla scadenza del termine indicato nell'art. 125, non
influisce sul calcolo della maggioranza. |
Art. 128 (Approvazione del
concordato)[204] 1. Il concordato è approvato se riporta il
voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti
ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi
medesime. 2. I creditori che non fanno pervenire il
loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono
consenzienti. 3. La variazione del numero dei creditori
ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di una
sentenza emessa successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice
delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza. |
Art. 129 (Giudizio di
omologazione) Decorso il termine stabilito per la
votazione, se non si sono raggiunte le maggioranze prescritte, il giudice
delegato con decreto in calce al verbale previsto dall'art. 125, comma
secondo, dichiara respinta la proposta di concordato. In caso contrario pronuncia
ordinanza con la quale dichiara aperto il giudizio di omologazione e fissa
l'udienza di comparizione davanti a sé non prima di quindici o non oltre
trenta giorni. L'ordinanza è pubblicata per affissione. I creditori dissenzienti e qualsiasi
interessato possono fare opposizione con atto notificato al curatore e al
fallito, costituendosi almeno cinque giorni prima dell'udienza. L'atto
d'opposizione deve contenerne i motivi. All'udienza, previa relazione orale del
curatore, il giudice sente le parti costituite, il presidente del comitato
dei creditori ed il fallito; quindi procede a norma degli artt. 183 e
seguenti del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al
collegio nel termine di dieci giorni. Cinque giorni prima dell'udienza innanzi al collegio
il curatore deposita in cancelleria una relazione motivata col suo parere
definitivo. Analoga relazione può presentare il comitato dei creditori. |
Art. 129 (Giudizio di
omologazione)[205] Decorso il termine
stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una
relazione sul loro esito. Se la proposta è stata
approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata
comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa
un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni
per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi
altro interessato, e per il deposito della relazione conclusiva del curatore;
se la proposta di concordato è stata presentata dal curatore, la relazione è
redatta e depositata dal comitato dei creditori. Analogamente si procede se
sussiste la maggioranza per somma e per classi di cui al settimo comma e il
proponente richiede che il tribunale proceda all’approvazione del concordato.
L'opposizione e la
richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.
Se nel termine fissato
non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità
della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto
motivato non soggetto a gravame. Se sono state proposte
opposizioni ovvero se è stata presentata la richiesta di omologazione, si
procede ai sensi dell'articolo 26 quinto, sesto, settimo e ottavo comma, in
quanto compatibili. Il tribunale provvede con
decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17. Quando sono previste
diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrato il raggiungimento
della maggioranza di cui all’articolo 128, primo comma, primo periodo, può omologare il concordato nonostante
il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi
ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori
appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal
concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili. Al fine di quanto
previsto dal settimo comma, le classi di creditori non ammessi al voto ai
sensi del secondo comma dell’articolo 127 sono considerate favorevoli ai soli
fini del requisito della maggioranza delle classi.. |
Art. 130 (Sentenze di
omologazione del concordato) Il tribunale accerta l'osservanza delle
prescrizioni di legge per l'ammissione e per la validità del concordato,
esamina il merito delle proposte e la serietà delle garanzie offerte e decide
su tutte le opposizioni con unita sentenza, omologando o respingendo il
concordato. La sentenza che omologa il concordato
stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in
esecuzione del concordato, o rimette al giudice delegato di stabilirle con
decreto successivo non soggetto a reclamo. Se nel concordato sono state concesse
ipoteche a garanzia del concordato il tribunale, nel pronunciare
l'omologazione, fissa un breve termine per l'iscrizione delle ipoteche da
eseguirsi dal curatore. La sentenza è pubblicata ed affissa a
norma dell'art. 17. Essa è provvisoriamente esecutiva.
Tuttavia, alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è
passata in giudicato, le somme dovute per l'adempimento del concordato devono
essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice
delegato. |
Art. 130 (Efficacia del
decreto)[206] 1. La proposta di concordato diventa
efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o
dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129. 2. Quando il decreto di omologazione
diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi
dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento. |
Art. 131 (Appello contro
la sentenza) Contro la sentenza che omologa o respinge
il concordato possono appellare gli opponenti e il fallito entro quindici
giorni dall'affissione[207] . L'atto d'appello deve essere notificato al
curatore, al fallito e alle parti costituite. La sentenza d'appello è pubblicata a norma
dell'art. 17, e il termine per ricorrere per cassazione è ridotto della metà
e decorre dall'affissione[208] . Con il passaggio in giudicato della
sentenza che omologa il concordato la procedura di fallimento è chiusa. |
Art. 131 (Reclamo)[209] 1. Il decreto del tribunale è reclamabile
dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio . 2. Il reclamo deve essere proposto con
ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello nel termine
perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto. 3. Il presidente designa il relatore e
fissa l'udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal
deposito, assegnando al ricorrente un termine perentorio non inferiore a
dieci giorni dalla comunicazione del decreto per la notifica del ricorso e
del decreto al curatore e alle altre parti; assegna altresì alle parti
resistenti termine perentorio per il deposito di memorie non inferiore a trenta
giorni. 4. Il curatore dà immediata notizia agli
altri creditori del deposito del reclamo e dell'udienza fissata. 5. All'udienza il collegio, nel
contraddittorio delle parti, assunte anche d'ufficio tutte le informazioni e
le prove necessarie, provvede con decreto motivato. 6. Il decreto, comunicato al debitore e pubblicato a
norma dell’articolo 17, può essere impugnato entro il termine di trenta
giorni avanti la corte di cassazione. |
Art. 132 (Intervento del
pubblico ministero) Il pubblico ministero interviene sia nel giudizio di
primo grado sia nel giudizio di appello. |
Art. 132 (Intervento del
pubblico ministero) (Abrogato)[210] |
Art. 133 (Spese per
omologazione) 1. Alle spese di omologazione si provvede
con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal
giudice delegato. 2.
(Abrogato ) [211] |
Art. 133 (Spese per
omologazione) (Abrogato)[212] |
Art. 134 (Rendiconto del
curatore) Appena la sentenza di omologazione è
passata in giudicato, il curatore deve rendere il conto a norma dell'art.
116. |
Art. 134 (Rendiconto del
curatore) (Abrogato)[213] |
Art. 135 (Effetti del
concordato) Il concordato è obbligatorio per tutti i
creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non
hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si
estendono le garanzie date nel concordato da terzi. I creditori conservano la loro azione per l'intero
credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in
via di regresso. |
Art. 135 (Effetti del
concordato) 1. Il concordato è obbligatorio per tutti
i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non
hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si
estendono le garanzie date nel concordato da terzi. 2. I creditori conservano la loro azione
per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli
obbligati in via di regresso. |
Art. 136 (Esecuzione del
concordato) Dopo la omologazione del concordato il
giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano
l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Le somme spettanti ai creditori contestati,
condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice
delegato. Accertata la completa esecuzione del
concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la
cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia. Il provvedimento è pubblicato ed affisso
ai sensi dell'art. 17. Le spese sono a carico del debitore. |
Art. 136 (Esecuzione del
concordato) 1. Dopo la omologazione del concordato il
giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano
l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto[214] di
omologazione. 2. Le somme spettanti ai creditori
contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti
dal giudice delegato. 3. Accertata la completa esecuzione del
concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la
cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea
per il conseguimento delle finalità del concordato[215]. 4. Il provvedimento è pubblicato ed
affisso ai sensi dell'art. 17. Le spese sono a carico del debitore. |
Art. 137 (Risoluzione del
concordato) Se le garanzie promesse non vengono
costituite in conformità del concordato o se il fallito non adempie
regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dalla sentenza di
omologazione, il curatore deve riferirne al tribunale. Questo ordina la
comparizione del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono, e con sentenza
emessa in camera di consiglio e non soggetta a gravame pronunzia la
risoluzione del concordato. Nello stesso modo provvede il tribunale su
ricorso di uno o più creditori o anche d'ufficio. Con la sentenza che risolve il concordato,
il tribunale riapre la procedura di fallimento. La risoluzione non può essere pronunziata
trascorso un anno dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel
concordato. Le disposizioni di questo articolo non si
applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da
un terzo con liberazione immediata del debitore. |
Art. 137 (Risoluzione del
concordato)[216] 1. Se le garanzie promesse non vengono
costituite in conformità del concordato o se il proponente non adempie
regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dal decreto di
omologazione, il curatore e il comitato dei creditori devono riferirne al
tribunale. Questo procede a norma dell'articolo 26 sesto, settimo e ottavo
comma. Al procedimento partecipa anche l'eventuale garante. Nello stesso modo
provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d'ufficio. 2. Il decreto che risolve il concordato
riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo. 3. Il decreto è reclamabile ai sensi
dell’articolo 131. 4. Il ricorso per la risoluzione deve
proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo
adempimento previsto nel concordato. 5. Le disposizioni di questo articolo non
si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti
da un terzo con liberazione immediata del debitore. 6. Non possono proporre istanza di
risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi
dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del
concordato. |
Art. 138 (Annullamento del
concordato) Il concordato omologato può essere
annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in
contraddittorio del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente
esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante
dell'attivo. Nessun'altra azione di nullità è ammessa. La sentenza che annulla il concordato
riapre la procedura del fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. L'azione di annullamento deve proporsi nel termine
di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla
scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato. |
Art. 138 (Annullamento del
concordato) 1. Il concordato omologato può essere
annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in
contraddittorio del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente
esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante
dell'attivo. Non è ammessa alcuna
altra azione di nullità. Si procede a norma dell’art. 137.[217] 2. Il decreto che annulla il concordato
riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo. Esso è
reclamabile ai sensi dell’articolo 131.[218] 3. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel
termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due
anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel
concordato.[219] |
Art. 139 (Provvedimenti
conseguiti alla riapertura) La sentenza che riapre la procedura a norma degli
artt. 137 e 138 dispone in conformità del secondo comma dell'art. 121. Si
applicano inoltre le disposizioni dei commi successivi dello stesso articolo. |
Art. 139 (Provvedimenti
conseguenti alla riapertura)[220] La sentenza che riapre la procedura a norma degli
articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell’articolo 121. |
Art. 140 (Gli effetti
della riapertura) Gli effetti della riapertura sono regolati
dagli artt. 122 e 123. Possono essere riproposte le azioni
revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato. I creditori anteriori conservano le
garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o
annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte
riscossa in parziale esecuzione del concordato. |
Art. 140 (Gli effetti
della riapertura) 1. Gli effetti della riapertura sono
regolati dagli artt. 122 e 123. 2. Possono essere riproposte le azioni
revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato. 3. I creditori anteriori conservano le
garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o
annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso. 4. Essi concorrono per l'importo del
primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del
concordato. |
Art. 141 (Nuova proposta
di concordato) Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il
fallito è ammesso a proporre un nuovo concordato. Questo non può essere
omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi
stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale
adempimento. |
Art. 141 (Nuova proposta
di concordato)[221] Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il
proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo
non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non
sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti
per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti. |
Capo IX DELLA RIABILITAZIONE CIVILE |
Capo IX DELLA
ESDEBITAZIONE[222] |
Art. 142 (Effetti della
riabilitazione) La riabilitazione civile fa cessare le
incapacità personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza
dichiarativa di fallimento. Essa è pronunciata dal tribunale nei casi
previsti dagli articoli seguenti, su istanza del debitore o dei suoi eredi,
sentito il pubblico ministero, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza che pronunzia la riabilitazione ordina
la cancellazione del nome del fallito dal registro previsto dall'art. 50 ed è
comunicata all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione. |
Art. 142 (Esdebitazione)[223] 1. Il fallito persona fisica è ammesso al
beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori
concorsuali non soddisfatti a
condizione che: 1) abbia cooperato con
gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la
documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il
proficuo svolgimento delle operazioni; 2) non abbia in alcun
modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; 3) non abbia violato le
disposizioni di cui all’articolo 48; 4) non abbia beneficiato
di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; 5) non abbia distratto
l’attivo o esposto passività insussistenti,
cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso
abusivo al credito; 6) non sia stato
condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per
delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri
delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa,
salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il
procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il
procedimento fino all'esito di quello penale. 2. L’esdebitazione non può essere concessa
qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori
concorsuali. 3. Restano esclusi dall’esdebitazione: a) gli obblighi di
mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti
non compresi nel fallimento ai sensi dell’articolo 46; b) i debiti per il
risarcimento dei danni da fatto
illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di
carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. 4. Sono salvi i diritti vantati dai
creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli
obbligati in via di regresso. |
Art. 143 (Condizioni per
la riabilitazione) La riabilitazione può essere concessa al
fallito: 1) che ha pagato
interamente tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e
le spese; 2) che ha regolarmente
adempiuto il concordato quando il tribunale lo ritiene meritevole del
beneficio, tenuto conto delle cause e circostanze del fallimento, delle
condizioni del concordato e della misura della percentuale. La riabilitazione
non può essere concessa se la percentuale stabilita per i creditori
chirografari è inferiore al venticinque per cento, oltre gli interessi se la
percentuale dev'essere pagata in un termine maggiore di sei mesi; 3) che ha dato prove effettive e costanti di buona
condotta per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento. |
Art. 143 (Procedimento di
esdebitazione)[224] 1. Il tribunale, con il decreto di
chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l’anno
successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì
conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei
creditori, dichiara inesigibili nei
confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non
soddisfatti integralmente. 2. Contro il decreto che provvede sul ricorso, il
debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e
qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell’articolo 26. |
Art. 144 (Procedimento di
riabilitazione) L'istanza di
riabilitazione è pubblicata mediante affissione alla porta esterna del
tribunale. Il tribunale può ordinare altre forme di pubblicità. Chiunque intende
opporsi alla riabilitazione può depositare in cancelleria, nel termine di
trenta giorni dall'affissione, le sue deduzioni. Decorso tale termine,
il tribunale provvede accordando o negando la riabilitazione. Contro la sentenza è ammesso
reclamo alla Corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio
entro quindici giorni dall'affissione, da parte del debitore istante o dei
suoi eredi, degli opponenti e del pubblico ministero.[225] |
Art. 144 (Esdebitazione
per i crediti concorsuali non concorrenti)[226] Il decreto di accoglimento della domanda di
esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori
alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la
domanda di ammissione al passivo; in tal caso, l’esdebitazione opera per la sola
eccedenza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire
nel concorso. |
Art. 145 (Condanne penali
che ostano alla riabilitazione) In nessun caso la riabilitazione può
essere concessa se il fallito è stato condannato per bancarotta fraudolenta o
per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica,
l'industria e il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la
riabilitazione prevista dalla legge penale. Se è in corso il procedimento per uno di tali reati,
il tribunale sospende di pronunziare sull'istanza fino all'esito del
procedimento. |
Art. 145 (Condanne penali
che ostano alla riabilitazione) (Abrogato)[227] |
Capo X DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' |
Capo X DEL FALLIMENTO
DELLA SOCIETA' |
Art. 146 (Amministratori,
direttori generali, sindaci liquidatori) Gli amministratori e i liquidatori della
società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'art. 49. Essi
devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia
sentito il fallito. L'azione di responsabilità contro gli
amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori, a norma
degli artt. 2393 e 2394 del codice
civile, è esercitata dal curatore, previa autorizzazione del giudice
delegato, sentito il comitato dei creditori. Il giudice delegato, nell'autorizzare il curatore a
proporre l'azione di responsabilità, può disporre le opportune misure
cautelari. |
Art. 146 (Amministratori,
direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci
di società a responsabilità limitata)[228] 1. Gli amministratori e i liquidatori
della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49.
Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia
sentito il fallito. 2. Sono esercitate dal curatore previa
autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di
responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di
controllo, i direttori generali e i liquidatori; b) l’azione di
responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei
casi previsti dall’art. 2476, comma settimo, del codice civile. |
Art. 147 (Società con soci
a responsabilità illimitata) La sentenza che dichiara il fallimento
della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il
fallimento dei soci illimitatamente responsabili [229] .[230] Se dopo la dichiarazione di fallimento
della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili
il tribunale, su domanda del curatore o d'ufficio, dichiara il fallimento dei
medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio [231] . Contro la sentenza del tribunale è ammessa
l'opposizione a norma dell'art. 18. Le disposizioni di questo articolo non si applicano
alle società cooperative. |
Art. 147 (Società con soci
a responsabilità illimitata)[232] 1. La sentenza che dichiara il fallimento
di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI
del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur
se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. 2. Il fallimento dei soci di cui al comma
primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del
rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in
caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le
formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di
fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o
in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità
illimitata. 3. Il tribunale, prima di dichiarare il
fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la
convocazione a norma dell’articolo 15. 4. Se dopo la dichiarazione di fallimento
della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili,
il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito,
dichiara il fallimento dei medesimi. Allo stesso modo si procede qualora dopo
la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che
l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio
illimitatamente responsabile. 5. Contro la sentenza del tribunale è
ammesso appello a norma dell’articolo 18. 6. In caso di rigetto della domanda,
contro il decreto del tribunale l’istante può proporre reclamo alla corte
d’appello a norma dell’articolo 22. |
Art. 148 (Fallimento della
società e dei soci) Nel caso previsto dall'articolo
precedente, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per
quello dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, ma può nominare
più comitati dei creditori. Il patrimonio della società e quello dei
singoli soci devono essere tenuti distinti. Il credito dichiarato dai creditori
sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche
nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare
a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i
fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva. I creditori partecipano soltanto al
fallimento dei soci loro debitori. Ciascun creditore ha diritto di contestare i crediti dei creditori con
i quali si trova in concorso. |
Art. 148 (Fallimento della
società e dei soci)[233] 1. Nei casi previsti dall'articolo 147, il
tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei
soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le
diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. 2. Il patrimonio della società e quello
dei singoli soci sono tenuti distinti. 3. Il credito dichiarato dai creditori
sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con
il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli
soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni
fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per
la parte pagata in più della quota rispettiva. 4. I creditori particolari partecipano
soltanto al fallimento dei soci loro debitori. 5. Ciascun creditore può contestare i
crediti dei creditori con i quali si trova in concorso. |
Art. 149 (Fallimento dei
soci) Il fallimento di uno o più soci
illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società. |
Art. 149 (Fallimento dei
soci) Il fallimento di uno o più soci
illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società. |
Art. 150 (Versamenti dei
soci a responsabilità limitata) Nei fallimenti delle società con soci a
responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore,
ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti
titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti,
quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento. |
Art. 150 (Versamenti dei
soci a responsabilità limitata) 1. Nei fallimenti delle società con soci a
responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore,
ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari
delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque
non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento. 2. Contro il decreto emesso a norma del primo comma
può essere proposta opposizione ai sensi dell’art. 645 del codice di
procedura civile[234]. |
Art. 151 (Società
cooperative) Nel fallimento di una società cooperativa
con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il giudice
delegato, dopo la pronunzia del decreto previsto dall'art. 97, può
autorizzare il curatore a chiedere ai soci il versamento delle somme
necessarie per l'estinzione delle passività a norma dell'articolo 2263 del
codice civile. I contributi dei soci non ritenuti agevolmente solventi sono
posti a carico degli altri soci. A tale fine il curatore forma un piano di
riparto e lo deposita nella cancelleria del tribunale dandone notizia ai soci
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. I soci che intendono
proporre osservazioni e contestazioni, anche relativamente alla qualità di
socio o all'estensione della propria responsabilità, devono depositarle
presso la cancelleria entro quaranta giorni dal deposito del piano di
riparto. Il giudice delegato, sentito il curatore e tenuto conto delle
osservazioni e delle contestazioni, apporta al piano di riparto le
modificazioni e integrazioni che ritiene necessarie. Il piano di riparto è
dichiarato esecutivo con decreto del giudice ed è depositato in cancelleria,
dove ogni interessato può prenderne visione. Chi ha contestato la qualità di socio o
l'estensione della propria responsabilità può, entro quindici giorni dal
deposito del piano di riparto in cancelleria, proporre opposizione davanti al
tribunale in contraddittorio del curatore. L'opposizione non sospende
l'esecuzione del piano di riparto nemmeno nei confronti dell'opponente. In
ogni altro caso è ammesso il reclamo a norma dell'art. 26. Se l'esazione di alcuna delle quote
comprese nel piano di riparto risulti non facilmente realizzabile, può essere
formato un piano di riparto supplementare secondo le disposizioni dei commi
precedenti. Resta salva l'azione di regresso tra i
soci a norma dell'art. 1299 del codice civile, nonché il diritto di rimborso
delle somme che residuano dopo l'estinzione delle passività. Al fine di assicurare la riscossione dei
contributi dovuti dai soci, il giudice delegato su proposta del curatore, può
in qualunque tempo ordinare con decreto il sequestro dei beni dei soci
stessi. |
Art. 151 (Fallimento di società a responsabilità limitata:
polizza assicurativa e fideiussione bancaria )[235] Nei fallimenti di società a responsabilità
limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore
ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai
sensi dell’art. 2464, quarto e sesto comma, del codice civile. |
Art. 152 (Proposta di
concordato) La proposta di concordato per la società
fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. La proposta e le condizioni del concordato
nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice devono essere
approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale, e
nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità
limitata, nonché nelle società cooperative devono essere approvate
dall'assemblea straordinaria, salvo che tali poteri siano stati delegati agli
amministratori. |
Art. 152 (Proposta di
concordato) 1. La proposta di concordato per la
società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza
sociale. 2. La proposta e le condizioni del
concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di persone, sono
approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; b) nelle società per azioni, in
accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società
cooperative, sono deliberate dagli amministratori[236]. 3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di
cui alla lettera b) del secondo comma deve risultare da verbale redatto da
notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma
dell’art. 2436 del codice civile. [237] |
Art. 153 (Effetti del
concordato della società) Salvo patto contrario, il concordato fatto
da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di
fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. Tuttavia i creditori
particolari possono opporsi a norma dell'art. 129, secondo comma, alla
chiusura del fallimento del socio loro debitore. Sull'opposizione decide il tribunale con
sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame. |
Art. 153 (Effetti del
concordato della società) 1. Salvo patto contrario, il concordato
fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche
di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. [Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell'art.
129, secondo comma, alla chiusura del fallimento del socio loro debitore]
[238]. 2. Contro il decreto di chiusura del fallimento del
socio è ammesso reclamo a norma dell’articolo 26[239]. |
Art. 154 (Concordato
particolare del socio) Nel fallimento di una società con soci a
responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre
un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio
fallimento. |
Art. 154 (Concordato
particolare del socio) Nel fallimento di una società con soci a
responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre
un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio
fallimento. |
Capo XI DEL PROCEDIMENTO
SOMMARIO |
Capo XI DEI PATRIMONI
DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE[240] |
Art. 155 (Presupposti e
norme applicabili) Se all'atto della dichiarazione di
fallimento o dell'accertamento del passivo risulta che le passività del
debitore non superano lire cinquantamila [241] , il tribunale
con la sentenza dichiarativa di fallimento, o con decreto successivo da
pubblicarsi a norma dell'art. 17, dispone che il fallimento si svolga o
prosegua con procedimento sommario. Tuttavia, se successivamente risulta che
l'ammontare del passivo supera lire 1.500.000, il giudice deve informare il
tribunale, che dispone la prosecuzione del fallimento con le norme ordinarie,
restando fermi gli atti compiuti. Nel procedimento sommario si applicano le
disposizioni stabilite per il fallimento, in quanto compatibili con le norme
seguenti. |
Art. 155 (Patrimoni
destinati ad uno specifico affare)[242] 1. Se è dichiarato il fallimento della società, l’amministrazione del patrimonio destinato previsto dall’articolo
2447-bis, primo comma, lettera a),
del codice civile è attribuita al curatore che vi provvede con gestione
separata. 2. Il curatore provvede a norma dell’art.
107 alla cessione a terzi del patrimonio al fine di conservarne la funzione
produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla
liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della
società in quanto compatibili. 3. Il corrispettivo della cessione al
netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono
acquisiti dal curatore nell’attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti,
ai sensi dell’articolo 2447-ter, primo comma, lettera d) del codice civile. |
Art. 156 (Organi e
provvedimenti conservativi) 1.
(Abrogato) [243] 2. E' facoltativa la nomina del comitato
dei creditori. 3. Può essere omessa l'apposizione dei
sigilli. |
Art. 156 (Patrimonio
destinato incapiente; violazione regole di separatezza)[244] 1. Se a seguito del fallimento della
società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio
destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato,
alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in
quanto compatibili. 2. I creditori particolari del patrimonio
destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento
della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti
dall’articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, dl codice civile. 3. Se risultano violate le regole di separatezza fra
uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della
società medesima, il curatore può agire in responsabilità contro gli
amministratori e i componenti degli organi di controllo della società ai
sensi dell’art. 146 della presente legge. |
Art. 157 (Accertamento del
passivo) Il curatore forma l'elenco dei creditori
in base alle scritture contabili, alle dichiarazioni del debitore e alle
altre notizie che può assumere. L'elenco, con i documenti giustificativi,
è trasmesso al giudice, il quale procede alla formazione dello stato passivo
e lo rende esecutivo con decreto. Lo stato passivo col decreto del giudice è
depositato in cancelleria, e chiunque può prenderne visione. Il curatore dà notizia mediante lettera
raccomandata a ciascun creditore, entro tre giorni dal deposito, del provvedimento
che lo riguarda. Entro quindici giorni dal deposito dello
stato passivo in cancelleria i creditori non ammessi possono proporre reclamo
avanti al giudice. Nello stesso termine possono essere proposte le
contestazioni dei creditori ammessi da parte di altri creditori. Il giudice stabilisce l'udienza di
discussione delle contestazioni e dei reclami. Egli tenta di definire
amichevolmente le questioni e, in caso di risultato negativo, pronuncia unica
sentenza. |
Art. 157 (Accertamento del
passivo) (Abrogato)[245] |
Art. 158 (Domande di
rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili) Le disposizioni dell'articolo precedente
si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione
di cose mobili possedute dal fallito. |
Art. 158 (Domande di
rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili) (Abrogato) [246] |
Art. 159 (Concordato) La proposta del concordato è approvata se
riporta il consenso della maggioranza di numero e di somma dei creditori che
hanno diritto al voto. Il giudice, accertato il concorso delle
maggioranze indicate nel comma precedente e qualora ritenga tuttora
conveniente il concordato, lo approva con decreto e dispone per la sua esecuzione. Contro il decreto che approva o respinge il
concordato non è ammesso gravame. |
Art. 159 (Concordato) (Abrogato)[247] |
Titolo III DEL CONCORDATO
PREVENTIVO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE [248] |
Titolo III DEL CONCORDATO
PREVENTIVO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE [249] |
Capo I DELL'AMMISSIONE
ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO |
Capo I DELL'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI
CONCORDATO PREVENTIVO |
Art. 160 (Condizioni per
l'ammissione alla procedura) [250] L'imprenditore che si trova in stato di
crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un
piano che può prevedere: a) la ristrutturazione
dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche
mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi
compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate,
di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri
strumenti finanziari e titoli di debito; b) l'attribuzione delle
attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un
assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da
questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle
quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del
concordato; c) la suddivisione dei
creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici
omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori
appartenenti a classi diverse. |
Art. 160 (Condizioni per
l'ammissione alla procedura) [251] L'imprenditore che si trova in stato di
crisi[252] può proporre ai
creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione
dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa
l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di
azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri
strumenti finanziari e titoli di debito; b) l'attribuzione delle attività delle
imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono
costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate
o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano
destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi
secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori
appartenenti a classi diverse. 2. Ai fini di cui al primo comma per stato di
crisi si intende anche lo stato di insolvenza[253]. |
Art. 161 (Domanda di
concordato) [254] La domanda per l'ammissione alla procedura
di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore,
al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il
trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del
ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. Il debitore deve presentare con il
ricorso: a) una aggiornata
relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell'impresa; b) uno stato analitico ed
estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con
l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari
dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del
debitore; d) il valore dei beni e i
creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. Il piano e la documentazione di cui ai
commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un
professionista di cui all'articolo 28 che attesti la veridicità dei dati
aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Per la società la domanda deve essere
approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152. |
Art. 161 (Domanda di
concordato) [255] 1. La domanda per l'ammissione alla
procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal
debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede
principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente
al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della
competenza. 2. Il debitore deve presentare con il
ricorso: a) una aggiornata relazione sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle
attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali
o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori
particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. 3. Il piano e la documentazione di cui ai
commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un
professionista di cui all'articolo 28 che attesti la veridicità dei dati
aziendali e la fattibilità del piano medesimo. 4. Per la società la domanda deve essere
approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152. |
Art. 162 (Inammissibilità
della domanda) Il tribunale, sentito il pubblico
ministero e occorrendo il debitore, con decreto non soggetto a reclamo
dichiara inammissibile la proposta se non ricorrono le condizioni previste
dal primo comma dell'art. 160 o se ritiene che la proposta di concordato non
risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo [256] . In tali casi il tribunale dichiara d'ufficio il
fallimento del debitore. |
Art. 162 (Inammissibilità
della domanda) 1. Il tribunale, sentito il pubblico
ministero e occorrendo il debitore, con decreto non soggetto a reclamo
dichiara inammissibile la proposta se non ricorrono le condizioni previste
dal primo comma dell'art. 160 o se ritiene che la proposta di concordato non
risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo.[257] 2. In tali casi il tribunale dichiara
d'ufficio il fallimento del debitore. |
Art. 163 (Ammissione alla
procedura) [258] Il tribunale, verificata la completezza e
la regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo,
dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste
diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa
valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. Con il provvedimento di cui al primo
comma, il tribunale: 1) delega un giudice alla
procedura di concordato; 2) ordina la convocazione
dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e
stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 3) nomina il commissario
giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29; 4) stabilisce il termine
non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare
nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per
l'intera procedura. Qualora non sia eseguito il deposito
prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173,
quarto comma. |
Art. 163 (Ammissione alla
procedura)[259] 1. Il tribunale, verificata la completezza
e la regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo,
dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste
diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa
valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. 2. Con il provvedimento di cui al primo
comma, il tribunale: 1) delega un giudice alla procedura di
concordato; 2) ordina la convocazione dei creditori
non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine
per la comunicazione di questo ai creditori; 3) nomina il commissario giudiziale
osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29; 4) stabilisce il termine non superiore a
quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella
cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera
procedura. 3. Qualora non sia eseguito il deposito
prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173,
quarto comma. |
Art. 164 (Decreti del
giudice delegato) I decreti del giudice delegato sono
soggetti a reclamo a norma dell'art. 26. Il decreto del tribunale che decide sul reclamo non
è soggetto a gravame. |
Art. 164 (Decreti del
giudice delegato)[260] I decreti del giudice delegato sono
soggetti a reclamo a norma dell’articolo 26. |
Art. 165 (Commissario
giudiziale) Il commissario giudiziale è, per quanto
attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. Si applicano al commissario giudiziale gli
articoli 36,37, 38 e 39. |
Art. 165 (Commissario
giudiziale) 1. Il commissario giudiziale è, per quanto
attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 2. Si applicano al commissario giudiziale
gli articoli 36,37, 38 e 39. |
Art. 166 (Pubblicità del
decreto) Il decreto è a cura del cancelliere
pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e comunicato
per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Esso è inoltre
pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia e nei giornali
eventualmente indicati dal tribunale. Se il debitore possiede beni immobili o
altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione del
secondo comma dell'art. 88. |
Art. 166 (Pubblicità del
decreto) 1. Il decreto è pubblicato, a cura del
cancelliere, mediante affissione all’albo del tribunale e comunicato in via
telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il
tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da
esso indicati[261]. 2. Se il debitore possiede beni immobili o
altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione
dell'articolo 88, secondo comma. |
Capo II DEGLI EFFETTI DELL'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO |
Capo II DEGLI EFFETTI
DELL'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO |
Art. 167 (Amministrazione
dei beni durante la procedura) Durante la procedura di concordato, il
debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa,
sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice
delegato. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le
transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni
di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le
ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le
restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere
gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza
l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai
creditori anteriori al concordato. |
Art. 167 (Amministrazione
dei beni durante la procedura) 1. Durante la procedura di concordato, il
debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa,
sotto la vigilanza del commissario giudiziale [e la direzione del giudice delegato].[262] 2. I mutui, anche sotto forma cambiaria,
le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le
concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti,
le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le
restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere
gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza
l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai
creditori anteriori al concordato. 3. Con il decreto previsto
dall’art. 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite
di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al
secondo comma.[263] |
Art. 168 (Effetti della
presentazione del ricorso) Dalla data della presentazione del ricorso
e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del
concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono,
sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio
del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state
interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si
verificano. I creditori non possono acquistare diritti
di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi
sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. |
Art. 168 (Effetti della
presentazione del ricorso) 1. Dalla data della presentazione del
ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del
concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono,
sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio
del debitore. 2. Le prescrizioni che sarebbero state
interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si
verificano. 3. I creditori non possono acquistare diritti
di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi
sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. |
Art. 169 (Norme
applicabili)[264] Si applicano, con riferimento alla data di
presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 55,
56, 57,58, 59,60,61, 62,63. |
Art. 169 (Norme
applicabili)[265] Si applicano, con riferimento alla data di
presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45[266] 55, 56, 57,58,
59, 60, 61, 62, 63. |
Capo III DEI PROVVEDIMENTI IMMEDIATI |
Capo III DEI PROVVEDIMENTI
IMMEDIATI |
Art. 170 (Scritture
contabili) Il giudice delegato, immediatamente dopo
il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima
scrittura dei libri presentati. I libri sono restituiti al debitore, che
deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario
giudiziale. |
Art. 170 (Scritture
contabili) 1. Il giudice delegato, immediatamente
dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima
scrittura dei libri presentati. 2. I libri sono restituiti al debitore,
che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario
giudiziale. |
Art. 171 (Convocazione dei
creditori) Il commissario giudiziale deve procedere
alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle
scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le
necessarie rettifiche. Il commissario giudiziale provvede a
comunicare con raccomandata o con telegramma ai creditori un avviso
contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte del debitore. Quando la comunicazione prevista dal comma
precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per
la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario
giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126. Se vi sono obbligazionisti, il termine
previsto dall'art. 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato. In ogni caso l'avviso di convocazione per
gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune. Sono salve per le imprese esercenti il
credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136. |
Art. 171 (Convocazione dei
creditori) 1. Il commissario giudiziale deve
procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la
scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando
le necessarie rettifiche. 2. Il commissario giudiziale provvede a
comunicare con raccomandata o con telegramma ai creditori un avviso
contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte del debitore. 3. Quando la comunicazione prevista dal
comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori
o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il
commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126. 4. Se vi sono obbligazionisti, il termine
previsto dall'art. 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato. 5. In ogni caso l'avviso di convocazione
per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune. 6. Sono salve per le imprese esercenti il
credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136. |
Art. 172 (Operazioni e
relazione del commissario) Il commissario giudiziale redige
l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata
sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di
concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in
cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori. Su richiesta del commissario il giudice può nominare
uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni. |
Art. 172 (Operazioni e
relazione del commissario) 1. Il commissario giudiziale redige
l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata
sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di
concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in
cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori. 2. Su richiesta del commissario il giudice può
nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni. |
Art. 173 (Dichiarazione
del fallimento nel corso della procedura) Il commissario giudiziale, se accerta che
il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso
di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso
altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato, il
quale, fatte le opportune indagini, promuove dal tribunale la dichiarazione
di fallimento. Il fallimento è dichiarato anche se il
debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a
norma dell'art. 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o
se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per
l'ammissibilità del concordato. |
Art. 173 (Dichiarazione
del fallimento nel corso della procedura) 1. Il commissario giudiziale, se accerta
che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso
di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso
altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato, il
quale, fatte le opportune indagini, promuove dal tribunale la dichiarazione
di fallimento. 2. Il fallimento è dichiarato anche se il
debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a
norma dell'art. 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o
se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per
l'ammissibilità del concordato. |
Capo IV DELLA DELIBERAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO |
Capo IV DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO |
Art. 174 (Adunanza dei
creditori) L'adunanza dei creditori è presieduta dal
giudice delegato. Ogni creditore può farsi rappresentare da
un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità
sull'avviso di convocazione. Il debitore o chi ne ha la legale
rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento,
accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario
speciale. Possono intervenire anche i coobbligati, i
fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. |
Art. 174 (Adunanza dei
creditori) 1. L'adunanza dei creditori è presieduta
dal giudice delegato. 2. Ogni creditore può farsi rappresentare
da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità
sull'avviso di convocazione. 3. Il debitore o chi ne ha la legale
rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto
impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un
mandatario speciale. 4. Possono intervenire anche i
coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. |
Art. 175 (Discussione
della proposta di concordato) Nell'adunanza dei creditori il commissario
giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore. Ciascun creditore può esporre le ragioni
per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato
e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e
contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli
opportuni chiarimenti. |
Art. 175 (Discussione
della proposta di concordato) 1. Nell'adunanza dei creditori il
commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del
debitore. 2. Ciascun creditore può esporre le
ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di
concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. 3. Il debitore ha facoltà di rispondere e
contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli
opportuni chiarimenti. |
Art. 176 (Ammissione
provvisoria dei crediti contestati) Il giudice delegato può ammettere
provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del
voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie
definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. I creditori esclusi possono opporsi alla
esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro
ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze. |
Art. 176 (Ammissione
provvisoria dei crediti contestati) 1. Il giudice delegato può ammettere
provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del
voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie
definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. 2. I creditori esclusi possono opporsi
alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la
loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze. |
Art. 177 (Maggioranza per
l'approvazione del concordato) [267] Il concordato è approvato se riporta il
voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti
ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino
la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. Il tribunale, riscontrata in ogni caso la
maggioranza di cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante il
dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha
approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori
appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal
concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili. I creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se
non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche
parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale
ed accessori. Qualora i creditori muniti di privilegio,
pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte
del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori
chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. Sono esclusi dal voto e dal computo delle
maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto
grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima
della proposta di concordato. |
Art. 177 (Maggioranza per
l'approvazione del concordato)[268] 1. Il concordato è approvato se riporta il
voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti
ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe
medesima. 2. Il tribunale, riscontrata in ogni caso
la maggioranza di cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante
il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi
ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori
appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal
concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili. 3. I creditori muniti di privilegio, pegno
o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se
non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche
parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra
capitale ed accessori. 4. Qualora i creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione,
per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori
chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. 5. Sono esclusi dal voto e dal computo
delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al
quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un
anno prima della proposta di concordato. |
Art. 178 (Adesioni alla
proposta di concordato) Nel processo verbale dell'adunanza dei
creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con
l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. Il processo verbale è sottoscritto dal
giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere. Se nel giorno stabilito non è possibile
compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice
ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli
assenti. Le adesioni, pervenute per telegramma o
per lettera nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono
annotate dal cancelliere in calce al medesimo. Se il concordato è stato approvato
dalla maggioranza dei creditori votanti nell'adunanza, senza che tale
maggioranza abbia raggiunto i due terzi della totalità dei crediti, le
adesioni sono valutate agli effetti del computo della maggioranza dei
crediti. |
Art. 178 (Adesioni alla
proposta di concordato) 1. Nel processo verbale dell'adunanza dei
creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con
l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. 2. Il processo verbale è sottoscritto dal
giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere. 3. Se nel giorno stabilito non è possibile
compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice
ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli
assenti. 4. Le adesioni, pervenute per telegramma o
per lettera nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono
annotate dal cancelliere in calce al medesimo. Se il concordato è stato
approvato dalla maggioranza dei creditori votanti nell'adunanza, senza che
tale maggioranza abbia raggiunto i due terzi della totalità dei crediti, le
adesioni sono valutate agli effetti del computo della maggioranza dei
crediti. |
Capo V DELL'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO |
Capo V DELL'OMOLOGAZIONE E DELL’ESECUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO.
degli accordi di ristrutturazione di debiti[269] |
Art. 179 (Mancata
approvazione del concordato) Se nei termini stabiliti non si
raggiungono le maggioranze richieste negliartt. 177 e 178, il giudice
delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a
norma dell'art. 162, secondo comma. |
Art. 179 (Mancata
approvazione del concordato) Se nei termini stabiliti non si
raggiungono le maggioranze richieste negli artt. 177 e 178, il giudice
delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a
norma dell'art. 162, secondo comma. |
Art. 180 (Approvazione del
concordato e giudizio di omologazione) [270] Il
tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione del
debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il provvedimento venga
affisso all'albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al
commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti. Il debitore, il commissario giudiziale,
gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono
costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando
memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi istruttori e dei
documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve
depositare il proprio motivato parere. Il tribunale, nel contraddittorio delle
parti, assume anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie,
eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento
dell'istruttoria. Il tribunale, se la maggioranza di cui al
primo comma dell'articolo 177 è raggiunta, approva il concordato con decreto
motivato. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale,
riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo
177, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi
di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di
concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi
dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il decreto è comunicato al debitore e al
commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è
pubblicato e affisso a norma dell'articolo 17. Le somme spettanti ai creditori
contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti
dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo. |
Art. 180 (Approvazione del
concordato e giudizio di omologazione)[271] 1. Il tribunale fissa un'udienza in camera
di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale.
Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e
notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali
creditori dissenzienti. 2. Il debitore, il commissario giudiziale,
gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono
costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando
memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti
prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il
proprio motivato parere. 3. Il tribunale, nel contraddittorio delle
parti, assume anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie,
eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento
dell'istruttoria. 4. Il tribunale, se la maggioranza di cui
al primo comma dell'articolo 177 è raggiunta, approva il concordato con
decreto motivato. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale,
riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo
177, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi
di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di
concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi
dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. 5. Il decreto è comunicato al debitore e
al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è
pubblicato e affisso a norma dell'articolo 17. 6. Le somme spettanti ai creditori
contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti
dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo. |
Art. 181 (Chiusura della
procedura) [272] La procedura di concordato preventivo si
chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180.
L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione
del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per
una sola volta dal tribunale di sessanta giorni. |
Art. 181 (Chiusura della
procedura)[273] La procedura di concordato preventivo si
chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180.
L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione
del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per
una sola volta dal tribunale di sessanta giorni. |
Art. 182 (Provvedimenti in
caso di cessione di beni) Se il concordato consiste nella cessione
dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di
omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori
per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della
liquidazione. |
Art. 182 (Provvedimenti in
caso di cessione di beni) Se il concordato consiste nella cessione
dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di
omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori
per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della
liquidazione. |
Art. 182-bis (Accordi di
ristrutturazione dei debiti)[274] Il debitore può depositare, con la
dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di
ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno
il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un
esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento
alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. L'accordo è pubblicato nel registro delle
imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione
entro trenta giorni dalla pubblicazione. Il tribunale, decise le opposizioni,
procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il decreto del tribunale è reclamabile
alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile,
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. L'accordo acquista efficacia dal giorno
della sua pubblicazione nel registro delle imprese. |
Art. 182-bis (Accordi di
ristrutturazione dei debiti)[275] 1. Il debitore può depositare, con la
dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di
ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno
il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un
esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento
alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. 2. L'accordo è pubblicato nel registro
delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre
opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione. 3. Il tribunale, decise le opposizioni,
procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. 4. Il decreto del tribunale è reclamabile
alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile,
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. 5. L'accordo acquista efficacia dal giorno
della sua pubblicazione nel registro delle imprese. |
|
Art. 182-ter (Transazione
fiscale)[276] 1. Con il piano di cui all’articolo 160 il
debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati
dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria
anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse
proprie dell’Unione Europea. La proposta può prevedere la dilazione del
pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la
percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere
inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio
inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici
omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura
chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello
degli altri creditori chirografari. 2. Copia della domanda e della relativa
documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere
presentata al competente concessionario del servizio nazionale della
riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio
fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per
le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle
dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione
della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il
concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve
trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito
iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine, deve
procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed
alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione
attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non
definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati ma non
ancora consegnati al concessionario. Dopo l’emissione del decreto di cui
all’articolo 163, copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni
devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti
previsti dall’art. 171, comma 1, e dall’art. 172. In particolare, per i
tributi amministrati dall’agenzia delle dogane, l’ufficio competente a
ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo
periodo nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si
identifica con l’ufficio che ha notificato al debitore gli atti di
accertamento. 3. Relativamente ai tributi non iscritti a
ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale
della riscossione alla data di presentazione della domanda, l’adesione o il
diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore
dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è
espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei
creditori, ovvero nei modi previsti dall’art. 178, comma 1. 4. Relativamente ai tributi iscritti a
ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della
riscossione alla data di presentazione della domanda, quest’ultimo provvede
ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del
direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione
regionale. 5. La chiusura della procedura di
concordato ai sensi dell’articolo 181, determina la cessazione della materia
del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al comma 1. 6. Ai debiti tributari amministrati dalle
agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 182-bis. |
Art. 183 (Appello contro
la sentenza di omologazione) Contro la sentenza che omologa o respinge
il concordato possono appellare gli opponenti e il debitore entro quindici
giorni dall'affissione [277] . L'atto di appello è notificato al
debitore, al commissario giudiziale e alle parti costituite in giudizio. La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17 ed il
termine per ricorrere per cassazione decorre dalla data dell'affissione [278] . |
Art. 183 (Appello contro
la sentenza di omologazione) 1. Contro la sentenza che omologa o
respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il debitore entro
quindici giorni dall'affissione. [279] 2. L'atto di appello è notificato al
debitore, al commissario giudiziale e alle parti costituite in giudizio. 3. La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17 ed
il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla data dell'affissione. [280] |
Art. 184 (Effetti del
concordato per i creditori) Il concordato omologato è obbligatorio per
tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di
concordato. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i
coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, il concordato della
società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. |
Art. 184 (Effetti del
concordato per i creditori) 1. Il concordato
omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di
apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano
impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e
gli obbligati in via di regresso. 2. Salvo patto contrario, il concordato
della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili. |
Capo VI DELL'ESECUZIONE, DELLA RISOLUZIONE E DELL'ANNULLAMENTO DEL
CONCORDATO PREVENTIVO |
Capo VI DELL'ESECUZIONE, DELLA RISOLUZIONE E DELL'ANNULLAMENTO DEL
CONCORDATO PREVENTIVO |
Art. 185 (Esecuzione del
concordato) Dopo l'omologazione del concordato, il
commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità
stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni
fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Si applica il secondo comma dell'art. 136. |
Art. 185 (Esecuzione del
concordato) 1. Dopo l'omologazione
del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo
le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al
giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. 2. Si applica il secondo comma dell'art.
136. |
Art. 186 (Risoluzione e
annullamento del concordato) Si applicano al concordato preventivo le
disposizioni degli artt. 137 e 138, intendendosi sostituito al curatore il
commissario giudiziale. Nel caso di concordato mediante cessione
dei beni a norma dell'art. 160, comma secondo, n. 2, questo non si risolve se
nella liquidazione dei beni si sia ricavata una percentuale inferiore al
quaranta per cento. Con la sentenza che risolve o annulla il
concordato il tribunale dichiara il fallimento. |
Art. 186 (Risoluzione e
annullamento del concordato) 1. Si applicano al
concordato preventivo le disposizioni degli artt. 137 e 138, intendendosi
sostituito al curatore il commissario giudiziale. 2. Nel caso di concordato
mediante cessione dei beni a norma dell'art. 160, comma secondo, n. 2, questo
non si risolve se nella liquidazione dei beni si sia ricavata una percentuale
inferiore al quaranta per cento. 3. Con la sentenza che risolve o annulla
il concordato il tribunale dichiara il fallimento. |
Titolo IV DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA |
[Titolo IV DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA] (Abrogato)[281] |
Art. 187 (Domanda di
ammissione alla procedura)[282] L'imprenditore che si trova in temporanea
difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni
previste dai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 160 e vi siano
comprovate possibilità di risanare l'impresa, può chiedere al tribunale il
controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi
beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a
due anni. La domanda si propone nelle forme
stabilite dall'articolo 161. |
Art. 187 (Domanda di
ammissione alla procedura) (Abrogato)[283] |
Art. 188 (Ammissione alla
procedura) Il tribunale, se concorrono le condizioni
stabilite dalla legge e se ritiene il debitore meritevole del beneficio,
ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con
decreto non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento: 1) delega un giudice alla
procedura; 2) ordina la convocazione
dei creditori non oltre i trenta giorni dalla data del provvedimento e
stabilisce il termine per la comunicazione del provvedimento stesso ai
creditori; 3) nomina il commissario
giudiziale secondo le disposizioni degli artt. 27, 28 e 29; 4) stabilisce il termine
non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare
nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per
l'intera procedura. Il decreto è pubblicato a norma dell'art.
166 e per la durata della procedura produce gli effetti stabiliti dagli artt.
167 e 168. Si applicano inoltre le disposizioni degli
articoli 164, 165,170 a 173. |
Art. 188 (Ammissione alla
procedura) (Abrogato)[284] |
Art. 189 (Adunanza dei
creditori) Alla deliberazione dei creditori si
applicano le disposizioni degli artt. 174, 175,176, primo comma, 177, quarto
comma, 178, primo, secondo e terzo comma. Si tiene conto a tutti gli effetti dei
voti dati per lettera o per telegramma, purché pervenuti prima della chiusura
delle operazioni. La proposta del debitore è approvata
quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che
rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di
prelazione sui beni del debitore. Se le maggioranze prescritte non sono
raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla procedura. |
Art. 189 (Adunanza dei
creditori) (Abrogato)[285] |
Art. 190 (Provvedimenti
del giudice delegato) Se le maggioranze prescritte sono
raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori
intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque
creditori che assiste il commissario giudiziale. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso
reclamo da parte di ogni interessato entro dieci giorni dalla sua data. Il
tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame [286] . |
Art. 190 (Provvedimenti
del giudice delegato) (Abrogato)[287] |
Art. 191 (Poteri di
gestione del commissario giudiziale) Durante la procedura il tribunale, su
istanza di ogni interessato o d'ufficio sentito il comitato dei creditori,
può con decreto non soggetto a reclamo affidare al commissario giudiziale in
tutto o in parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del
debitore, determinando i poteri. Il decreto è pubblicato a norma dell'art.
166. In tal caso il commissario al termine del
suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell'art.
116. |
Art. 191 (Poteri di
gestione del commissario giudiziale) (Abrogato)[288] |
Art. 192 (Relazioni
dell'amministrazione e revoca dell'amministrazione controllata) Il commissario giudiziale riferisce ogni
due mesi al giudice delegato sull'andamento dell'impresa. Il commissario giudiziale e il comitato
dei creditori devono inoltre denunciare al giudice delegato i fatti che
consigliano la revoca dell'amministrazione controllata, non appena ne vengano
a conoscenza. Se in qualunque momento risulta che
l'amministrazione controllata non può utilmente essere continuata, il giudice
delegato, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento salva la
facoltà dell'imprenditore di proporre il concordato preventivo secondo le
disposizioni del titolo precedente. |
Art. 192 (Relazioni
dell'amministrazione e revoca dell'amministrazione controllata) (Abrogato)[289] |
Art. 193 (Fine
dell'amministrazione controllata) Il debitore che dimostra di essere in
grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni può chiedere al
tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In
tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell'art. 17. Se al termine dell'amministrazione
controllata risulta che l'impresa non è in condizioni di adempiere
regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il terzo comma dell'articolo
precedente. |
Art. 193 (Fine
dell'amministrazione controllata) (Abrogato)[290] |
Titolo V DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA |
Titolo V DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA |
Art. 194 (Norme
applicabili) La liquidazione coatta amministrativa è
regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali
dispongano diversamente. Sono abrogate le disposizioni delle leggi
speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195,196, 200, 201, 202,203,
209, 211 e 213. |
Art. 194 (Norme
applicabili) 1. La liquidazione coatta amministrativa è
regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali
dispongano diversamente. 2. Sono abrogate le disposizioni delle
leggi speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200, 201, 202,
203, 209, 211 e 213. |
Art. 195 (Accertamento
giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta
amministrativa) Se un'impresa, soggetta a liquidazione
coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di
insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su
richiesta di uno o più creditori, dichiara tale stato con sentenza in camera
di consiglio. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i
provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori
fino all'inizio della procedura di liquidazione. Prima di provvede il tribunale deve
sentire l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa [291] . La sentenza è comunicata entro tre giorni,
a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente
perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata e affissa nei modi
e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento. Contro la sentenza predetta può essere
proposta opposizione da qualunque interessato, entro trenta giorni
dall'affissione davanti al tribunale che l'ha pronunciata, in contraddittorio
col commissario liquidatore. [292] Il termine per appellare è di quindici
giorni dalla notificazione della sentenza. Il tribunale che respinge il ricorso per
la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il
decreto è ammesso reclamo a norma dell'art. 2. Il tribunale provvede d'ufficio alla
dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della
procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata di una
impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del
fallimento, si verificano le condizioni per le quali a norma delle
disposizioni contenute nei titoli III e IV si dovrebbe far luogo alla
dichiarazione di fallimento. Le disposizioni di questo articolo non si applicano
agli enti pubblici. |
Art. 195 (Accertamento
giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta
amministrativa)[293] 1. Se un'impresa soggetta a liquidazione
coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di
insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su
richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza
sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il
trasferimento della sede principale dell’impresa intervenuto nell’anno antecedente
l’apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza. 2. Con la stessa sentenza o con successivo
decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni
nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione. 3. Prima di provvedere il tribunale deve
sentire il debitore, con le modalità di cui all’articolo 15, e l’autorità
governativa che ha la vigilanza sull’impresa. 4. La sentenza è comunicata entro tre
giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile,
all'autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre
notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la
sentenza dichiarativa di fallimento. 5. Contro la sentenza predetta può essere
proposto appello da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19. 6. Il tribunale che respinge il ricorso
per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il
decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 22. 7. Il tribunale provvede su istanza del
commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo
articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di
un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del
fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di
insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma. 8. Le disposizioni di questo articolo non
si applicano agli enti pubblici. |
Art. 196 (Concorso fra
fallimento e liquidazione coatta amministrativa) Per le imprese soggette a liquidazione
coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura
fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta
amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
preclude la dichiarazione di fallimento. |
Art. 196 (Concorso fra
fallimento e liquidazione coatta amministrativa) Per le imprese soggette a liquidazione coatta
amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare,
la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa
e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la
dichiarazione di fallimento. |
Art. 197 (Provvedimento di
liquidazione) Il provvedimento che ordina la
liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a
cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed è
comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le
altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento. |
Art. 197 (Provvedimento di
liquidazione) Il provvedimento che ordina la
liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a
cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed è
comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le
altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento. |
Art. 198 (Organi della
liquidazione amministrativa) Con il provvedimento che ordina la
liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario
liquidatore. E' altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque
membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato
dall'impresa, possibilmente fra i creditori. Qualora l'importanza dell'impresa lo
consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso
essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata
congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina
del comitato di sorveglianza è facoltativo. |
Art. 198 (Organi della
liquidazione amministrativa) 1. Con il provvedimento che ordina la
liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore.
E' altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti
fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato
dall'impresa, possibilmente fra i creditori. 2. Qualora l'importanza dell'impresa lo
consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso
essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata
congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina
del comitato di sorveglianza è facoltativo. |
Art. 199 (Responsabilità
del commissario liquidatore) Il commissario liquidatore è, per quanto
attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. Durante la liquidazione l'azione di
responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal
nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla
liquidazione. Si applicano al commissario liquidatore le
disposizioni degli artt. 32,37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei
poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila
sulla liquidazione. |
Art. 199 (Responsabilità
del commissario liquidatore) 1. Il commissario liquidatore è, per
quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 2. Durante la liquidazione l'azione di
responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal
nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla
liquidazione. 3. Si applicano al commissario liquidatore
le disposizioni degli artt. 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti
nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che
vigila sulla liquidazione. |
Art. 200 (Effetti del
provvedimento di liquidazione per l'impresa) Dalla data del provvedimento che ordina la
liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una
società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli
organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto
dall'art. 214. Nelle controversie anche in corso,
relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il
commissario liquidatore. |
Art. 200 (Effetti del
provvedimento di liquidazione per l'impresa) 1. Dalla data del provvedimento che ordina
la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è
una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e
degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto
dall'art. 214. 2. Nelle controversie anche in corso,
relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il
commissario liquidatore. |
Art. 201 (Effetti della
liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti) Dalla data del provvedimento che ordina la
liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II
e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66. Si intendono sostituiti nei poteri del
tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla
liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli
del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza. |
Art. 201 (Effetti della
liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti) 1. Dalla data del provvedimento che ordina
la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione
II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66. 2. Si intendono sostituiti nei poteri del
tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla
liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli
del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza. |
Art. 202 (Accertamento
giudiziario dello stato d'insolvenza) Se l'impresa al tempo in cui è stata
ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è
stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del
luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario
liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con
sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta
per insufficienza di attivo. Si applicano le norme dell'art. 195, commi
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto. |
Art. 202 (Accertamento
giudiziario dello stato d'insolvenza) 1. Se l'impresa al tempo in cui è stata
ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è
stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del
luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario
liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con
sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta
per insufficienza di attivo. 2. Si applicano le norme dell'art. 195,
commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto. |
Art. 203 (Effetti
dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza) Accertato giudizialmente lo stato
d'insolvenza a norma degli artt. 195 o 202, sono applicabili con effetto
dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del
titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a
responsabilità illimitata. [294] L'esercizio delle azioni di revoca degli
atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il commissario liquidatore presenta al
procuratore del Re Imperatore una relazione in conformità di quanto è
disposto dall'art. 33, primo comma. |
Art. 203 (Effetti
dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza) 1. Accertato giudizialmente lo stato
d'insolvenza a norma degli artt. 195 o 202, sono applicabili con effetto
dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del
titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità
illimitata. [295] 2. L'esercizio delle azioni di revoca
degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario
liquidatore. 3. Il commissario liquidatore presenta al
procuratore del Re Imperatore una relazione in conformità di quanto è disposto
dall'art. 33, primo comma. |
Art. 204 (Commissario
liquidatore) Il commissario liquidatore procede a tutte
le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che
vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza. Egli prende in consegna i beni compresi
nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa
richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio. Il commissario liquidatore forma quindi
l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione
dei beni. |
Art. 204 (Commissario
liquidatore) 1. Il commissario liquidatore procede a
tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che
vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza. 2. Egli prende in consegna i beni compresi
nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa
richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio. 3. Il commissario liquidatore forma quindi
l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione
dei beni. |
Art. 205 (Relazione del
commissario) L'imprenditore o, se l'impresa è una
società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al
commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore
all'ultimo bilancio. Il commissario è dispensato dal formare il
bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità
che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale
dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del
comitato di sorveglianza. |
Art. 205 (Relazione del
commissario) 1. L'imprenditore o, se l'impresa è una società
o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario
liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo
bilancio. 2. Il commissario è dispensato dal formare
il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre
all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione
patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un
rapporto del comitato di sorveglianza. |
Art. 206 (Poteri del
commissario) L'azione di responsabilità contro gli
amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in
liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata
dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla
liquidazione. Per il compimento degli atti previsti
dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a
lire cinquantamila [296] e per la
continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato
dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di
sorveglianza. |
Art. 206 (Poteri del
commissario) 1. L'azione di responsabilità contro gli
amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in
liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata
dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila
sulla liquidazione. 2. Per il compimento degli atti previsti
dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a
lire cinquantamila[297] e per la
continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere
autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di
sorveglianza. |
Art. 207 (Comunicazione ai
creditori e ai terzi) Entro un mese dalla nomina, il commissario
comunica a ciascun creditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento
le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i
documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle
eventuali contestazioni. Analoga comunicazione è fatta a coloro che
possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su
cose mobili possedute dall'impresa. Entro quindici giorni dal ricevimento
della raccomandata i creditori e le altre persone indicate nel comma
precedente possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro
osservazioni o istanze. |
Art. 207 (Comunicazione ai
creditori e ai terzi) 1. Entro un mese dalla nomina, il
commissario comunica a ciascun creditore mediante raccomandata con avviso di
ricevimento le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture
contabili e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende fatta con
riserva delle eventuali contestazioni. 2. Analoga comunicazione è fatta a coloro
che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione
su cose mobili possedute dall'impresa. 3. Entro quindici giorni dal ricevimento
della raccomandata i creditori e le altre persone indicate nel comma
precedente possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro
osservazioni o istanze. |
Art. 208 (Domande dei
creditori e dei terzi) I creditori e le altre persone indicate
nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal
predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di
liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro
beni. |
Art. 208 (Domande dei
creditori e dei terzi) I creditori e le altre persone indicate
nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal
predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di
liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro
beni. |
Art. 209 (Formazione dello
stato passivo) Salvo che le leggi speciali stabiliscano
un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di
liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e
delle domande indicate nel secondo comma dell'art. 207 accolte o respinte, e
le deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale,
dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui
pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria
l'elenco diventa esecutivo. Le opposizioni, a norma dell'art. 98, e le
impugnazioni, a norma dell'art. 100, sono proposte, entro quindici giorni dal
deposito, con ricorso al presidente del tribunale, osservate le disposizioni
del secondo comma dell'art. 93 [298] . Il presidente del tribunale nomina un
giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori. Sono osservate le
disposizioni degli artt. da 98 a 103, in quanto applicabili, sostituiti al
giudice delegato il giudice istruttore e al curatore il commissario
liquidatore. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali
relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle
imprese che esercitano il credito. |
Art. 209 (Formazione dello
stato passivo) 1. Salvo che le leggi speciali
stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del
provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti
ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'art. 207
accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa
ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di
ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col
deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo. 2. Le opposizioni, a norma dell'art. 98, e
le impugnazioni, a norma dell'art. 100, sono proposte, entro quindici giorni
dal deposito, con ricorso al presidente del tribunale, osservate le
disposizioni del secondo comma dell'art. 93. [299] 3. Il presidente del tribunale nomina un
giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori. Sono osservate le
disposizioni degli artt. da 98 a 103, in quanto applicabili, sostituiti al
giudice delegato il giudice istruttore e al curatore il commissario liquidatore. 4. Restano salve le disposizioni delle
leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella
liquidazione delle imprese che esercitano il credito. |
Art. 210 (Liquidazione
dell'attivo) Il commissario ha tutti i poteri necessari
per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità
che vigila sulla liquidazione. In ogni caso per la vendita degli immobili
e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione
dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di
sorveglianza. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il
presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore,
ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti
titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti,
quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento. |
Art. 210 (Liquidazione
dell'attivo) 1. Il commissario ha tutti i poteri necessari
per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità
che vigila sulla liquidazione. 2. In ogni caso per la vendita degli
immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione
dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di
sorveglianza. 3. Nel caso di società con soci a
responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del
commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità
limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i
versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per
il pagamento. |
Art. 211 (Società con
responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci) Nella liquidazione di una società con
responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario
liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell'elenco
previsto dall'art. 209, comma primo, previa autorizzazione dell'autorità che
vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che
egli ritiene necessarie per l'estinzione delle passività. Si osservano per il
rimanente le disposizioni dell'art. 151, sostituiti ai poteri del giudice
delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario
liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell'art. 26. |
Art. 211 (Società con
responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci) Nella liquidazione di una società con
responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario
liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell'elenco
previsto dall'art. 209, comma primo, previa autorizzazione dell'autorità che
vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che
egli ritiene necessarie per l'estinzione delle passività. Si osservano per il
rimanente le disposizioni dell'art. 151, sostituiti ai poteri del giudice
delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario
liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell'art. 26. |
Art. 212 (Ripartizione
dell'attivo) Le somme ricavate dalla liquidazione
dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111. Previo il parere del comitato di
sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla
liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i
creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate
tutte le attività e accertate tutte le passività. Le domande tardive per l'ammissione di
crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le
ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non
ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112. Alle ripartizioni parziali si applicano le
disposizioni dell'art. 113. |
Art. 212 (Ripartizione
dell'attivo) 1. Le somme ricavate dalla liquidazione
dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111. 2. Previo il parere del comitato di
sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla
liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i
creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate
tutte le attività e accertate tutte le passività. 3. Le domande tardive per l'ammissione di
crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le
ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non
ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112. 4. Alle ripartizioni parziali si applicano
le disposizioni dell'art. 113. |
Art. 213 (Chiusura della
liquidazione) Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il
bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di
riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di
sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla
liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del
tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito è data
notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nei giornali
che siano designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Nel termine di venti giorni
dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre,
con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura
del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario
liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni
possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il
presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i
provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile. Decorso il termine indicato senza che
siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di
reparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni
finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'art. 117, e se del caso
degli artt. 2456 e 2457 del codice civile. |
Art. 213 (Chiusura della
liquidazione) 1. Prima dell'ultimo riparto ai creditori,
il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano
di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di
sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla
liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del
tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito è data
notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale [del Regno][300] e nei giornali
che siano designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione. 2. Nel termine di venti giorni
dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre,
con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura
del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario
liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni
possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il
presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i
provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile. 3. Decorso il termine indicato senza che
siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di
reparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni
finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'art. 117, e se del caso
degli artt. 2494 e 2495[301] del codice
civile. |
Art. 214 (Concordato) Dopo il deposito dell'elenco previsto
dall'art. 209 l'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del
commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza può autorizzare
l'impresa in liquidazione a proporre al tribunale un concordato, osservate le
disposizioni dell'art. 152, se si tratta di società. La proposta di concordato deve indicare le
condizioni e le eventuali garanzie. Essa è depositata nella cancelleria del
tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza
e pubblicata nelle forme disposte dall'autorità che vigila sulla
liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gli interessati possono
presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al
commissario. Il tribunale, sentito il parere
dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di
concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di
consiglio. La sentenza che approva il concordato è pubblicata a norma
dell'art. 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale. Contro la sentenza, che approva o respinge
il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli
opponenti possono appellare entro quindici giorni dall'affissione. La
sentenza è pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il
ricorso in cassazione decorre dall'affissione. Il commissario liquidatore con
l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del
concordato. |
Art. 214 (Concordato) 1. Dopo il deposito dell'elenco previsto
dall'art. 209 l'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del
commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza può autorizzare
l'impresa in liquidazione a proporre al tribunale un concordato, osservate le
disposizioni dell'art. 152, se si tratta di società. 2. La proposta di concordato deve indicare
le condizioni e le eventuali garanzie. Essa è depositata nella cancelleria
del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di
sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall'autorità che vigila sulla
liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gli interessati possono
presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al
commissario. 3. Il tribunale, sentito il parere
dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di
concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di
consiglio. La sentenza che approva il concordato è pubblicata a norma
dell'art. 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale. 4. Contro la sentenza, che approva o
respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore
e gli opponenti possono appellare entro quindici giorni dall'affissione. La
sentenza è pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso
in cassazione decorre dall'affissione. 5. Il commissario liquidatore con
l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del
concordato. |
Art. 215 (Risoluzione e
annullamento del concordato) Se il concordato non è eseguito, il
tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori,
pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e non soggetta a gravame, la
risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi terzo e
quarto dell'art. 137. Su richiesta del commissario o dei
creditori il concordato può essere annullato a norma dell'art. 138. Risolto o annullato il concordato, si
riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla
liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari. |
Art. 215 (Risoluzione e
annullamento del concordato) 1. Se il concordato non è eseguito, il
tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori,
pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e non soggetta a gravame, la
risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi terzo e
quarto dell'art. 137. 2. Su richiesta del commissario o dei
creditori il concordato può essere annullato a norma dell'art. 138. 3. Risolto o annullato il concordato, si
riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla
liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari. |
Titolo VI DISPOSIZIONI PENALI |
Titolo VI DISPOSIZIONI PENALI |
Capo I REATI COMMESSI DAL FALLITO |
Capo I REATI COMMESSI DAL FALLITO |
Art. 216 (Bancarotta
fraudolenta) E' punito con la reclusione da tre a dieci
anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che: 1) ha distratto,
occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni
ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o
riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto,
distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé
o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri
o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere
possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. La stessa pena si applica
all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare,
commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero
sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. E' punito con la reclusione da uno a
cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a
scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o
simula titoli di prelazione. Salve le altre pene accessorie, di cui al
capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti
previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni
l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per
la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. |
Art. 216 (Bancarotta
fraudolenta) 1. E' punito con la reclusione da tre a
dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che: 1) ha distratto, occultato, dissimulato,
distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di
recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività
inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato,
in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture
contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione
del patrimonio o del movimento degli affari. 2. La stessa pena si applica
all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare,
commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero
sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. 3. E' punito con la reclusione da uno a
cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a
scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o
simula titoli di prelazione. 4. Salve le altre pene accessorie, di cui
al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei
fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni
l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per
la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. |
Art. 217 (Bancarotta
semplice) E' punito con la reclusione da sei mesi a
due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, fuori dai casi
preveduti nell'articolo precedente: 1) ha fatto spese
personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; 2) ha consumato una
notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o
manifestamente imprudenti; 3) ha compiuto operazioni
di grave imprudenza per ritardare il fallimento; 4) ha aggravato il
proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio
fallimento o con altra grave colpa; 5) non ha soddisfatto le
obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. La stessa pena si applica al fallito che,
durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero
dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto
i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti
in maniera irregolare o incompleta. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III,
titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione
all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici
direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni. |
Art. 217 (Bancarotta
semplice) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi
a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, fuori dai casi
preveduti nell'articolo precedente: 1) ha fatto spese personali o per la
famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; 2) ha consumato una notevole parte del suo
patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; 3) ha compiuto operazioni di grave
imprudenza per ritardare il fallimento; 4) ha aggravato il proprio dissesto,
astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con
altra grave colpa; 5) non ha soddisfatto le obbligazioni
assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. 2. La stessa pena si applica al fallito
che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero
dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto
i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti
in maniera irregolare o incompleta. 3. Salve le altre pene accessorie di cui
al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa
l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni. |
Art. 218 (Ricorso abusivo
al credito) Salvo che il fatto costituisca un reato
più grave, è punito con la reclusione fino a due anni l'imprenditore
esercente un'attività commerciale che, ricorre o continua a ricorrere al
credito, dissimulando il proprio dissesto. Salve le altre pene accessorie di cui al
capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa
l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni. |
Art. 218 (Ricorso abusivo
al credito) 1. Salvo che il fatto costituisca un reato
più grave, è punito con la reclusione fino a due anni l'imprenditore
esercente un'attività commerciale che, ricorre o continua a ricorrere al
credito, dissimulando il proprio dissesto. 2. Salve le altre pene accessorie di cui
al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa
l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni. |
Art. 219 (Circostanze
aggravanti e circostanza attenuante) Nel caso in cui i fatti previsti negli
artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante
gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà. Le pene stabilite negli articoli suddetti
sono aumentate: 1) se il colpevole ha
commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati; 2) se il colpevole per
divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale. Nel caso in cui i fatti indicati nel primo
comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono
ridotte fino al terzo. |
Art. 219 (Circostanze
aggravanti e circostanza attenuante) 1. Nel caso in cui i fatti previsti negli
artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante
gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà. 2. Le pene stabilite negli articoli
suddetti sono aumentate: 1) se il colpevole ha commesso più fatti
tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati; 2) se il colpevole per divieto di legge
non poteva esercitare un'impresa commerciale. 3. Nel caso in cui i fatti indicati nel
primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le
pene sono ridotte fino al terzo. |
Art. 220 (Denuncia di
creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito) E' punito con la reclusione da sei a
diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216,
nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od
omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere
nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli art. 16, nn. 3
e 49. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la
reclusione fino ad un anno. |
Art. 220 (Denuncia di creditori
inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito) 1. E' punito con la reclusione da sei a
diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216,
nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette
di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario,
ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli art. 16, nn. 3 e 49. 2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si
applica la reclusione fino ad un anno. |
Art. 221 (Fallimento con
procedimento sommario) Se al fallimento si applica il procedimento sommario
le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo. |
Art. 221 (Fallimento con
procedimento sommario) Se al fallimento si applica il
procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al
terzo. |
Art. 222 (Fallimento delle
società in nome collettivo e in accomandita semplice) Nel fallimento delle società in nome
collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si
applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili. |
Art. 222 (Fallimento delle
società in nome collettivo e in accomandita semplice) Nel fallimento delle società in nome collettivo e in
accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti
commessi dai soci illimitatamente responsabili. |
Capo II REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO |
Capo II REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO |
Art. 223 (Fatti di
bancarotta fraudolenta) Si applicano le pene stabilite nell'art.
216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori
di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti
preveduti nel suddetto articolo. Si applica alle persone suddette la pena
prevista dal primo comma dell'art. 216, se: 1) hanno cagionato, o
concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti
previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634
del codice civile.[302] 2) hanno cagionato con
dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società. Si applica altresì in ogni caso la disposizione
dell'ultimo comma dell'art. 216. |
Art. 223 (Fatti di
bancarotta fraudolenta) 1. Si applicano le pene stabilite
nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai
liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei
fatti preveduti nel suddetto articolo. 2. Si applica alle persone suddette la
pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se: 1) hanno cagionato, o concorso a
cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti
dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del
codice civile.[303] 2) hanno cagionato con dolo o per effetto
di operazioni dolose il fallimento della società. 3. Si applica altresì in ogni caso la
disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216. |
Art. 224 (Fatti di
bancarotta semplice) Si applicano le pene stabilite nell'art.
217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori
di società dichiarate fallite, i quali: 1) hanno commesso alcuno
dei fatti preveduti nel suddetto articolo; 2) hanno concorso a cagionare od aggravare
il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti
dalla legge. |
Art. 224 (Fatti di
bancarotta semplice) Si applicano le pene stabilite nell'art.
217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori
di società dichiarate fallite, i quali: 1) hanno commesso alcuno
dei fatti preveduti nel suddetto articolo; 2) hanno concorso a cagionare od aggravare il
dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla
legge. |
Art. 225 (Ricorso abusivo
al credito) Si applicano le pene stabilite nell'art.
218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate
fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto. |
Art. 225 (Ricorso abusivo
al credito) Si applicano le pene stabilite nell'art.
218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate
fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto. |
Art. 226 (Denuncia di
crediti inesistenti) Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli
amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate
fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati. |
Art. 226 (Denuncia di
crediti inesistenti) Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli
amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate
fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati. |
Art. 227 (Reati
dell'institore) All'institore dell'imprenditore,
dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole
dei fatti preveduti negli artt. 216,217, 218 e 220 si applicano le pene in
questi stabilite. |
Art. 227 (Reati
dell'institore) All'institore dell'imprenditore,
dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole
dei fatti preveduti negli artt. 216,217, 218 e 220 si applicano le pene in
questi stabilite. |
Art. 228 (Interesse
privato del curatore negli atti del fallimento) Salvo che al fatto non siano applicabili
gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore
che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o
per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due
a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206 (lire 400.000)[304] . La condanna importa l'interdizione dai pubblici
uffici. |
Art. 228 (Interesse
privato del curatore negli atti del fallimento) 1. Salvo che al fatto non siano
applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale,
il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento
direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206 (lire
400.000)[305]. 2. La condanna importa l'interdizione dai
pubblici uffici. |
Art. 229 (Accettazione di
retribuzione non dovuta) Il curatore del fallimento che riceve o
pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella
liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 (lire 200.000)[306] a euro 516
(1.000.000) [307] . Nei casi più gravi alla condanna può
aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la
durata non inferiore a due anni. |
Art. 229 (Accettazione di
retribuzione non dovuta) 1. Il curatore del fallimento che riceve o
pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella
liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 (lire 200.000)[308] a euro 516
(1.000.000) [309]. 2. Nei casi più gravi alla condanna può
aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la
durata non inferiore a due anni. |
Art. 230 (Omessa consegna
o deposito di cose del fallimento) Il curatore che non ottempera all'ordine
del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli
detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e
con la multa fino a euro 1.032 (lire 2.000.000) [310] . Se il fatto avviene per colpa, si applica la
reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309 (lire 600.000) [311] . |
Art. 230 (Omessa consegna
o deposito di cose del fallimento) 1. Il curatore che non ottempera
all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del
fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032 (lire 2.000.000)[312] . 2. Se il fatto avviene per colpa, si
applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309 (lire
600.000)[313] . |
Art. 231 (Coadiutori del
curatore) Le disposizioni degli artt. 228, 229 e
230, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore
nell'amministrazione del fallimento. |
Art. 231 (Coadiutori del
curatore) Le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230, si
applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione
del fallimento. |
Art. 232 (Domande di
ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito) E' punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da euro 51 (lire 100.000)[314] a euro 516
(1.000.000) [315] , chiunque,
fuori dei casi di concorso di bancarotta, anche per interposta persona
presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito
fraudolentemente simulato. Se la domanda è ritirata prima della
verificazione dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà. E' punito con la reclusione da uno a
cinque anni chiunque: 1) dopo la dichiarazione
di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento,
sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni
dissimula beni del fallito; 2) essendo consapevole
dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri
beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore
corrente, se il fallimento si verifica. La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata
se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale. |
Art. 232 (Domande di
ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito) 1. E' punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da euro 51 (lire 100.000)[316] a euro 516
(1.000.000)[317], chiunque,
fuori dei casi di concorso di bancarotta, anche per interposta persona
presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito
fraudolentemente simulato. 2. Se la domanda è ritirata prima della
verificazione dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà. 3. E' punito con la reclusione da uno a
cinque anni chiunque: 1) dopo la dichiarazione di fallimento,
fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae,
distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni
del fallito; 2) essendo consapevole dello stato di
dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso
o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il
fallimento si verifica. 4. La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e
2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività
commerciale. |
Art. 233 (Mercato di voto) Il creditore che stipula col fallito o con
altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo
voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore
a euro 103 (lire 200.000).[318] . La somma o le cose ricevute dal creditore
sono confiscate. La stessa pena si applica al fallito e a
chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito. |
Art. 233 (Mercato di voto) 1. Il creditore che stipula col fallito o
con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il
suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore
a euro 103 (lire 200.000)[319]. 2. La somma o le cose ricevute dal
creditore sono confiscate. 3. La stessa pena si applica al fallito e
a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito. |
Art. 234 (Esercizio
abusivo di attività commerciale) Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si
trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna
penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non
inferiore a euro 103 (lire 200.000).[320] . |
Art. 234 (Esercizio
abusivo di attività commerciale) Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si
trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna
penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non
inferiore a euro 103 (lire 200.000).[321] |
Art. 235 (Omessa
trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari)[322] Il pubblico ufficiale abilitato a levare
protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel
termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti
cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la
sanzione amministrativa da euro 258 (lire 500.000) a euro 1.549 (lire
3.000.000). La stessa pena si applica al procuratore del
registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle
dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo
comma, o trasmette un elenco incompleto. |
Art. 235 (Omessa
trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari)[323] 1. Il pubblico ufficiale abilitato a
levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare
nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti
cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la
sanzione amministrativa da euro 258 (lire 500.000) a euro 1.549 (lire
3.000.000). 2. La stessa pena si applica al
procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco
delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo
comma, o trasmette un elenco incompleto. |
Capo III DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, DI
AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA |
Capo III DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, DI
AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA[324]
E DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA |
Art. 236 (Concordato
preventivo e amministrazione controllata) E' punito con la reclusione da uno a
cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla
procedura di concordato preventivo di amministrazione controllata, siasi
attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle
maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. Nel caso di concordato preventivo o di
amministrazione controllata, si applicano: 1) le disposizioni degli
artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e
liquidatori di società; 2) la disposizione
dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore; 3) le disposizioni degli
artt. 228 e229 al commissario del concordato preventivo o
dell'amministrazione controllata; 4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai
creditori. |
Art. 236 (Concordato
preventivo e amministrazione controllata)[325] 1. E' punito con la reclusione da uno a
cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla
procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata[326], siasi
attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle
maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. 2. Nel caso di concordato preventivo o di
amministrazione controllata[327], si applicano: 1) le disposizioni degli artt. 223 e 224
agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società; 2) la disposizione dell'art. 227 agli
institori dell'imprenditore; 3) le disposizioni degli artt. 228 e229 al
commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata; 4) le disposizioni degli artt. 232 e 233
ai creditori. |
Art. 237 (Liquidazione
coatta amministrativa) [328] L'accertamento giudiziale dello stato di
insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione
di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
titolo. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si
applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 228 e229,
e 230. |
Art. 237 (Liquidazione
coatta amministrativa)[329] 1. L'accertamento giudiziale dello stato
di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla
dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente titolo. 2. Nel caso di liquidazione coatta
amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli
articoli 228 e229, e 230. |
Capo IV DISPOSIZIONI DI PROCEDURA |
Capo IV DISPOSIZIONI DI PROCEDURA |
Art. 238 (Esercizio
dell'azione penale per reati in materia di fallimento) Per reati previsti negli artt. 216, 217,
223 e 224, l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza
dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17. E' iniziata anche prima del caso previsto dall'art.
7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia
contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta. |
Art. 238 (Esercizio
dell'azione penale per reati in materia di fallimento) 1. Per reati previsti negli artt. 216,
217, 223 e 224, l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della
sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17. 2. E' iniziata anche prima del caso
previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già
esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la
dichiarazione suddetta. |
Art. 239 (Mandato di
cattura) (Abrogato)[330] |
Art. 239 (Mandato di
cattura) (Abrogato)[331] |
Art. 240 (Costituzione di
parte civile) Il curatore, il commissario giudiziale e
il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento
penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito. I creditori possono costituirsi parte civile nel
procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione
del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o
quando intendono far valere un titolo di azione propria personale. |
Art. 240 (Costituzione di
parte civile) 1. Il curatore, il commissario giudiziale
e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel
procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro
il fallito. 2. I creditori possono costituirsi parte
civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la
costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario
liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria
personale. |
Art. 241 (Riabilitazione) La riabilitazione civile del fallito
estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare
l'esecuzione e gli effetti. |
Art. 241 (Riabilitazione) La riabilitazione civile del fallito
estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare
l'esecuzione e gli effetti. |
Titolo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
Titolo VII DISPOSIZIONI
TRANSITORIE |
Art. 242 (Disposizione
generale) Gli effetti della sentenza dichiarativa di
fallimento pronunciata prima della entrata in vigore del presente decreto
sono regolati dalle leggi anteriori. Tuttavia le forme del procedimento
stabilite dal presente decreto si applicano anche alle procedure di
fallimento in corso, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti. Conservano in ogni caso la loro efficacia gli atti
anteriormente compiuti, se erano validi secondo le norme anteriori. |
Art. 242 (Disposizione
generale) 1. Gli effetti della sentenza dichiarativa
di fallimento pronunciata prima della entrata in vigore del presente decreto
sono regolati dalle leggi anteriori. 2. Tuttavia le forme del procedimento
stabilite dal presente decreto si applicano anche alle procedure di
fallimento in corso, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti. 3. Conservano in ogni caso la loro
efficacia gli atti anteriormente compiuti, se erano validi secondo le norme
anteriori. |
Art. 243 (Rappresentante
degli eredi) Nei fallimenti in corso il rappresentante
degli eredi previsto dall'art. 12, comma secondo, deve essere designato entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. |
Art. 243 (Rappresentante
degli eredi) Nei fallimenti in corso il rappresentante degli
eredi previsto dall'art. 12, comma secondo, deve essere designato entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. |
Art. 244 (Sentenza
dichiarativa di fallimento) Le opposizioni alla sentenza dichiarativa
di fallimento pronunciata prima dell'entrata in vigore del presente decreto
sono regolate dalle leggi anteriori. Il gravame contro il provvedimento che
respinge la istanza di fallimento è regolata dalle nuove disposizioni,
semprechè la causa relativa non sia stata già assegnata a sentenza. |
Art. 244 (Sentenza
dichiarativa di fallimento) 1. Le opposizioni alla sentenza
dichiarativa di fallimento pronunciata prima dell'entrata in vigore del
presente decreto sono regolate dalle leggi anteriori. 2. Il gravame contro il provvedimento che
respinge la istanza di fallimento è regolata dalle nuove disposizioni,
semprechè la causa relativa non sia stata già assegnata a sentenza. |
Art. 245 (Deposito delle
somme riscosse) Il curatore, entro trenta giorni dalla
data dell'entrata in vigore del presente decreto, deve provvedere in
conformità alle disposizioni dell'art. 34 per i depositi di somme effettuati
anteriormente alla predetta data. |
Art. 245 (Deposito delle
somme riscosse) Il curatore, entro trenta giorni dalla
data dell'entrata in vigore del presente decreto, deve provvedere in
conformità alle disposizioni dell'art. 34 per i depositi di somme effettuati
anteriormente alla predetta data. |
Art. 246 (Provvedimenti
del giudice delegato) I reclami contro i provvedimenti del giudice
delegato sono regolati dalle nuove disposizioni, semprechè le cause relative
non siano già state assegnate a sentenza. |
Art. 246 (Provvedimenti
del giudice delegato) I reclami contro i provvedimenti del giudice
delegato sono regolati dalle nuove disposizioni, semprechè le cause relative
non siano già state assegnate a sentenza. |
Art. 247 (Delegazione dei
creditori) Nei fallimenti in corso le delegazioni dei
creditori già costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere
alla sostituzione di uno o più membri di essi, si applicano le norme
dell'art. 40. |
Art. 247 (Delegazione dei
creditori) Nei fallimenti in corso le delegazioni dei
creditori già costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere
alla sostituzione di uno o più membri di essi, si applicano le norme
dell'art. 40. |
Art. 248 (Esercizio
provvisorio) Le disposizioni dell'art. 90 si applicano anche
all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. |
Art. 248 (Esercizio
provvisorio) Le disposizioni dell'art. 90 si applicano anche
all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. |
Art. 249 (Giudizi di
retrodatazione) Per i fallimenti dichiarati anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto il giudizio per la determinazione
della data di cessazione dei pagamenti e le opposizioni contro la sentenza
che determina tale data sono regolati dalle leggi anteriori, salva
l'osservanza dell'art. 265. |
Art. 249 (Giudizi di
retrodatazione) Per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore del
presente decreto il giudizio per la determinazione della data di cessazione
dei pagamenti e le opposizioni contro la sentenza che determina tale data
sono regolati dalle leggi anteriori, salva l'osservanza dell'art. 265. |
Art. 250 (Accertamento del
passivo) Il procedimento per l'accertamento del
passivo, quando il verbale di verificazione dei crediti è stato chiuso prima
dell'entrata in vigore del presente decreto, prosegue secondo le norme
anteriori. Per i fallimenti dichiarati anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle domande di
rivendicazione, di separazione o di restituzione di cose mobili si applicano
le disposizioni anteriori. |
Art. 250 (Accertamento del
passivo) 1. Il procedimento per l'accertamento del
passivo, quando il verbale di verificazione dei crediti è stato chiuso prima
dell'entrata in vigore del presente decreto, prosegue secondo le norme
anteriori. 2. Per i fallimenti dichiarati
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle
domande di rivendicazione, di separazione o di restituzione di cose mobili si
applicano le disposizioni anteriori. |
Art. 251 (Domande tardive
e istanze di revocazione) Se sono in corso giudizi su domande
tardive per l'ammissione di crediti al passivo o su istanze di revocazione
contro crediti ammessi e le cause relative non sono già state assegnate a
sentenza, il tribunale con ordinanza rimette le parti davanti al giudice
delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le disposizioni degli artt.
101 e 102. |
Art. 251 (Domande tardive
e istanze di revocazione) Se sono in corso giudizi su domande tardive per
l'ammissione di crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti
ammessi e le cause relative non sono già state assegnate a sentenza, il
tribunale con ordinanza rimette le parti davanti al giudice delegato per la
prosecuzione del giudizio secondo le disposizioni degli artt. 101 e 102. |
Art. 252 (Liquidazione
dell'attivo) Se prima della entrata in vigore del presente
decreto è stata eseguita o autorizzata la vendita di beni compresi nel
fallimento il relativo procedimento prosegue secondo le disposizioni
anteriori. |
Art. 252 (Liquidazione
dell'attivo) Se prima della entrata in vigore del presente
decreto è stata eseguita o autorizzata la vendita di beni compresi nel
fallimento il relativo procedimento prosegue secondo le disposizioni
anteriori. |
Art. 253 (Ripartizione
dell'attivo) Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si
applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia
stato già reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
Art. 253 (Ripartizione
dell'attivo) Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si
applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia
stato già reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
Art. 254 (Rendiconto del
curatore) Se il curatore ha presentato il conto della
gestione, ma questo non è stato ancora approvato a norma delle leggi
anteriori prima dell'entrata in vigore del presente decreto, la procedura per
l'approvazione del conto prosegue secondo le nuove disposizioni. |
Art. 254 (Rendiconto del
curatore) Se il curatore ha presentato il conto della
gestione, ma questo non è stato ancora approvato a norma delle leggi
anteriori prima dell'entrata in vigore del presente decreto, la procedura per
l'approvazione del conto prosegue secondo le nuove disposizioni. |
Art. 255 (Concordato) La proposta di concordato presentata prima
dell'entrata in vigore del presente decreto conserva la sua efficacia se era
valida secondo le leggi anteriori. L'approvazione della proposta di
concordato in relazione alla quale il giudice delegato ha ordinato la
convocazione dei creditori prima dell'entrata in vigore del presente decreto
ha luogo secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è
regolato dalle nuove disposizioni. Se un giudizio di omologazione di
concordato è in corso, ma non ancora assegnato a sentenza, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il tribunale rimette con ordinanza
gli atti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le
nuove disposizioni. Gli effetti e le modalità di esecuzione
del concordato sono regolati dalle nuove disposizioni, a meno che la sentenza
di omologazione non sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore del
presente decreto. Tuttavia i termini previsti dagli artt. 137 e 138
per l'esercizio delle azioni di risoluzione e di annullamento si applicano
anche ai concordati omologati prima della data di entrata in vigore del
presente decreto con decorrenza dalla data medesima, a meno che il tempo
ancora utile per proporre l'azione, secondo le disposizioni anteriori, sia
più breve. |
Art. 255 (Concordato) 1. La proposta di concordato presentata
prima dell'entrata in vigore del presente decreto conserva la sua efficacia
se era valida secondo le leggi anteriori. 2. L'approvazione della proposta di
concordato in relazione alla quale il giudice delegato ha ordinato la convocazione
dei creditori prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha luogo
secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è regolato
dalle nuove disposizioni. 3. Se un giudizio di omologazione di
concordato è in corso, ma non ancora assegnato a sentenza, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il tribunale rimette con ordinanza
gli atti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le
nuove disposizioni. 4. Gli effetti e le modalità di esecuzione
del concordato sono regolati dalle nuove disposizioni, a meno che la sentenza
di omologazione non sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore del
presente decreto. 5. Tuttavia i termini previsti dagli artt.
137 e 138 per l'esercizio delle azioni di risoluzione e di annullamento si
applicano anche ai concordati omologati prima della data di entrata in vigore
del presente decreto con decorrenza dalla data medesima, a meno che il tempo
ancora utile per proporre l'azione, secondo le disposizioni anteriori, sia
più breve. |
Art. 256 (Riabilitazione
civile) Anche per i fallimenti dichiarati
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il fallito,
che non ha già ottenuto la cancellazione dall'albo dei falliti a norma delle
leggi anteriori, può chiedere la riabilitazione civile secondo le norme del
presente decreto. La cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta a
norma delle leggi anteriori produce gli stessi effetti della riabilitazione
civile. |
Art. 256 (Riabilitazione
civile) 1. Anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha già ottenuto la
cancellazione dall'albo dei falliti a norma delle leggi anteriori, può
chiedere la riabilitazione civile secondo le norme del presente decreto. 2. La cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi
anteriori produce gli stessi effetti della riabilitazione civile. |
Art. 257 (Azione di
responsabilità contro gli amministratori) Il giudice può autorizzare le misure cautelari
previste dall'art. 146 anche se l'azione di responsabilità contro gli
amministratori è stata disposta prima dell'entrata in vigore del presente
decreto. |
Art. 257 (Azione di
responsabilità contro gli amministratori) Il giudice può autorizzare le misure cautelari previste dall'art. 146
anche se l'azione di responsabilità contro gli amministratori è stata
disposta prima dell'entrata in vigore del presente decreto. |
Art. 258 (Versamenti dei
soci) Nei giudizi promossi contro soci per i versamenti
ancora dovuti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
se la causa non è stata ancora assegnata a sentenza, il tribunale rimette le
parti con ordinanza davanti al giudice delegato, che provvede a termini
dell'art. 150. |
Art. 258 (Versamenti dei
soci) Nei giudizi promossi contro soci per i versamenti
ancora dovuti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
se la causa non è stata ancora assegnata a sentenza, il tribunale rimette le
parti con ordinanza davanti al giudice delegato, che provvede a termini
dell'art. 150. |
Art. 259 (Piccoli
fallimenti) Per i piccoli fallimenti in corso all'entrata in
vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriori. |
Art. 259 (Piccoli
fallimenti) Per i piccoli fallimenti in corso all'entrata in
vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriori. |
Art. 260 (Concordato
preventivo) La procedura di concordato preventivo, per
la quale prima dell'entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il
decreto previsto dall'art. 4 della L. 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato
preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue secondo le
disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove
disposizioni. Per i giudizi di omologazione in corso e per gli
effetti e le modalità di esecuzione del concordato si applicano le disposizioni
dell'art. 255, commi secondo, terzo e quarto. |
Art. 260 (Concordato
preventivo) 1. La procedura di concordato preventivo,
per la quale prima dell'entrata in vigore del presente decreto sia
intervenuto il decreto previsto dall'art. 4 della L. 24 maggio 1903, n. 197,
sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue
secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è regolato
dalle nuove disposizioni. 2. Per i giudizi di omologazione in corso
e per gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato si applicano le
disposizioni dell'art. 255, commi secondo, terzo e quarto. |
Art. 261 (Liquidazione
coatta amministrativa) Le liquidazioni coatte amministrative in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo
le disposizioni anteriori. Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta
amministrativa è in corso la procedura di fallimento o di concordato questa
prosegue fino al suo compimento. |
Art. 261 (Liquidazione coatta
amministrativa) 1. Le liquidazioni coatte amministrative
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono
secondo le disposizioni anteriori. 2. Se per un'impresa soggetta a
liquidazione coatta amministrativa è in corso la procedura di fallimento o di
concordato questa prosegue fino al suo compimento. |
Art. 262 (Iscrizione nel
registro delle imprese) Fino all'attuazione del registro delle
imprese non si fa luogo alle iscrizioni che secondo il presente decreto
dovrebbero essere eseguite in detto registro. Tuttavia i provvedimenti relativi alle
società, per i quali sia prevista la iscrizione nel registro delle imprese,
sono iscritti nei registri di cancelleria presso i tribunali,
provvisoriamente mantenuti. |
Art. 262 (Iscrizione nel
registro delle imprese) 1. Fino all'attuazione del registro delle
imprese non si fa luogo alle iscrizioni che secondo il presente decreto
dovrebbero essere eseguite in detto registro. 2. Tuttavia i provvedimenti relativi alle
società, per i quali sia prevista la iscrizione nel registro delle imprese,
sono iscritti nei registri di cancelleria presso i tribunali,
provvisoriamente mantenuti. |
Art. 263 (Ruolo degli
amministratori giudiziari) Col regio decreto preveduto nell'art. 27,
comma terzo, o con altro decreto separato saranno riunite e coordinate le
disposizioni in vigore relative al fondo speciale preveduto nella L. 10
luglio 1930, n. 995. Fino a quando non sarà emanato il regio
decreto anzidetto continueranno ad osservarsi le disposizioni del R.D. 20
novembre 1930, n. 1595 e le altre norme ora in vigore riguardanti la
formazione dei ruoli e la nomina e disciplina degli amministratori
giudiziari. Parimenti continueranno ad osservarsi, fino
a quando non sarà provveduto ai sensi dell'art. 39, le norme contenute nel
D.M. 30 novembre 1930 sulla determinazione della misura dei compensi
spettanti ai curatori dei fallimenti. |
Art. 263 (Ruolo degli
amministratori giudiziari) 1. Col regio decreto preveduto nell'art.
27, comma terzo, o con altro decreto separato saranno riunite e coordinate le
disposizioni in vigore relative al fondo speciale preveduto nella L. 10
luglio 1930, n. 995. 2. Fino a quando non sarà emanato il regio
decreto anzidetto continueranno ad osservarsi le disposizioni del R.D. 20
novembre 1930, n. 1595 e le altre norme ora in vigore riguardanti la
formazione dei ruoli e la nomina e disciplina degli amministratori
giudiziari. 3. Parimenti continueranno ad osservarsi,
fino a quando non sarà provveduto ai sensi dell'art. 39, le norme contenute
nel D.M. 30 novembre 1930 sulla determinazione della misura dei compensi
spettanti ai curatori dei fallimenti. |
Art. 264 (Istituto di
credito) Quando nel presente decreto si fa riferimento a
istituti di credito, in detta espressione s'intendono comprese, oltre
l'istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma delle
leggi vigenti dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio
del credito. |
Art. 264 (Istituto di
credito) Quando nel presente decreto si fa riferimento a
istituti di credito, in detta espressione s'intendono comprese, oltre
l'istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma delle
leggi vigenti dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio
del credito. |
Art. 265 (Norma di rinvio) Le disposizioni transitorie per il codice di
procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, si applicano
anche ai procedimenti in corso connessi alle procedure di fallimento o di
concordato preventivo. |
Art. 265 (Norma di rinvio) Le disposizioni transitorie per il codice
di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, si
applicano anche ai procedimenti in corso connessi alle procedure di
fallimento o di concordato preventivo. |
Art. 266 (Disposizioni
abrogate) Con l'entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con L. 2 aprile
1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della L. 24 maggio
1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli
fallimenti, della L. 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo
e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonché ogni
altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo. |
Art. 266 (Disposizioni
abrogate) Con l'entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con L. 2 aprile
1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della L. 24 maggio
1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli
fallimenti, della L. 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato
preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263,
nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del
decreto medesimo. |
[1] Ai
sensi dell’art. 150 Dlgs 2005 i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le
domande di concordato fallimentare depositate prima dell’entrata in vigore del
medesimo decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato
fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge
anteriore.
[2] Ai
sensi dell’art. 153 DLgs le disposizioni del medesimo decreto entrano in vigore
dopo sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatti salvi gli articoli
45, 46, 47, 151 e 152 che entrano in vigore il giorno della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
[3] Il
riferimento all’amministrazione controllata è da ritenersi soppresso ai sensi
dell’art. 146 comma 2 del D.Lgs. 2005
[4] A norma dell'art. 82, D.P.R. 29 settembre
1973, n. 597, a decorrere dal 1° gennaio 1974, è stata abolita l'imposta di
ricchezza mobile.
[5] Importo elevato a lire novecentomila dalla L.
20 ottobre 1952, n. 1375.
[6] La Corte costituzionale, con sentenza del 22
dicembre 1989, n. 570, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, come modificato
dall'articolo unico, L. 20 ottobre 1952, n. 1375, nella parte in cui prevede
che "quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza
mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti
un'attività commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non
superiore a lire novecentomila".
[7] La Corte costituzionale, con sentenza
interpretativa di rigetto del 23 luglio 1991, n. 368, ha dichiarato non
fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale del presente comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
[8]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 1 D.Lgs. 2005
[9] Il riferimento
all’amministrazione controllata è da ritenersi soppresso ai sensi dell’art. 146
comma 2 del D.Lgs. 2005
[10] Il
riferimento all’amministrazione controllata è da ritenersi soppresso ai sensi
dell’art. 146 comma 2 del D.Lgs. 2005
[11] Comma
soppresso dall’art. 2 D.Lgs. 2005
[12] Per la disciplina degli agenti di cambio,
vedi l'art. 19, L. 2 gennaio 1991, n. 1, l'art. 61, D.Lgs. 23 luglio 1996, n.
415 e l'art. 201, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
[13]
Articolo abrogato dall’art. 3 D.Lgs. 2005
[14]
Articolo sostituito dall’art. 4 D.Lgs. 2005
[15]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 5 D.Lgs. 2005
[16]
Articolo abrogato dall’art. 6 D.Lgs. 2005
[17] Comma
sostituito dall’art. 7 D.Lgs. 2005
[18] Comma
sostituito dall’art. 7 D.Lgs. 2005
[19] Comma
aggiunto per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 7 Dlgs 2005
[20] Comma
aggiunto per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 7 D.Lgs. 2005
[21]
Articolo inserito dall’art. 8 D.Lgs. 2005
[22]
Articolo inserito dall’art. 8 D.Lgs. 2005
[23] La Corte costituzionale, con sentenza del 21
luglio 2000, n. 319, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
articolo, nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla
cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di
fallimento della società decorra dalla cancellazione della società stessa dal
registro delle imprese.
[24]
Articolo sostituito dall’art. 9 D.Lgs. 2005
[25] Comma
sostituito dall’art. 10 D.Lgs. 2005
[26]
Articolo abrogato dall’art. 11 D.Lgs. 2005
[27]
Articolo sostituito dall’art. 12 D.Lgs. 2005
[28] La Corte costituzionale, con sentenza del 16
luglio 1970, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
articolo nella parte in cui esso non prevede l'obbligo del tribunale di
disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per
l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura di tale
procedimento.
[29]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 13 D.Lgs. 2005
[30] Numero
sostituito dall’art. 14 comma 1 lett. a) D.Lgs. 2005
[31] Numero
sostituito dall’art. 14 comma 1 lett. a) D.Lgs. 2005
[32] Numero
sostituito dall’art. 14 comma 1 lett. a) D.Lgs. 2005
[33] Comma sostituito dall’art. 14 comma 1 lett. b) D.Lgs. 2005
[34] Comma
abrogato dall’art. 14 comma 1 lett. c) D.Lgs. 2005
[35] Comma modificato dall'art. 52, comma 1, D.P.R.
14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella G.U.
[36]
Articolo sostituito dall’art. 15 D.Lgs. 2005
[37] La Corte costituzionale, con sentenza del 27 novembre
1980, n. 151, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma
nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare
opposizione decorra per il debitore dalla affissione della sentenza che ne
dichiara il fallimento.
[38]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 16 D.Lgs. 2005
[39]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 17 D.Lgs. 2005
[40] Comma abrogato dall'art. 299, comma 1, D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.
[41]
Articolo abrogato dall’art. 18 D.Lgs. 2005
[42] La Corte costituzionale, con sentenza del 28
maggio 1975, n. 127, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n.
87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui
nega al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la pronuncia del
tribunale che ha respinto l'istanza per la dichiarazione di fallimento di socio
illimitatamente responsabile.
[43] La Corte costituzionale, con sentenza del 20
luglio 1999, n. 328, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma, nella parte in cui non attribuisce al debitore, nei cui confronti sia
stato proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento, la legittimazione a
proporre reclamo alla Corte d'appello avverso il decreto di rigetto di tale
ricorso, in relazione al mancato accoglimento delle domande proposte dallo
stesso debitore.
[44]
Articolo sostituito dall’art. 19 D.Lgs. 2005
[45] La Corte costituzionale, con sentenza del 27
giugno 1986, n. 156, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 26
e 23, comma 1, del presente decreto, in relazione all'art. 188 dello stesso
decreto, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di
tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla
data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal
giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera
prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata.
[46]
Articolo sostituito dall’art. 20 D.Lgs. 2005
[47] Articolo
sostituito dall’art. 21 D.Lgs. 2005
[48]
Articolo sostituito dall’art. 22 D:Lgs. 2005
[49] La Corte costituzionale:
a) con sentenza del 23 marzo 1981, n.
42, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in
relazione all'art. 23 dello stesso decreto, nella parte in cui assoggetta al
reclamo al tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti
decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto
dell'attivo;b) con sentenza del 22 novembre 1985, n. 303, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in riferimento agli artt.
23, comma 1, e 25, n. 7), ultima proposizione, stesso decreto nella parte in
cui assoggetta a reclamo al tribunale il decreto con il quale il giudice
delegato liquida il compenso a qualsiasi incaricato per l'opera prestata
nell'interesse del fallimento; c) con sentenza del 24 marzo 1986, n. 55, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma primo,
secondo e terzo, in relazione all'art. 23, comma 1, e agli artt. 188, comma 2 e
3, 167, comma 2, e 164 di questo stesso
decreto, nella parte in cui si assoggettano al reclamo al tribunale, nel
termine di 3 giorni decorrenti dalla data del decreto del giudice delegato
anziché dalla data della comunicazione dello stesso debitamente eseguita, i
provvedimenti del giudice delegato alla amministrazione controllata con
contenuto decisorio su diritti soggettivi; d) con sentenza del 27 giugno 1986,
n. 156, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo e
dell'art. 23, comma 1, del presente decreto, in relazione all'art. 188 dello
stesso decreto, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel
termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato
anziché dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i
decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad
incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione
controllata.
[50] La Corte costituzionale, con sentenza del 22
novembre 1985, n. 303, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma, nella parte in cui fa
decorrere il termine di tre giorni per il reclamo al tribunale dalla data del
decreto del giudice delegato anziché dalla data della comunicazione dello
stesso ritualmente eseguita.
[51]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 23 D.Lgs. 2005
[52]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 24 D.Lgs. 2005
[53]
Articolo sostituito dall’art. 25 D.Lgs. 2005
[54] Parole
sostituite dall’art. 26 D.Lgs. 2005. Il testo previgente era “comunicare”.
[55]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 27 D.Lgs. 2005
[56]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 28 D.Lgs. 2005
[57] Parole sostituite dall’art. 29 comma 1 D.Lgs. 2005
[58] Parole
soppresse dall’art. 29 comma 1 D.Lgs. 2005
[59] Comma
sostituito dall’art. 29 D.Lgs. 2005
[60] Comma
sostituito dall’art. 29 D.Lgs. 2005
[61] Comma
sostituito dall’art. 29 D.Lgs. 2005
[62] Comma inserito per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 29 D.Lgs. 2005
[63]
Articolo sostituito dall’art. 30 D.Lgs. 2005
[64] Importo elevato a lire duecentomila dalla L.
20 ottobre 1952, n. 1375.
[65]
Articolo sostituito dall’art. 31 D.Lgs. 2005
[66]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 32 D.Lgs. 2005
[67]
Articolo inserito dall’art. 33 D.Lgs. 2005
[68] Comma sostituito
dall’art. 34 comma 1 lett. a) D.Lgs. 2005
[69] Comma
inserito dall’art. 34 comma 1 lett. b) D.Lgs. 2005
[70]
Articolo inserito dall’art. 35 D.Lgs. 2005
[71] Comma
sostituito dall’art. 36 comma 1 lett. a) D.Lgs. 2005
[72] Parole
aggiunte dall’art. 36 comma 1 lett. b) D.Lgs. 2005
[73] Parole
sostituite dall’art. 37 comma 1 lett. a) D.Lgs. 2005. Il testo previgente era
“Ministro per la grazia e giustizia”
[74] Comma
inserito dall’art. 37 comma 1 lett. b) D.Lgs. 2005
[75] Parole
soppresse dall’art. 37 comma 1 lett. c) D.Lgs. 2005
[76]
Articolo sostituito dall’art. 38 D.Lgs. 2005
[77]
Articolo sostituito dall’art. 39 D.Lgs. 2005
[78] Comma
aggiunto dall’art. 40 D.Lgs. 2005
[79] Comma
aggiunto dall’art. 41 D.Lgs. 2005
[80] Comma
aggiunto dall’art. 42 D.Lgs. 2005
[81] Numero
sostituito dall’art. 43 comma 1 lett. a) D.Lgs. 2005
[82] Numero
soppresso dall’art. 43 comma 1 lett. b) D.Lgs. 2005
[83] Comma
aggiunto dall’art. 43 comma 1 lett. c) D.Lgs. 2005
[84] Parole
soppresse dall’art. 44 D.Lgs. 2005
[85]
Articolo sostituito dall’art. 45 D.Lgs. 2005. Ai sensi dell’art. 153 DLgs le
disposizioni del medesimo decreto entrano in vigore dopo sei mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatti salvi gli articoli 45, 46, 47,
151 e 152 che entrano in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale
[86]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 46 D.Lgs. 2005. Ai sensi dell’art. 153
DLgs le disposizioni del medesimo decreto entrano in vigore dopo sei mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatti salvi gli articoli 45, 46, 47,
151 e 152 che entrano in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale
[87]
Articolo abrogato dall’art. 47 D.Lgs. 2005. Ai sensi dell’art. 153 DLgs le
disposizioni del medesimo decreto entrano in vigore dopo sei mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatti salvi gli articoli 45, 46, 47,
151 e 152 che entrano in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale
[88]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 48 D.Lgs. 2005
[89] Comma
sostituito dall’art. 49 D.Lgs. 2005
[90] La Corte costituzionale: a) con sentenza del
31 dicembre 1986, n. 300, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma e dell'art. 55, comma primo del presente decreto, richiamato
dall'art. 169, nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi
dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato
preventivo del datore di lavoro;b) con sentenza del 20 aprile 1989, n. 204, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma e dell'art. 55,
primo comma del presente decreto, nella parte in cui estendono la prelazione
agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di
fallimento del datore di lavoro;c) con sentenza del 18 luglio 1989, n. 408, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma e dell'art. 55,
comma primo, del presente decreto, nonché dell'art. 169, là dove richiama
l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di
concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui
crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di
lavoro, di cui all'art. 2751-bis, n. 5, cod. civ., che rispondono ai requisiti
prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione; d) con sentenza del 22
dicembre 1989, n. 567, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma e dell'art. 55, primo
comma del presente decreto, in relazione all'art. 1, D.L. n. 26 del 1979, nella
parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti
privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria.
[91] La Corte Costituzionale, con sentenza del 28
maggio 2001, n. 162, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma, nella parte in cui non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione
agli interessi, l'art. 2749 del codice civile.
[92] Comma
sostituito dall’art. 50 D.Lgs. 2005
[93] La Corte costituzionale: a) con sentenza del
31 dicembre 1986, n. 300, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma, richiamato dall'art. 169, e dell'art. 54, comma terzo, del
presente decreto, nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi
dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato
preventivo del datore di lavoro;b) con sentenza del 20 aprile 1989, n. 204, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma e dell'art. 54,
terzo comma, nella parte in cui
estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da
lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro; c) con sentenza del
18 luglio 1989, n. 408, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma, nonché dell'art. 169 là dove richiama l'art. 55, e dell'art.
54, terzo comma, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore
e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti
sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di
lavoro, di cui all'art. 2751-bis, n. 5, cod. civ., che rispondono ai requisiti
prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione;d) con sentenza del 22
dicembre 1989, n. 567, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma e dell'art. 54, terzo comma, in relazione all'art. 1, D.L. n. 26
del 1979, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti
sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione
straordinaria.
[94] La Corte costituzionale: a) con sentenza del
31 dicembre 1986, n. 300, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma, richiamato dall'art. 169, e dell'art. 54, comma terzo, del presente
decreto, nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti
sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo del
datore di lavoro;b) con sentenza del 20 aprile 1989, n. 204, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma e dell'art. 54, terzo
comma, nella parte in cui estendono la
prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella
procedura di fallimento del datore di lavoro; c) con sentenza del 18 luglio
1989, n. 408, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
nonché dell'art. 169 là dove richiama l'art. 55, e dell'art. 54, terzo comma,
nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato
preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti
privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui
all'art. 2751-bis, n. 5, cod. civ., che rispondono ai requisiti prescritti
dalla legislazione in tema di cooperazione;d) con sentenza del 22 dicembre
1989, n. 567, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma e
dell'art. 54, terzo comma, in relazione all'art. 1, D.L. n. 26 del 1979, nella parte
in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti
privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria.
[95] Parole
sostituite dall’art. 51 D.Lgs. 2005. Il testo previgente era “a norma degli
articoli 95 e 113”
[96] Articolo
e rubrica sostituiti dall’art. 52 D.Lgs. 2005
[97] La Corte costituzionale: a) con sentenza del
31 dicembre 1986, n. 300, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
combinato disposto del presente articolo, richiamato dall'art. 169 del presente
decreto e dell'art. 429, terzo comma c.p.c., nella parte in cui esclude la
rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di
concordato preventivo;b) con sentenza del 20 aprile 1989, n. 204, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, anche in relazione
all'art. 429, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede la
rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo
all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene
definitivo; c) con sentenza del 22 dicembre 1989, n. 567, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo in relazione all'art. 1,
D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, nella parte in cui non prevede la rivalutazione
dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo al decreto
ministeriale con cui dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino
al momento in cui la verifica del passivo diviene definitiva.
[98] La Corte costituzionale: a) con sentenza del
31 dicembre 1986, n. 300, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
combinato disposto del presente articolo, richiamato dall'art. 169 del presente
decreto e dell'art. 429, terzo comma c.p.c., nella parte in cui esclude la
rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di
concordato preventivo;b) con sentenza del 20 aprile 1989, n. 204, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, anche in relazione
all'art. 429, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede la rivalutazione
dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del
fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo; c) con
sentenza del 22 dicembre 1989, n. 567, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo in relazione all'art. 1, D.L. 30 gennaio
1979, n. 26, nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di
lavoro con riguardo al periodo successivo al decreto ministeriale con cui
dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino al momento in cui la
verifica del passivo diviene definitiva.
[99] Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1,
lett. a), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14
maggio 2005, n. 80. Le presenti disposizioni si applicano alle azioni
revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo il 17 marzo 2005.
[100] Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1,
lett. a), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14
maggio 2005, n. 80. Le presenti disposizioni si applicano alle azioni
revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo il 17 marzo 2005.
[101] Il
riferimento all’amministrazione controllata è da ritenersi soppresso ai sensi
dell’art. 146 comma 2 del D.Lgs. 2005
[102]
Articolo inserito dall’art. 53 D.Lgs. 2005
[103] La Corte costituzionale, con sentenza del 19
marzo 1993, n. 100, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
articolo nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione
gli atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della
dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava
un'impresa commerciale.
[104]
Articolo sostituito dall’art. 54 D.Lgs. 2005
[105]
Articolo inserito dall’art. 55 D.Lgs. 2005
[106] Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1,
lett. b), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14
maggio 2005, n. 80. Le presenti disposizioni si applicano alle azioni
revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo il 17 marzo 2005.
[107]
Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Le presenti
disposizioni si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di
procedure iniziate dopo il 17 marzo 2005.
[108] Articolo abrogato dall’art. 56 del D.Lgs. 2005
[109] Comma aggiunto dall' art. 3, comma 6, D.L. 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio
1997, n.30.
[110]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 57 D.Lgs. 2005
[111] Articolo inserito dall'art. 11, comma 1,
D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122.
[112]
Articolo inserito dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122;
successivamente articolo e rubrica sono stati così sostituiti dall’art. 58
D.Lgs. 2005;
[113]
Articolo inserito dall’art. 59 D.Lgs. 2005
[114]
Articolo inserito dall’art. 59 D.Lgs. 2005
[115] Parole
sostituite dall’art. 60 D.Lgs. 2005. Il testo previgente era “del giudice
delegato; ma”.
[116] Parole
sostituite dall’art. 61 comma 1 lett. a) D.Lgs. 2005. Il testo previgente era
“dei commi secondo, terzo e quarto dell’art. 72”
[117] Comma
sostituito dall’art. 61 comma 1 lett. b) D.Lgs. 2005
[118] Parole
sostituite dall’art. 62 D.Lgs. 2005. Il testo previgente era “è risolto”
[119] Parola
così sostituita dall’art. 63 D.Lgs. 2005. La parola previgente era “egli”
[120]
Articolo sostituito dall’art. 64 D.Lgs. 2005
[121] Parole
sostituite dall’art. 65 comma 1 lett. a) D.Lgs. 2005. Il testo previgente era
“il giorno della dichiarazione di fallimento”
[122] Parole
aggiunte dall’art. 65 comma 1 lett. b) D.Lgs. 2005
[123] Articolo
sostituito dall’art. 66 D.Lgs. 2005
[124]
Articolo inserito dall’art. 67 D.Lgs. 2005
[125]
Articolo sostituito dall’art. 68 D.Lgs. 2005
[126]
Articolo inserito dall’art. 69 D.Lgs. 2005
[127] Comma modificato dall'art. 159, comma 1,
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal centoventesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66.
Successivamente, l'art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale
termine al 2 giugno 1999.
[128] Comma modificato dall'art. 159, comma 1,
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal centoventesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66.
Successivamente, l'art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale
termine al 2 giugno 1999.
[129]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 70 D.Lgs. 2005
[130] Rubrica modificata dall'art. 159, comma 1,
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal centoventesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66.
Successivamente, l'art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale
termine al 2 giugno 1999.
[131] Comma modificato dall'art. 159, comma 1,
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal centoventesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66.
Successivamente, l'art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale
termine al 2 giugno 1999.
[132]
Articolo abrogato dall’art. 71 D.Lgs. 2005
[133]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 72 D.Lgs. 2005
[134]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 73 D.Lgs. 2005
[135]
Articolo inserito dall’art. 74 D.Lgs. 2005
[136] Comma
sostituito dall’art. 75 D.Lgs. 2005
[137]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 76 D.Lgs. 2005
[138] Articolo abrogato dall'art. 299, comma 1,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.
[139]
Articolo abrogato dall'art. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a
decorrere dal 1° luglio 2002.
[140]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 77 D.Lgs. 2005
[141]
Articolo sostituito dall’art. 78 D.Lgs. 2005
[142]
Articolo sostituito dall’art. 79 D.Lgs. 2005
[143]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 80 D. Lgs 2005
[144]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 81 D. Lgs. 2005
[145]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 82 D.Lgs. 2005
[146] La Corte costituzionale, con sentenza del 22
aprile 1986, n. 102, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma , nella parte in cui stabilisce che i creditori esclusi o ammessi con
riserva possono fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato
passivo anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di
ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito
ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo.
[147] La Corte costituzionale, con sentenza del 30
aprile 1986, n. 120, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma, nella parte in cui non prevede, nei confronti del creditore opponente la
comunicazione, almeno quindici giorni prima della udienza di comparizione, del
decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la
notificazione di esso al curatore.
[148]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 83 D. Lgs. 2005
[149] La Corte costituzionale, con sentenza del 27
novembre 1980, n. 152, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella
parte in cui fa decorrere i termini per appellare e per il ricorso in
Cassazione dalla affissione della sentenza resa su opposizione allo stato
passivo.
[150] Comma abrogato dall'art. 160, comma 1, D.Lgs.
19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l'art. 1,
comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999.
[151]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 84 D. Lgs. 2005
[152] La Corte costituzionale: a) con sentenza del 22 aprile 1986, n. 102,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma , ai sensi
dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui ciascun creditore può
impugnare i crediti ammessi con ricorso al giudice delegato entro quindici
giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria anziché dalla data di
ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore
deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato
domanda di ammissione al passivo;b) con sentenza del 14 dicembre 1990, n. 538,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma , nella parte
in cui non prevede che i creditori ammessi allo stato passivo possano proporre
opposizione avverso i decreti di ammissione tardiva al passivo, emanati ex art.
101, terzo comma, entro quindici giorni dalla data di ricezione della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il curatore deve dare notizia
a ciascuno di essi all'avvenuto deposito del decreto di variazione dello stato
passivo.
[153] La Corte costituzionale, con sentenza del 30
aprile 1986, n. 120, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo
1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in
cui non prevede, nei confronti del creditore impugnante la comunicazione,
almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi
indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di
esso al curatore e ai creditori i cui crediti sono impugnati.
[154]
Articolo abrogato dall’art. 85 D. Lgs.2005
[155]
Articolo sostituito dall’art. 86 D. Lgs.2005
[156]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 87 D. Lgs. 2005
[157]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 88 D. Lgs. 2005
[158] Rubrica
così sostituita dall’art. 89 D. Lgs. 2005
[159]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 90 D. Lgs. 2005
[160]
Articolo inserito dall’art. 91 D. Lgs. 2005
[161]
Articolo inserito dall’art. 91 D. Lgs. 2005
[162]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 92 D. Lgs. 2005
[163]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 93 D. Lgs. 2005
[164]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 94 D. Lgs. 2005
[165]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 95 D. Lgs. 2005
[166]
Articolo inserito dall’art. 96 D. Lgs. 2005
[167] Articolo
inserito dall’art. 96 D. Lgs. 2005
[168] Parole
così sostituite dall’art. 97 D. Lgs. 2005. Il testo previgente era “il giudice
delegato”.
[169]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 98 D. Lgs. 2005
[170] Numero
sostituito dall’art. 99 comma 1 lett. a) D. Lgs. 2005
[171] Comma
sostituito dall’art. 99 comma 1 lett. b) D. Lgs. 2005
[172]
Articolo inserito dall’art. 100 D. Lgs. 2005
[173]
Articolo inserito dall’art. 100 D. Lgs. 2005
[174]
Articolo inserito dall’art. 100 D. Lgs. 2005
[175]
Articolo sostituito dall’art. 101 D. Lgs.2005
[176]
Articolo sostituito dall’art. 102 D. Lgs. 2005
[177]
Articolo inserito dall’art. 103 D. Lgs. 2005
[178]
Articolo sostituito dall’art. 104 D. Lgs. 2005
[179]
Articolo sostituito dall’art. 105 D. Lgs. 2005
[180]
Articolo sostituito dall’art. 106 D. Lgs. 2005
[181] Articolo
sostituito dall’art. 107 D. Lgs. 2005
[182] Parole
così sostituite dall’art. 108 comma 1 lett. a) D. Lgs. 2005. Il testo
previgente era “nei termini stabiliti”.
[183] Parole
così sostituite dall’art. 108 comma 1 lett. b) D. Lgs. 2005. Il testo
previdente era “il compenso del curatore e le spese di procedura”.
[184] Numero
così sostituito dall’art. 108 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 2005.
[185] Comma
inserito dall’art. 108 comma 1 lett. d) D. Lgs. 2005
[186] La Corte costituzionale, con sentenza del 28 novembre
2002, n. 493, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
articolo nella parte in cui esclude la reclamabilità dinanzi alla Corte
d'appello del decreto di rigetto dell'istanza di chiusura del fallimento.
[187] La Corte costituzionale, con sentenza del 28
novembre 2002, n. 493, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente articolo nella parte in cui esclude la reclamabilità dinanzi alla
Corte d'appello del decreto di rigetto dell'istanza di chiusura del fallimento.
[188] Comma
sostituito dall’art. 109 D. Lgs. 2005
[189] Comma
aggiunto per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 109 D. Lgs. 2005
[190] Comma
aggiunto per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 109 D. Lgs. 2005
[191] Comma
sostituito dall’art. 110 D. Lgs. 2005
[192] Comma aggiunto
per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 110 D. Lgs. 2005
[193] Comma
aggiunto per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 110 D. Lgs. 2005
[194] Parole
soppresse dall’art. 111 comma 1 lett. a) D. Lgs. 2005
[195] Numero
così sostituito dall’art. 111 comma 1 lett. b) D. Lgs. 2005
[196] Comma
aggiunto dall’art. 111 comma 1 lett. c) D. Lgs. 2005
[197] Comma
sostituito dall’art. 112 D. Lgs. 2005
[198] Parola
così sostituita dall’art. 113 comma 1 lett. a) D. Lgs. 2005. Il testo pevigente
era “70”.
[199] Comma
sostituito dall’art. 113 comma 1 lett. b) D.Lgs. 2005
[200]
Articolo sostituito dall’art. 114 D. Lgs. 2005
[201]
Articolo sostituito dall’art. 115 D. Lgs. 2005
[202]
Articolo sostituito dall’art. 116 D. Lgs. 2005
[203]
Articolo sostituito dall’art. 117 D. Lgs. 2005
[204]
Articolo sostituito dall’art. 118 D. Lgs. 2005
[205]
Articolo sostituito dall’art. 119 D. Lgs. 2005
[206]
Articolo e rubrica sostituiti dall’art. 120 D. Lgs. 2005
[207] La Corte costituzionale, con sentenza del 12
novembre 1974, n. 255, in applicazione dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n.
87, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo, commi
1 e 3, e dell'art. 183, ultimo comma del
presente decreto, nella parte in cui fanno decorrere dall'affissione i termini,
rispettivamente, per ricorrere in cassazione contro la sentenza di appello che
decide in merito alla omologazione o reiezione del concordato preventivo, per
proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato
successivo, nonché per ricorrere in cassazione contro quest'ultima sentenza.
[208] La Corte costituzionale, con sentenza del 12
novembre 1974, n. 255, in applicazione dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n.
87, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo, commi
1 e 3, e dell'art. 183, ultimo comma del
presente decreto, nella parte in cui fanno decorrere dall'affissione i termini,
rispettivamente, per ricorrere in cassazione contro la sentenza di appello che
decide in merito alla omologazione o reiezione del concordato preventivo, per
proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato
successivo, nonché per ricorrere in cassazione contro quest'ultima sentenza.
[209] Articolo
e rubrica sostituiti dall’art. 121 D. Lgs. 2005
[210] Articolo
abrogato dall’art. 122 D. Lgs. 2005
[211] Comma abrogato dall'art. 299, comma 1, D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.
[212] Articolo
abrogato dall’art. 122 D. Lgs. 2005
[213] Articolo
abrogato dall’art. 122 D. Lgs. 2005
[214] Parole
così sostituite dall’art. 123 comma 1 lett. a) D. Lgs. 2005. Il testo
previgente era “nella sentenza”.
[215] Comma
sostituito dall’art. 123 comma 1 lett. b) D. Lgs. 2005
[216] Articolo
sostituito dall’art. 124 D. Lgs. 2005
[217] Parole
così sostituite dall’art. 125 comma 1 lett. a) D. Lgs. 2005. Il testo
previdente era “nessun’altra azione di nullità è ammessa”.
[218] Comma
sostituito dall’art. 125 comma 1 lett. b) D. Lgs. 2005
[219] Comma
sostituito dall’art. 125 comma 1 lett. c) D. Lgs. 2005
[220] Articolo
sostituito dall’ art. 126 D. Lgs. 2005
[221] Articolo
sostituito dall’ art. 127 D. Lgs. 2005
[222] Capo
così sostituito dall’art. 128 comma 1 D. Lgs. 2005. Il testo previgente era
“Della riabilitazione civile”.
[223] Articolo
e rubrica sostituiti dall’art. 127 comma 1 D. Lgs. 2005
[224] Articolo
e rubrica sostituiti dall’art. 128 comma 1 D. Lgs. 2005
[225] La Corte Costituzionale, con sentenza 15
luglio 2004, n. 224, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella
parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclamo avverso la
sentenza che provvede sull'istanza di riabilitazione decorre dalla affissione
della sentenza stessa anziché dalla sua comunicazione.
[226] Articolo
e rubrica sostituiti dall’art. 128 comma 1 D. Lgs. 2005
[227] Articolo
abrogato dall’art. 129 D. Lgs. 2005
[228] Articolo
e rubrica sostituiti dall’art. 130 D. Lgs. 2005
[229] La Corte costituzionale con sentenza del 27
giugno 1972, n. 110, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma, nella parte in cui non prevede che il tribunale debba ordinare la
comparizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei
cui confronti produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della
società con soci a responsabilità illimitata, perché detti soci possano
esercitare il diritto di difesa.
[230] La Corte costituzionale, con sentenza del 21
luglio 2000, n. 319, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma, nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilità
illimitata di società fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno
dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilità
illimitata.
[231] La Corte costituzionale, con sentenza del 16
luglio 1970, n. 142 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nelle parti in cui: a) non
consente ai soci illimitatamente responsabili l'esercizio del diritto di difesa
nei limiti compatibili con la natura del procedimento di camera di consiglio
prescritto per la dichiarazione di fallimento; b) nega al creditore interessato
la legittimazione a proporre istanza di dichiarazione di fallimento di altri
soci illimitatamente responsabili nelle forme dell'art. 6 del presente decreto.
Successivamente, con sentenza del 28 maggio 1975, n. 127, la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a chiedere la
dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili.
[232] Articolo
sostituito dall’art. 131 D. Lgs. 2005
[233] Articolo
sostituito dall’art. 132 D. Lgs. 2005
[234] Comma
aggiunto dall’art. 133 D. Lgs. 2005
[235] Articolo
e rubrica sostituiti dall’art. 134 D.Lgs. 2005
[236] Comma sostituito dall’art. 135 D.Lgs. 2005
[237] Comma
aggiunto per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 135 D. Lgs. 2005
[238] Parole soppresse dall’art. 136 comma 1 lett. a) DLgs 2005
[239] Comma
sostituito dall’art. 136 comma 1 lett. b)
D. Lgs. 2005
[240] Rubrica
sostituita dall’art. 137 D. Lgs. 2005
[241] Importo elevato a lire un milione
cinquecentomila dalla L. 20 ottobre 1952, n. 1375.
[242] Articolo
e rubrica sostituiti dall’art. 138 D. Lgs.
2005
[243] Comma abrogato dall'art. 161, comma 1, D.Lgs.
19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l'art. 1, comma
1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999.
[244] Articolo
e rubrica sostituiti dall’art. 139 D.Lgs.. 2005
[245] Articolo
abrogato dall’art. 140 D. Lgs. 2005
[246] Articolo
abrogato dall’art. 140 D. Lgs. 2005
[247] Articolo
abrogato dall’art. 140 D. Lgs. 2005
[248] Rubrica modificata dall'art. 2, comma 1,
lett. c), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14
maggio 2005, n. 80.
[249] Rubrica
modificata dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.
[250] Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1,
lett. d), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14
maggio 2005, n. 80. Le presenti disposizioni si applicano altresì ai procedimenti
di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata
in vigore del medesimo decreto.
[251] Articolo
sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Le presenti
disposizioni si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo
pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto.
[252] L'art. 36 del D.L. 30 dicembre 2005 n. 273 (in G.U. n. 303 del 30 dicembre 2005), con norma di interpretazione autentica, ha chiarito che l'art. 160 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, come modificato dall'art. 2, comma 1, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, nella parte in cui prevede che "l'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo", si riferisce anche allo stato di insolvenza.
[253] Comma aggiunto dall’art. 36 D.L. 30 dicembre 2005 n. 273.
[254] Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1,
lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14
maggio 2005, n. 80. Le presenti disposizioni si applicano altresì ai
procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data
di entrata in vigore del medesimo decreto.
[255] Articolo
sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Le presenti
disposizioni si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo
pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto.
[256] La Corte costituzionale, con sentenza del 27
giugno 1972, n. 110, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma, nella parte in cui non prevede che il tribunale, prima di pronunciarsi
sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, debba
ordinare la comparizione in camera di consiglio del debitore per l'esercizio
del diritto di difesa.
[257] La
Corte costituzionale, con sentenza del 27 giugno 1972, n. 110, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non
prevede che il tribunale, prima di pronunciarsi sulla domanda di ammissione
alla procedura di concordato preventivo, debba ordinare la comparizione in
camera di consiglio del debitore per l'esercizio del diritto di difesa.
[258] Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1,
lett. f), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14
maggio 2005, n. 80.
[259] Articolo
sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f), D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.
[260] Articolo
sostituito dall’art. 141 D. Lgs. 2005
[261] Comma
sostituito dall’art. 142 D. Lgs. 2005
[262] Parole
soppresse dall’art. 143 comma 1 lett. a) D. Lgs. 2005
[263] Comma
aggiunto dall’art. 143 comma 1 lett. b) D. Lgs. 2005
[264] La Corte costituzionale, con sentenza del 18
luglio 1989, n. 408, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
articolo, là dove richiama l'art. 55 e degli artt. 54, comma terzo , e55, comma
primo, del presente decreto, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento
e di concordato preventivo del debitore, non estendono la prelazione agli
interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di
produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751-bis, n. 5, del codice civile, che
rispondano ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione.
[265] La
Corte costituzionale, con sentenza del 18 luglio 1989, n. 408, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, là dove richiama l'art.
55 e degli artt. 54, comma terzo , e55, comma primo, del presente decreto,
nella parte in cui, nelle procedure di fallimento e di concordato preventivo
del debitore, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti
privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui
all'art. 2751-bis, n. 5, del codice civile, che rispondano ai requisiti
prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione.
[266] Parola
aggiunta dall’art. 144 comma 1 lett. a) D. Lgs. 2005
[267] Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1,
lett. g), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14
maggio 2005, n. 80. Le presenti disposizioni si applicano altresì ai
procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data
di entrata in vigore del medesimo decreto.
[268] Articolo
sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. g), D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Le presenti disposizioni
si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non
ancora omologati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
[269] Rubrica
modificata dall’art. 145 D. Lgs. 2005
[270] Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett.
h), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14
maggio 2005, n. 80. Le presenti disposizioni si applicano altresì ai
procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data
di entrata in vigore del medesimo decreto.
[271] Articolo
sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. h), D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Le presenti
disposizioni si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo
pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto.
[272] Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1,
lett. i), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14
maggio 2005, n. 80. Le presenti disposizioni si applicano altresì ai
procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data
di entrata in vigore del medesimo decreto.
[273] Articolo
sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i), D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Le presenti
disposizioni si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo
pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto.
[274] Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett.
l), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14
maggio 2005, n. 80.
[275] Articolo
inserito dall'art. 2, comma 1, lett. l), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.
[276] Articolo
inserito dall’art. 146 D. Lgs. 2005
[277] La Corte costituzionale, con sentenza del 12
novembre 1974, n. 255, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, per le
parti costituite, fa decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza
che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione, anziché dalla
data di ricezione della comunicazione della stessa.
[278] La Corte costituzionale, con sentenza del 12
novembre 1974, n. 255, in applicazione dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n.
87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, e
dell'art. 131, commi 1 e 3, del presente decreto, nella parte in cui fanno
decorrere dall'affissione i termini, rispettivamente, per ricorrere in
cassazione contro la sentenza di appello che decide in merito alla omologazione
o reiezione del concordato preventivo, per proporre appello contro la sentenza
che omologa o respinge il concordato successivo, nonché per ricorrere in
cassazione contro quest'ultima sentenza.
[279] La Corte costituzionale,
con sentenza del 12 novembre 1974, n. 255,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui, per le parti costituite, fa decorrere il termine per proporre
appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo
dall'affissione, anziché dalla data di ricezione della comunicazione della
stessa.
[280] La
Corte costituzionale, con sentenza del 12 novembre 1974, n. 255, in
applicazione dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma, e dell'art. 131, commi 1 e 3, del presente
decreto, nella parte in cui fanno decorrere dall'affissione i termini,
rispettivamente, per ricorrere in cassazione contro la sentenza di appello che
decide in merito alla omologazione o reiezione del concordato preventivo, per
proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato
successivo, nonché per ricorrere in cassazione contro quest'ultima sentenza.
[281] Titolo
abrogato dall’art. 147 comma 1 D. Lgs. 2005. Ai sensi dell’art. 147 comma 2 del
D.Lgs. 2005 sono soppressi tutti i riferimenti all’amministrazione controllata
contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
[282] Articolo sostituito dall'art. 1, L. 24 luglio
1968, n. 391.
[283] Articolo
abrogato per effetto dell’art. 147 D. Lgs. 2005
[284] Articolo
abrogato per effetto dell’art. 147 D. Lgs. 2005
[285] Articolo
abrogato per effetto dell’art. 147 D. Lgs. 2005
[286] La Corte costituzionale, con sentenza del 26
luglio 1988, n. 881, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella
parte in cui fa decorrere il termine di decadenza di dieci giorni per il
reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di cessazione degli
effetti dell'amministrazione controllata, dalla data del decreto anziché dalla
sua rituale comunicazione all'interessato.
[287] Articolo
abrogato per effetto dell’art. 147 D. Lgs. 2005
[288] Articolo
abrogato per effetto dell’art. 147 D. Lgs. 2005
[289] Articolo
abrogato per effetto dell’art. 147 D. Lgs. 2005
[290] Articolo
abrogato per effetto dell’art. 147 D. Lgs. 2005
[291] La Corte costituzionale, con sentenza del 27
giugno 1972, n. 110, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma nella parte in cui non prevede l'obbligo per il tribunale di disporre la
comparizione del debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di
difesa nel corso dell'istruttoria diretta ad accertare lo stato di insolvenza
dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del
fallimento.
[292] La Corte costituzionale, con sentenza del 4
luglio 2001, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma nella parte in cui prevede che il termine per proporre opposizione contro
la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza di impresa soggetta a
liquidazione coatta amministrativa decorre, anche per l'impresa,
dall'affissione invece che dalla notificazione della sentenza.
[293] Articolo
sostituito dall’art. 148 D. Lgs. 2005
[294] Comma modificato dall'art. 99, comma 1,
D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.
[295] Comma
modificato dall'art. 99, comma 1, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.
[296] Importo elevato a lire 2 milioni dall'art. 4,
L. 17 luglio 1975, n. 400.
[297] Importo
elevato a lire 2 milioni dall'art. 4, L. 17 luglio 1975, n. 400.
[298] La Corte costituzionale:a) con sentenza del 2
dicembre 1980, n. 155, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma, nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni
dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito,
nella cancelleria del tribunale del luogo ove l'impresa in liquidazione coatta
amministrativa ha la sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi o
respinti, formato dal commissario liquidatore, anziché dalle date di ricezione
delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il commissario
liquidatore dà notizia dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non
sono state in tutto o in parte ammesse;b) con sentenza del 22 maggio 1987, n.
181, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, applicato
all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in virtù
dell'art. 1, quinto comma, L. 3 aprile 1979, n. 95, di conversione del D.L. 30
gennaio 1979, n. 26, nella parte in cui non prevede che l'imprenditore
individuale o gli amministratori della società o della persona giuridica
soggetti ad amministrazione straordinaria siano sentiti dal commissario con
riferimento alla formazione dell'elenco indicato nello stesso articolo 209
legge fallimentare;c) con sentenza del 29 aprile 1993, n. 201, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede
che il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei crediti ammessi
decorre dalla data del deposito in Cancelleria, da parte del Commissario
liquidatore, dell'elenco dei crediti medesimi, anziché da quella di ricezione
della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo stesso
Commissario deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati.
[299] La
Corte costituzionale:a) con sentenza del 2 dicembre 1980, n. 155, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede
che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi
decorra dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale del luogo ove
l'impresa in liquidazione coatta amministrativa ha la sede principale,
dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario
liquidatore, anziché dalle date di ricezione delle raccomandate con avviso di
ricevimento, con le quali il commissario liquidatore dà notizia dell'avvenuto
deposito ai creditori le cui pretese non sono state in tutto o in parte
ammesse;b) con sentenza del 22 maggio 1987, n. 181, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, applicato
all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in virtù
dell'art. 1, quinto comma, L. 3 aprile 1979, n. 95, di conversione del D.L. 30
gennaio 1979, n. 26, nella parte in cui non prevede che l'imprenditore
individuale o gli amministratori della società o della persona giuridica
soggetti ad amministrazione straordinaria siano sentiti dal commissario con
riferimento alla formazione dell'elenco indicato nello stesso articolo 209
legge fallimentare;c) con sentenza del 29 aprile 1993, n. 201, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede
che il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei crediti ammessi
decorre dalla data del deposito in Cancelleria, da parte del Commissario
liquidatore, dell'elenco dei crediti medesimi, anziché da quella di ricezione
della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo stesso
Commissario deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati.
[300] Parole
soppresse dall’art. 149 comma 1 lett. a) D. Lgs. 2005
[301] Parole
sostituite dall’art. 149 comma 1 lett. b) D. Lgs. 2005. Il testo previdente era
“2456 e 2457”.
[302] Numero sostituito dall'art. 4, comma 1,
D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella G.U., con le modalità previste dall'art. 5, dello
stesso D.Lgs. 61/2002.
[303] Numero sostituito
dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U., con le modalità
previste dall'art. 5, dello stesso D.Lgs. 61/2002.
[304] Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre
1981, n. 689. Precedentemente l'importo era stato fissato in lire 80.000
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.
[305] Importo
elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo
era stato fissato in lire 80.000 dall'art. 3, L. 12 luglio 1961,
n. 603.
[306] Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre
1981, n. 689. Precedentemente l'importo era stato fissato in lire 40.000
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.
[307] Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre
1981, n. 689. Precedentemente l'importo era stato fissato in lire 200.000
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.
[308] Importo
elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo
era stato fissato in lire 40.000 dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.
[309] Importo elevato
dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era stato
fissato in lire 200.000 dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.
[310] Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre
1981, n. 689. Precedentemente l'importo era stato fissato in lire 400.000
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.
[311] Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre
1981, n. 689. Precedentemente l'importo era stato fissato in lire 120.000
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.
[312]
Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente
l'importo era stato fissato in lire 400.000 dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n.
603.
[313]
Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente
l'importo era stato fissato in lire 120.000 dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n.
603.
[314] Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre
1981, n. 689. Precedentemente l'importo era stato fissato in lire 20.000
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.
[315] Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre
1981, n. 689. Precedentemente l'importo era stato fissato in lire 200.000
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.
[316] Importo
elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo
era stato fissato in lire 20.000 dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.
[317] Importo
elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo
era stato fissato in lire 200.000 dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.
[318] Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre
1981, n. 689. Precedentemente l'importo era stato fissato in lire 40.000
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.
[319] Importo
elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo
era stato fissato in lire 40.000 dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.
[320] Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre
1981, n. 689. Precedentemente l'importo era stato fissato in lire 40.000 dall'art.
3, L. 12 luglio 1961, n. 603.
[321] Importo
elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo
era stato fissato in lire 40.000 dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.
[322] Articolo sostituito dall'art. 48, L. 24
novembre 1981, n. 689. L'originaria pena dell'ammenda è stata sostituita con la
sanzione amministrativa dall'art. 1, L. 28 dicembre 1993, n. 561, a sua volta
abrogata dall'art. 214, comma 1, lett. gg), D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a
decorrere dal 1° luglio 1998.
[323] Articolo
sostituito dall'art. 48, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'originaria pena
dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 1, L.
28 dicembre 1993, n. 561, a sua volta abrogata dall'art. 214, comma 1, lett.
gg), D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.
[324] Il
riferimento all’amministrazione controllata è da ritenersi soppresso ai sensi
dell’art. 147 comma 2 del D.Lgs. 2005
[325] Il
riferimento all’amministrazione controllata è da ritenersi soppresso ai sensi dell’art.
147 comma 2 del D.Lgs. 2005
[326] Il
riferimento all’amministrazione controllata è da ritenersi soppresso ai sensi
dell’art. 147 comma 2 del D.Lgs. 2005
[327] Il
riferimento all’amministrazione controllata è da ritenersi soppresso ai sensi
dell’art. 147 comma 2 del D.Lgs. 2005
[328] Articolo sostituito dall'art. 99, comma 2,
D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.
[329] Articolo
sostituito dall'art. 99, comma 2, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.
[330]
Articolo abrogato dall'articolo unico, L. 18 novembre 1964, n. 1217.
[331]
Articolo abrogato dall'articolo unico, L. 18 novembre 1964, n. 1217.